DECRETO 1 dicembre 2015, n. 203

Type Decreto
Publication 2015-12-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»;

Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n. 4361 del 14 maggio 2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive, per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;

Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015, espresso nell'adunanza del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;

Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I -T00T del 27 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;

Vista la nota del 12 novembre 2015, con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del 23 novembre 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rilasciato il proprio nulla osta all'ulteriore corso dello schema di regolamento, subordinatamente alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee, della rispondenza di quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispetto alle informazioni supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica del medesimo provvedimento;

Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento per le politiche europee ha attestato che la valutazione del provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a termine positivamente;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Norme tecniche

1.Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», di cui all'Allegato tecnico A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.». - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): «Art. 31-bis. (Operativita' degli impianti a fune). - 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.».

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, non si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli impianti disciplinati dal presente regolamento.

2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° dicembre 2015 Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 3628

Note all'art. 2: - Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26), si veda nelle note alle premesse.

Allegato tecnico A

Allegato tecnico A (articolo 1) Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone 1 Generalita' 1.1 Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno genericamente indicati come «impianti». 1.2 Le presenti norme riguardano: la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all'atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti, operando una distinzione tra gli impianti costruiti prima e dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE recepita con decreto legislativo del 12 giugno 2003, n. 210; l'individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti). 1.3 Definizioni

Autorita' di sorveglianza Amministrazione competente ai sensi del

decreto legislativo n. 210/2003 di cui all'articolo 4 lettera h) .

Controllo non distruttivo strumentale Controllo non distruttivo eseguito da personale abilitato ai sensi dell'apposita norma UNI EN ISO 9712.

Ditta specializzata Ditta specializzata in progettazione, costruzione, montaggio in loco ed assistenza di impianti a fune di cui al punto 1.1 o di loro parti.

Esercente Persona fisica o giuridica che esercisce l'impianto, secondo i regolamenti vigenti. Di norma e' il titolare della concessione.

Esercizio pubblico Periodo nel quale l'impianto e' disponibile per effettuare il servizio pubblico.

Fuori esercizio pubblico Periodo nel quale l'impianto non e' predisposto ad effettuare il servizio pubblico.

Ispezione annuale Insieme delle misure a cadenza annuale per definire e valutare lo stato dell'impianto e dei suoi componenti. Comprende le attivita' di misurazione, prova e valutazione delle condizioni effettive di un impianto per valutare la possibilita' di utilizzo in condizioni di esercizio.

Ispezione speciale Ispezione periodica prevista dalla norma UNI EN 1709.

Luogo sicuro Ai fini del rispetto dei tempi di evacuazione, luogo in cui i passeggeri evacuati riacquistano la loro autonomia e pertanto non necessitano piu' di assistenza ovvero luogo adatto a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone.

Manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.) Documento di progetto che contiene le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva e ordinaria di tutto l'impianto. Tale documento deve essere comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere infrastrutturali.

Registro di controllo e manutenzione Elenco degli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sull'impianto ad eccezione di quelli contemplati nei controlli giornalieri e mensili di cui al Registro Giornale.

Registro Giornale Registro dove devono essere annotati i risultati delle ispezioni, verifiche, prove e misure prescritte effettuate giornalmente, settimanalmente e mensilmente. Il Registro Giornale deve essere depositato presso l'impianto.

Variante costruttiva Qualsiasi modifica rispetto alle soluzioni previste nel progetto approvato, apportata all'impianto, non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue prestazioni (ad esempio aumento di velocita', aumento delle potenzialita' di trasporto etc.).

Verifiche e prove funzionali Operazioni finalizzate ad accertare che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune.

Vie di allontanamento di sciovie Percorsi che permettono ad un utente di sciovia di abbandonare la pista di risalita immediatamente e senza rischi e di raggiungere un luogo sicuro.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.