DECRETO 2 novembre 2017, n. 192
Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2018
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
((Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;))
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32));
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32));
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
((Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;))
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017;
Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017;
((Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;))
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni
1.Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo ((31 marzo 2023, n. 36)) e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
((
))
Art. 2
Normativa applicabile
1.Alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti si applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2.Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti tengono conto dei principi fondamentali del codice ((garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.))
3.I contratti si conformano alla normativa in materia ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto. I lavori all'estero si conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in materia di tutela ambientale, di salute e di sicurezza, nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in Stati non appartenenti all'Unione europea.
4.La sede estera applica, in quanto compatibili con la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i principi di cui ((all'articolo 11)), del codice e verifica la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli standard minimi di tutela internazionalmente accettati. ((Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.))
5.Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento e alle altre attivita' amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ((Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.))
((
5-bis.I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.
))
6.La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato.
Art. 3
Stazioni appaltanti ((ed enti concedenti)) all'estero
1.Ciascuna sede estera e' stazione appaltante ((e puo' affidare contratti di concessione)). Il MAECI, d'intesa con le altre amministrazioni centrali eventualmente interessate, puo' attribuire ad una sede le funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti.
((
2.I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.
2-bis.Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.
))
3.Nel rispetto delle direttive europee, la sede estera puo' stipulare con rappresentanze diplomatiche e consolari di altri Stati membri dell'Unione europea ((o dell'Associazione europea di libero scambio)) o con delegazioni del Servizio europeo di azione esterna intese per la centralizzazione dell'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
Capo II ((Progettazione e procedure)) di scelta del contraente
Art. 3-bis
(( Progettazione). ))
((
1.Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione.
2.Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
3.Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita' locali.
4.Il rapporto conclusivo del soggetto cui e' affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP.
5.Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.
))
Art. 4
Responsabile unico del ((progetto)), incentivi per funzioni tecniche e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali
2.Il RUP e' indicato ((nella decisione di contrarre)) nel bando, nell'avviso o nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo ((diverso dal titolare della sede estera)).
3.Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o di parte di essa a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e che forniscano idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
4.Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano svolto attivita' di supporto ((o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo)). Il divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti controllati, controllanti e collegati agli affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.
5.Puo' essere nominato un solo ((RUP)) per piu' interventi.
6.Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti definite ((dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita',)) puo' coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.
6-bis.Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati ((dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo)).
7.Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.
8.La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera.
Art. 5
Conflitti di interesse
1.Si applica l'articolo ((16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per «personale))» si intende il personale di ruolo e a contratto dipendente della sede estera, i collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
Art. 6
Collaborazioni con i privati
1.La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione, le convenzioni per la realizzazione all'estero di opere pubbliche a spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato di cui ((al libro)) IV del codice si conformino agli indirizzi di politica estera italiana. In caso di non conformita', il capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi in ogni momento alla stipula ed all'esecuzione dei contratti e convenzioni di cui al presente articolo. Ai contratti di sponsorizzazione si applica l'articolo ((134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento)).
2.Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e' inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto o la convenzione non possono essere conclusi.
Art. 7
Procedure di scelta del contraente
1.Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati ((nella decisione di contrarre)).
((
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