DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Type Decreto
Publication 2014-03-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Ambito applicativo

1.Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneita' professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettivita' della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettivita' e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita' ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. 5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive." "Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso 1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi. 8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'. 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4ter. (Omissis).".

Art. 2

Compensi e spese

1.Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera.

2.Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie ((...)) nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3

Applicazione analogica

1.Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II Disposizioni concernenti l'attivita' giudiziale

Art. 4

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1.Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 13 AGOSTO 2022, N. 147)). (2)

1-bis.Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 ((e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento)) quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto. (2)

2.Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti. (2)

3.Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato ((...)) con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4.Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento. (2)

((

4-bis.I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.

))

((

5-bis.Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.

))

6.Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, ((il compenso per tale attivita' e' determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,)) fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.

7.Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8.Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

((

9.Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.

))

10.Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis.Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' ((...)) aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. ((Quando e' proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attivita' ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.)) (2)

((

10-ter.Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater.Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies.Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-sexies.Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato in qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e' di volta in volta nominato.))

Art. 5

Determinazione del valore della controversia

1.Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2.Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita' della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

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