Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2018 Vigenza internazionale dei trattati per l'Italia: dal 17 aprile 2019
La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Trattato di Estradizione-art. 1
Allegato TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le "Parti" Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Trattato di Estradizione-art. 2
Articolo 2 Reati che danno luogo all'estradizione 1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione e' concessa quando: a) la domanda di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno; b) la domanda di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei (6) mesi. 2. Nel determinare se, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva la diversa qualificazione o denominazione giuridica. 3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente. 4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della domanda e' stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purche' la legge della Parte richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la domanda di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.
Trattato di Estradizione-art. 3
Articolo 3 Motivi di rifiuto obbligatori L'estradizione non e' concessa se: a) il reato per il quale e' domandata e' un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: i. per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o nn suo familiare; ii. per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare; iii. i reati di terrorismo; iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte; b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' avanzata al fine di indagare, perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) il reato per il quale e' domandata l'estradizione potrebbe essere punito dalia Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta; d) quando il reato per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiedente e non e' punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiesta, la Parte richiesta rifiuta di concedere 1'estradizione, salvi i casi in cui la pena capitale non e' inflitta nei confronti della persona richiesta ovvero, se e' inflitta, la Parte richiedente assume l'impegno di non darvi esecuzione. Se la Parte richiedente accetta l'estradizione alle condizioni indicate dal presente paragrafo, essa e' tenuta ad ottemperarvi; e) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta, o sarebbe sottoposta, a tortura o ad un trattamento crudele, inumano, degradante, ovvero ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali di difesa; f) la sentenza della Parte richiedente e' stata emessa in contumacia e il condannato non e' stato sufficientemente informato del processo o non ha avuto la possibilita' di organizzare la sua difesa e non ha avuto, o non avra', la possibilita' di un nuovo processo in sua presenza; g) per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti della Parte richiesta; h) il reato oggetto della domanda di estradizione si e' prescritto ovvero la pena si e' estinta per effetto del decorso del tempo ai sensi della legge della Parte richiedente o di quella della Parte richiesta; i) il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce un reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta; j) la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta; k) la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione potrebbe compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo diritto interno.
Trattato di Estradizione-art. 4
Articolo 4 Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformita' al suo diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta, o sara' sottoposta, a procedimento penale dalle Autorita' competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario alla luce dell'eta' e delle condizioni di salute.
Trattato di Estradizione-art. 5
Articolo 5 Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte puo' estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, e' informata riguardo a ogni attivita' svolta in tale contesto.
Trattato di Estradizione-art. 6
Articolo 6 Autorita' centrali 1. Ciascuna parte designa un'Autorita' centrale ai fini del attuazione del presente Trattato. 2. Le Autorita' centrali sono rispettivamente: • per la Repubblica italiana, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia. • per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia; 3. Se una Parte cambia la propria Autorita' centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.
Trattato di Estradizione-art. 7
Articolo 7 Presentazione della domanda di estradizione 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto, e' inviata per via diplomatica dall'Autorita' centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni: a) il nome dell'autorita' richiedente; b) il nome completo della persona della quale e' chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla; c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonche' le imputazioni che descrivono il reato; d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette; e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista; f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorita' competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale; g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare. 2. Se la domanda di estradizione e' presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformita' alla legge applicabile; 3. I documenti per le finalita' del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese. 4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonche' i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorita' competente o dell'Autorita' centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.
Trattato di Estradizione-art. 8
Articolo 8 Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte purichiedere di forre le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque (45) giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per Io stesso reato.
Trattato di Estradizione-art. 9
Articolo 9 Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione, 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.
Trattato di Estradizione-art. 10
Articolo 10 Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne' puo' essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo ali' estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; b) la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte richiesta acconsente all'estradizione; in tale caso, la Parte richiesta, su specifica domanda della Parte richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello per il quale e' stata presentata la domanda di estradizione, in conformita' alle condizioni e limitazioni stabilite nel presente Trattato. Al riguardo: 1) la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7; 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre sessanta (60) giorni dalla trasmissione della domanda stessa, purche' cio' sia autorizzato dalla Parte richiedente. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto (c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo le proprie leggi, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, purche' anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
Trattato di Estradizione-art. 11
Articolo 11 Riestradizione ad una Parte terza Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta puo' domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7.
Trattato di Estradizione-art. 12
Articolo 12 Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto attraverso le Autorita' Centrali ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, attraverso l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Crinale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una domanda formale di estradizione. La Parte richiesta purichiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque (45) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. Su motivata domanda della Parte richiedente, tale termine puo' essere prorogato di quindici (15) giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte richiesta riceve la formale domanda di estradizione in conformita' alle condizioni e alle limitazioni del presente Trattato.
Trattato di Estradizione-art. 13
Articolo 13 Domande concorrenti Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da una o piu' Parti terze una domanda di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) se le domande sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravita' dei reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalita' e il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle domande.
Trattato di Estradizione-art. 14
Articolo 14 Consegna della persona 1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si' accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente e' altresi' informata della durata della detenzione a fini estradizionali subita dalla persona richiesta. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte ricldente e' informata della concessione dell'estradizione. 3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richidente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in liberta' e puo' rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte ricldente relativa a tale persona per lo stesso reato, fatto salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l' estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e insieme concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte ricldente per lo stesso reato. La Parte richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente trattato. 6. Il periodo dalla data dell'arresto fino alla data della consegna trascorso in stato di custodia, compresi gli arresti domiciliari, e' computato dalla Parte richiedente agli effetti della custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.
Trattato di Estradizione-art. 15
Articolo 15 Consegna differita e consegna temporanea 1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. La Parte richiesta informa la Parte ricldente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' in conformita' al suo diritto interno, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte richiedente ed e' riconsegnata alla Parte richiesta entro il termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte richiesta. 3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita. A tal fine, e' necessario che la Parte richiesta presenti alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
Trattato di Estradizione-art. 16
Articolo 16 Procedura semplificata di estradizione 1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentirvi, l'estradizione puo' essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare i documenti di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia, la Parte richiesta purichiedere le ulteriori informazione che ritiene necessarie per concedere l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni per la sua validita'.
Trattato di Estradizione-art. 17
Articolo 17 Consegna di cose 1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformita' al suo diritto interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e~ quando e' concessa l'estradizione, consegna tali. cose alla Parte richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente: a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita' della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' concessa, non puo' aver luogo per la morte, l'irreperibilita' o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta, o al terzo, le cose consegnate, senza oneri e appena possibile dopo la conclusione del procedimento.
Trattato di Estradizione-art. 18
Articolo 18 Transito 1. Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. La Parte che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente gli estremi della persona in transito e una breve esposizione dei fatti della causa. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 3. Lo Stato di transito, durante la permanenza sul suo territorio della persona in transito, provvede a tenerla in stato di custodia. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito se e' usato il trasporto aereo e non e' previsto nessuno scalo nel territorio dello Stato di transito. Se avviene un imprevisto scalo nel territorio di detto Stato, la Parte che ha richiesto il transito ne informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 48 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.
Trattato di Estradizione-art. 19
Articolo 19 Spese 1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e sostiene le relative spese. 2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della stessa fino alla sua consegna alla Parte richiedente, nonche' le spese relative al sequestro e alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17. 3. Se e' evidente che la domanda di estradizione potrebbe ingenerare spese eccezionali, le Parti si consultano tra loro per decidere come far fronte alle stesse. 4. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose sequestrate dalla Parte richiesta, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.
Trattato di Estradizione-art. 20
Articolo 20 Informazioni successive La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Trattato di Estradizione-art. 21
Articolo 21 Compatibilita' con altri trattati Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformita' ad altri trattati a cui entrambe le Parti hanno aderito.
Trattato di Estradizione-art. 22
Articolo 22 Riservatezza 1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi e' una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.
Trattato di Estradizione-art. 23
Articolo 23 Composizione delle controversie Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato e' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Trattato di Estradizione-art. 24
Articolo 24 Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione 1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato puo' essere modificato di comune accordo tra le Parti e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo. 4. Ciascuna Parte puo' far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti gia' iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione. 5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. FATTO ad Abu Dhabi addi' 16 del mese di settembre 2015. Parte di provvedimento in formato grafico
Treaty
TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 1
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti (seguito denominati "le Parti"); Guidati da legami di amicizia tra i due Paesi; Desiderando rafforzare la stretta cooperazione tra le Parti e riconoscendo la necessita' di agevolare la piu' ampia mutua assistenza giudiziaria in materia penale migliorando l'efficacia delle competenti autorita' delle Parti nelle attivita' di indagine e perseguimento dei reati, oltre che nella confisca di proventi illeciti e nello svolgimento dei relativi procedimenti; In osservanza delle prevalenti disposizioni di legge delle rispettive Parti HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Oggetto dell'assistenza 1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si prestano reciprocamente assistenza in materia penale. 2. Ai fini del presente Trattato, per materia penale si intendono investigazioni, indagini o procedimenti relativi a qualunque reato che, al momento della domanda di assistenza, rientri nella sfera di competenza delle autorita' della Parte richiedente. 3. L'assistenza puo' essere accordata in relazione a reati in materia di norme tributarie, diritti di dogana, controlli sugli scambi esteri e altre questioni in materia fiscale. 4. L'assistenza comprende: a. l'acquisizione di prove o dichiarazioni provenienti da persone, tra cui testimoni, vittime, indagati, imputati in procedimenti penali, consulenti tecnici e periti; b. la trasmissione di informazioni, documenti, atti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari; c. l'individuazione o l'identificazione di persone o oggetti; d. la notifica di atti; e. l'esecuzione di richieste di perquisizione e sequestro; f. gli accordi necessari affinche' persone detenute o altri rendano testimonianza ovvero forniscano assistenza alle investigazioni, indagini o procedimenti nella Parte richiedente; g. l'individuazione, il sequestro preventivo, il pignoramento, la confisca e la restituzione dei proventi e/o strumenti di reato; h. le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne pronunciate nella Parte richiesta nei confronti dei cittadini della Parte richiedente; e i. altri atti di assistenza ritenuti necessari dalla Parte richiedente e conformi al presente Trattato e alla legge della Parte richiesta. 5. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti. Le disposizioni del presente Trattato non fanno sorgere alcun diritto in capo a privati al fine di ottenere, sopprimere o escludere prove ovvero di impedire l'esecuzione di richieste di assistenza.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 2
Articolo 2 Scambio di informazioni Le Parti possono scambiarsi informazioni sulle leggi in vigore e sulla prassi giudiziaria nei rispettivi Paesi per quanto concerne l'attuazione del presente Trattato.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 3
Articolo 3 Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato 1. Il presente Trattato non si applica: a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali; b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta; c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione della pena; e d. al trasferimento di procedimenti penali. 2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorita' di quell'altra Parte in virtu' della sua legge interna.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 4
Articolo 4 Altre forme di assistenza Il presente Trattato non produce effetti sugli obblighi in essere tra le Parti, siano essi derivanti da altri accordi, intese o altro, ne' impedisce alle Parti di prestarsi assistenza in virtu' di altri accordi, intese o altro.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 5
Articolo 5 Autorita' e centrale 1. Le Autorita' Centrali delle Parti trattano le richieste di mutua assistenza giudiziaria in conformita' al presente Trattato. 2. L'Autorita' Centrale per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti e' il Ministero della giustizia e per la Repubblica italiana e' il Ministero della giustizia. 3. Ciascuna Parte puo' modificare la propria Autorita' Centrale e in tal caso ne da' comunicazione all'altra Parte. 4. Le richieste di assistenza e le comunicazioni sono trasmesse tramite canale diplomatico per le finalita' del presente Trattato.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 6
Articolo 6 Domande di assistenza 1. La domanda di assistenza e' formulata per iscritto. ln circostanze urgenti, l'Autorita' centrale della Parte richiesta puo' accettare la domanda tramite fax o posta elettronica dandone conferma in tal caso entro trenta (30) giorni con una domanda formale tramite canale diplomatico. 2. La domanda di assistenza contiene: a. il nome dell'autorita' competente titolare delle indagini o del procedimento penale a cui si riferisce la domanda; b. l'oggetto della domanda e la natura dell'assistenza domandata; c. una descrizione della natura della vicenda penale e dello stato attuale della stessa, oltre ad una esposizione sommaria dei fatti principali e delle disposizioni di legge applicabili, compresa l'indicazione della pena massima prevista per il reato al quale la domanda si riferisce; d. una descrizione delle prove, delle informazioni o degli altri atti di assistenza richiesti; e. i motivi e le specifiche di ogni particolare procedura o richiesta che la Parte richiedente chiede che venga applicata; f. l'indicazione di un eventuale termine entro il quale si desidera che la domanda venga eseguita; g. eventuali particolari esigenze di riservatezza e relative motivazioni; h. eventuali altre informazioni o impegni di sorta in base alla normativa interna della Parte richiesta o altrimenti necessari per la corretta esecuzione della domanda. 3. La domanda di assistenza, per quanto necessario, puo' altresi' contenere: a. informazioni sull'identita', la nazionalita' e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento penale; b. informazioni sull'identita' e l'ubicazione della persona da cui deve assunta la prova; c. informazioni sull'identita' e l'ubicazione della persona destinataria della notifica, la sua qualita' nel procedimento penale, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; d. la descrizione del modo in cui la testimonianza o la dichiarazione deve essere acquisita e messa a verbale; e. l'elenco delle domande da porre al testimone; f. la descrizione dei documenti, atti o elementi di prova da produrre oltre alla descrizione della persona alla quale occorre chiederne la produzione e, salvo diversa previsione, la forma nella quale tali atti devono essere prodotti ed autenticati; g. una dichiarazione dalla quale risulti se la testimonianza o le dichiarazioni devono essere rese con giuramento religioso o laico; h. la descrizione del patrimonio, dei beni o delle cose cui la domanda si riferisce, compresa la loro ubicazione; i. eventuali provvedimenti del giudice che si riferiscono all'assistenza domandata e una dichiarazione concernente la finalita' del provvedimento stesso; j. la lista dei nomi e la qualifica delle persone autorizzate ad essere presenti all' esecuzione della domanda; k. l'ubicazione e la descrizione dei luoghi da perquisire e l'indicazione degli oggetti da sottoporre a sequestro o confisca; l. informazioni sulle indennita' ed i rimborsi previsti per la persona di cui si richiede la comparizione nella Parte richiedente per l'assunzione della sua testimonianza. 4. Tutte le domande e la relativa documentazione a sostegno sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta ovvero in lingua inglese e recano la firma ufficiale e il sigillo delle autorita' competenti.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 7
Articolo 7 Informazioni supplementari Se la Parte richiesta ritiene che le informazioni contenute nella domanda non sono sufficienti per darvi corso, la Parte richiesta puo' richiedere informazioni supplementari. La Parte richiedente invia le informazioni supplementari che la Parte richiesta ritiene necessarie per soddisfare la domanda stessa.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 8
Articolo 8 Rifiuto dell'assistenza 1. L'assistenza e' rifiutata se: a. il reato per il quale e' domandata e' un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: i. Per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o un suo familiare; ii. Per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare; iii. i reati di terrorismo; iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte; b. la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare; c. la domanda si riferisce al perseguimento di una persona per un reato in relazione al quale e' stata pronunciata una sentenza di condanna o di assoluzione definitiva, e' stato emesso un provvedimento di grazia ovvero e' stata espiata la pena imposta nella Parte richiesta; d. si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda di assistenza e' avanzata al fine di indagare, perseguire o punire una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalita' o opinioni politiche ovvero che la domanda di assistenza comportera' a tale persona un pregiudizio per uno dei suddetti motivi; e. l'esecuzione della domanda comprometterebbe la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta puo' rifiutare di concedere l'assistenza se: a. l'azione o l'omissione, che integrano la fattispecie di reato a cui si riferisce la domanda, non costituirebbero reato ove commessi nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta; b. la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale e' in corso un'indagine o un procedimento, ovvero e' intervenuta sentenza definitiva, nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta; c. l'esecuzione della domanda sarebbe contraria all'ordinamento interno della Parte richiesta. 3. L'assistenza non puo' essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale. 4. Prima di rifiutare l'esecuzione di una domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza puo' essere concessa a determinate condizioni. 5. Se la Parte richiesta accetta l'assistenza soggetta ai termini e alle condizioni previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essa deve farsi carico di ottemperare a tali termini e condizioni. 6. Se la Parte richiesta rifiuta l'assistenza, ne da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi di rifiuto.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 9
Articolo 9 Esecuzione della domanda 1. La domanda di assistenza e' prontamente eseguita dalle autorita' competenti della Parte richiesta in conformita' alla legge di tale Parte e, nella misura in cui la legge lo consente, secondo le modalita' richieste dalla Parte richiedente. 2. Purche' cio' non contrasti con il suo ordinamento interno, la Parte richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte richiesta da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente della data e luogo di esecuzione della domanda di assistenza. Le persone che sono state autorizzate possono richiedere all'autorita' competente della Parte richiesta di valutare la possibilita' di sottoporre questioni specifiche riferite alle procedure di assistenza. 3. La Parte richiesta da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente, non appena ne ha notizia, delle circostanze che potrebbero causare un significativo ritardo nell'esecuzione della domanda. 4. La Parte richiesta puo' rinviare l'esecuzione della domanda nel caso in cui la sua immediata esecuzione interferirebbe con eventuali procedimenti penali in corso nella Parte richiesta. La Parte richiesta puo' inoltre rinviare la consegna di documenti se questi sono necessari ai fini di procedimenti civili in corso in quella Parte, e in tal caso la Parte richiesta fornisce, su domanda, copie autenticate dei documenti. 5. Prima di rinviare l'esecuzione della domanda, la Parte richiesta valuta se l'assistenza puo' essere accordata a determinate condizioni. 6. Se la Parte richiesta rinvia l'assistenza, essa da' tempestiva comunicazione alla Parte richiedente dei motivi del rinvio.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 10
Articolo 10 Restituzione di materiale alla Parte richiesta Quando domandato della Parte richiesta, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito in virtu' del presente Trattato quando questo non e' piu' necessario per il procedimento penale al quale si riferisce la domanda.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 11
Articolo 11 Riservatezza e limiti di utilizzo 1. La Parte richiesta si adopera al meglio per mantenere riservate la domanda di assistenza, il suo contenuto e la documentazione a sostegno, nonche' gli atti eseguiti in base alla domanda stessa. Se la domanda non puo' essere eseguita senza violarne la riservatezza, la Parte richiesta lo comunica alla Parte richiedente prima di eseguire la domanda, e la Parte richiedente comunica se desidera comunque che la domanda sia eseguita. 2. La Parte richiedente si adopera al meglio per mantenere riservate le informazioni e le prove fornite dalla Parte richiesta, salvo che le prove e le informazioni si rendano necessarie ai fini di procedimenti penali ai quali si riferisce la domanda e laddove vi sia diversa autorizzazione della Parte richiesta. 3. La Parte richiedente si adopera al meglio per assicurare che le informazioni o le prove siano protette da smarrimento, accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o uso improprio. 4. La Parte richiedente garantisce che non utilizzera' le informazioni o le prove ottenute, ovvero elementi derivanti dalle stesse, per finalita' diverse da quelle indicate nella domanda senza il previo consenso della Parte richiesta.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 12
Articolo 12 Notifica di atti 1. La Parte richiesta, nella misura consentita dal proprio ordinamento, da' seguito alle richieste di notifica di atti in relazione ad un procedimento penale. 2. La richiesta di notifica di citazioni con le quali si chiede la comparizione nella Parte richiedente di una persona, tra cui i testimoni, le vittime, gli indagati, gli imputati in un procedimento penale, i consulenti tecnici ed i periti, e' avanzata alla Parte richiesta entro un lasso di tempo ragionevole prima della data fissata per la comparizione. 3. La Parte richiesta, una volta effettuata la notifica, fornisce alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica degli atti su cui compare la firma o il timbro dell'Autorita' che ha effettuato la notifica, e che indica la data, tempo, luogo e modalita' della consegna, nonche' la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Se la notifica non e' stata eseguita, la Parte richiesta ne informata prontamente la Parte richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 4. La persona che non ottempera ad un atto notificato non e' per questo soggetta a sanzioni o misure coercitive ai sensi della legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 13
Articolo 13 Assunzione di testimonianze o dichiarazioni da persone 1. La Parte richiesta, in conformita' al suo diritto interno, assume le dichiarazioni di testimoni, vittime, indagati ed imputati, periti, consulenti tecnici o di altre persone e altresi' ottiene atti, documenti ed altro materiale probatorio indicato nella domanda di assistenza giudiziaria, e li trasmette alla Parte richiedente. 2. Una persona che deve essere sentita o interrogata nella Parte richiesta, conformemente ad una domanda presentata ai sensi di questo articolo, puo' rifiutare di rendere dichiarazioni o testimonianza quando la legge della Parte richiesta o quella della Parte richiedente lo prevede. 3. Se una persona nel territorio della Parte richiesta sostiene di avere il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere testimonianza secondo la legge della Parte richiedente, la Parte richiedente provvede, su domanda, a fornire alla Parte richiesta una certificazione relativamente alla sussistenza di quel diritto. In assenza di prove contrarie, la certificazione costituisce prova sufficiente di quanto in essa affermato. 4. Ai fini del presente articolo, l'assunzione di testimonianza comprende la produzione di documenti o altro materiale.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 14
Articolo 14 Misure da adottare per consentire alle persone in stato di custodia di rendere testimonianza o fornire assistenza 1. Quando non e' possibile procedere mediante videoconferenza, la persona in stato di custodia nel territorio della Parte richiesta puo' su domanda della Parte richiedente, essere trasferita temporaneamente a tale Parte per rendere testimonianza o fornire assistenza nel procedimento penale in quella Parte. 2. La Parte richiesta procede al trasferimento della persona in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente solo a condizione che: a. la persona acconsente spontaneamente al trasferimento; b. la Parte richiedente acconsente di ottemperare alle condizioni specificate dalla Parte richiesta relativamente alla detenzione o alla sicurezza della persona da trasferire; c. cio' non interferisce con le indagini o con procedimenti penali in corso nella Parte Richiesta e a cui tale persona deve partecipare. 3. Quando la Parte richiesta segnala alla Parte richiedente che non e' piu' necessario trattenere in carcere la persona trasferita, tale persona viene rilasciata ed e' trattata come persona presente nella Parte richiedente sulla base della domanda che ne ha richiesto la presenza. 4. La Parte richiedente restituisce alla Parte richiesta la persona trasferita in stato di detenzione entro trenta (30) giorni, a partire dalla data in cui tale persona era presente nel territorio della Parte richiedente o di qualsiasi altro periodo di tempo concordato tra le Parti. 5. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente a seguito di trasferimento viene computato come detenzione sofferta nel territorio della Parte richiesta. 6. Una persona in stato di detenzione che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza in un procedimento penale nello Stato Richiesto non puo' essere sottoposta per tale ragione ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 15
Articolo 15 Disponibilita' di altre persone a rendere testimonianza o a fornire assistenza 1. La Parte richiedente puo' richiedere assistenza alla Parte richiesta per convocare una persona, che non e' una persona di cui all'articolo 14 del presente Trattato, a rendere testimonianza o a fornire assistenza alla Parte richiedente. La Parte richiedente si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tale persona. 2. La Parte richiesta convoca la persona e comunica prontamente alla Parte richiedente la risposta di tale persona. Nel caso in cui la persona vi acconsente, la Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per agevolare la domanda. 3. Una persona che non acconsente a rendere testimonianza o a fornire assistenza ai sensi del presente articolo non puo' essere per tale ragione soggetta ad alcuna pena o misura coercitiva secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 16
Articolo 16 Videoconferenza Ai fini del presente Trattato, le Parti possono convenire di utilizzare collegamenti video in diretta o ogni altro tipo di collegamento televisivo in diretta, nonche' altre appropriate strumentazioni di comunicazione in conformita' con le leggi e le procedure di entrambe le Parti se cio' e' opportuno e nell'interesse della giustizia.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 17
Articolo 17 Transito di persone in stato di detenzione 1. Una Parte puo' secondo le proprie leggi interne, autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona in stato di detenzione la cui presenza e' stata domandata dall'altra Parte che ha richiesto tale transito. 2. La Parte in cui ha luogo il transito, ha l'autorita' e l'obbligo di adottare, secondo le proprie leggi interne, le misure necessarie per mantenere la persona in stato di detenzione durante il transito.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 18
Articolo 18 Principio di specialita' 1. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando una persona si trova nella Parte richiedente in virtu' di una domanda presentata ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Trattato: a. la persona non puo' essere detenuta, sottoposta a procedimento o a misura restrittiva della liberta' personale nella Parte richiedente per un reato precedente alla sua partenza dalla Parte richiesta; b. alla persona non puo' essere richiesto, senza il suo consenso, di rendere testimonianza in un procedimento penale o di fornire assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se tale persona, libera di partire, non ha lasciato la Parte richiedente entro un periodo di trenta (30) giorni dopo che le e' stato comunicato in via ufficiale che la sua presenza non e' piu' necessaria o, essendo partita, vi ha fatto ritorno. 3. Una persona che acconsente a rendere testimonianza ai sensi degli articoli 14 o 15 del presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale sulla base della sua testimonianza, tranne che per falsa testimonianza o oltraggio alla corte.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 19
Articolo 19 Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico 1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico. 2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - puo' fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 20
Articolo 20 Perquisizioni e sequestri 1. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, da' esecuzione a domande per effettuare perquisizioni e sequestri relative ad una procedura penale nella Parte richiedente. 2. L'autorita' competente della Parte richiesta che ha dato esecuzione ad una domanda di perquisizioni e sequestri fornisce le relative informazioni nei modi richiesti dalla Parte richiedente. 3. La Parte richiesta fornisce informazioni nelle forme indicate dalla Parte richiedente relativamente all'esito di una perquisizione, nonche' in relazione al luogo, alle circostanze di un sequestro e alla conseguente custodia di quanto sequestrato. 4. La Parte richiedente osserva le condizioni eventualmente stabilite dalla Parte richiesta relativamente al materiale sequestrato e consegnato alla Parte richiedente.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 21
Articolo 21 Proventi e strumenti di reato 1. La Parte richiesta, previa domanda, si adopera per accertare se proventi e/o strumenti di reato si trovino entro la propria giurisdizione e comunica alla Parte richiedente gli esiti di tali accertamenti. Nel formulare la sua domanda, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le basi su cui si fonda l'ipotesi che tali proventi e/o strumenti di reato si trovino nell'ambito della giurisdizione di quest'ultima. 2. Quando, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, vengono rinvenuti proventi e/o strumenti di reato, la Parte richiesta adotta le misure consentite dal proprio ordinamento per evitare che quanto si sospetta essere provento o strumento di reato sia oggetto di commercio, trasferimento o alienazione, fintanto che un tribunale della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva rispetto a tali proventi. 3. La Parte richiesta, nei limiti di quanto consentito dal suo diritto interno, da' esecuzione ad un provvedimento definitivo di pignoramento o confisca dei proventi e/o strumenti di reato emesso da un tribunale della Parte richiedente. 4. Nel dare applicazione al presente articolo, la Parte richiesta tutela i diritti del terzo in buona fede secondo quanto previsto dal suo ordinamento. Quando un terzo rivendica un diritto, la Parte richiesta rappresenta gli interessi della Parte richiedente nel cercare di trattenere i proventi e/o strumenti di reato fintanto che un tribunale competente della Parte richiedente giunga ad una decisione definitiva. 5. La Parte richiesta restituisce alla Parte richiedente i proventi e/o strumenti di reato di cui al paragrafo 3, o il valore dei proventi e/o strumenti; nella misura di quanto consentito dal suo ordinamento interno e nei termini che ritiene opportuni. 6. Ai fini del presente articolo per provento si intende ogni disponibilita' finanziaria derivata o ottenuta, direttamente o indirettamente mediante la commissione di un reato.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 22
Articolo 22 Spese 1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Trattato, la Parte richiesta predispone tutto quanto necessario per la rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti sorti da una domanda di assistenza e comunque rappresenta gli interessi della Parte richiedente. 2. La Parte richiesta sostiene le spese dell'esecuzione della domanda di assistenza con l'esclusione, a carico della Parte richiedente, di: a. le spese di viaggio e di soggiorno e ogni altra indennita' di una persona che fornisce assistenza in virtu' di una domanda ai sensi dell'articolo 14 o 15 del presente Trattato; b. spese e onorari di periti e per la traduzione di documenti. 3. Se diviene evidente che l'esecuzione della domanda comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per definire i termini e le condizioni in cui l'assistenza puo' essere prestata.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 23
Articolo 23 Compatibilita' con altri trattati L'assistenza e le procedure definite nel presente Trattato non esonerano le Parti dall'ottemperare agli obblighi che per esse sorgono da altri trattati internazionali in materia.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 24
Articolo 24 Composizione delle controversie Ogni controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o attuazione del presente Trattato e' risolta per via diplomatica qualora le Autorita' Centrali non riescano a raggiungere un accordo.
Trattato di Mutua assistenza giudiziaria in materia penale-art. 25
Articolo 25 Ratifica, entrata in vigore, modifiche e cessazione 1. II presente Trattato e' soggetto a ratifica con scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato puo' essere modificato di comune accordo tra le Parti, e a tal fine si applicano le disposizioni del presente articolo. 4. Ciascuna Parte puo' far cessare il presente Trattato in ogni momento previa comunicazione scritta per via diplomatica. La cessazione ha effetto a decorrere da sei (6) mesi successivi alla data della comunicazione. Tuttavia, i procedimenti gia' iniziati prima della comunicazione continuano ad essere regolati dal presente Trattato fino alla loro conclusione. 5. Il presente Trattato si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima della sua entrata in vigore. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. FATTO ad Abu Dhabi addi' 16 del mese di Settembre 2015. Parte di provvedimento in formato grafico
Treaty
TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES Parte di provvedimento in formato grafico