DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non e' prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;
Vista
la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione; Decreta:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonche' i criteri per l'interoperabilita' con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.: «2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorita' dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.».
Art. 3
Informazioni del Registro nazionale aiuti
3.Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
4.Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA gia' esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
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