Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2020 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 28 agosto 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica, Desiderosi di sviluppare ulterionnente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale, Nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente Accordo senza creare opportunita' di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nel presente Accordo a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi) Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) in Giamaica: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta giamaicana"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.
Accordo-art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Giamaica" designa l'isola di Giamaica, Morant Cays, Pedro Cays, e le loro dipendenze ed include le acque dell'arcipelago e il mare territoriale di Giamaica ed ogni altra zona al di fuori di tali acque territoriali che, in conformita' con il diritto internazionale, e' stata o puo' in futuro essere considerata ai sensi della legislazione giamaicana come zona all'interno della quale la Giamaica puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti e per quanto riguarda altre attivita' per l'esplorazione e lo sfruttamento economici della zona; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata a! di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, la Giamaica o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) il termine "impresa" designa l'esercizio di un'attivita'; (g) le espressioni "Impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile effettuino attivita' di trasporto esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Giamaica, il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (j) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente; (k) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entita' o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle parsone fisiche e che e' regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorita' locali o (ii) che e' stabilito e gestito esclusivamente e quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significalo che a essa e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al temine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.
Accordo-art. 4
Articolo 4 RESIDENTI 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale nonche' un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente solo dello Stato contraente al quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competesti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona e' considerata residente ai fini dell'accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo se non nella misura e nel modo che possa essere convenuto dalle autorita' competerti degli Stati contraenti.
Accordo-art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione", salvo ove diversamente disposto nel presente Articolo, designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (e) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; e (f) una miniera, un poso di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresi' un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse naturali all'interno di uno Stato contraente, ma solo se tale sito, progetto o attivita' continua all'interno di detto Stato per un periodo o periodi cumulativi di piu' di sei (6) mesi, in un periodo di dodici (12) mesi. Al solo fine di determinare se il periodo di sei (6) mesi di cui il paragrafo 3 e' stato superato, a) se un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente in un luogo che costituisce un cantiere o un progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o un impianto di perforazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo della risorse naturali, e dette attivita' sono svolte durante uno o piu' periodi di tempo che, nel complesso eccedono 30 giorni senza superare sei mesi, e b) le attivita' connesse sono svolte presso lo stesso cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo delle risorse naturali in diversi periodi di tempo, ciascuno superiore a 30 giorni, da uno o piu' imprese strettamente correlate alla prima impresa menzionata, detti diversi periodi di tempo sono aggiunti al periodo di tempo durante il quale la prima impresa menzionata ha effettuato attivita' presso quel cantiere o progetto di costruzione, di assemblaggio, di installazione o di dragaggio, o impianto di perforazione o nave utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo di risorse naturali. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) un sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attivita' indicate alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attivita' complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, sono fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolga il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono: i) in nome dell'impresa; o ii) per il trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o iii) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel primo Stato contraente menzionato in relazione ad ogni attivita' intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbero le disposizioni di cui al paragrafo 5), non permetterebbero di considerare questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attivita'. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presenta paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. 7. Ai fini del presente Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa e' considerata strettamente correlata ad una impresa se non possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del calore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione della societa') nella persona e nell'impresa. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Accordo-art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti, ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Accordo-art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attivita' industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute ai fini dell'attivita' della stabile organizzazione, comprese le spese della direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti' di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situate la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 3. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o su base piena (tempo o viaggio) di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale; b) nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Accordo-art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26.
Accordo-art. 10
Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' (diversa dalla partnership) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altri diritti societari assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 6. Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, allorche' un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 7, possono essere assoggettati a una ritenuta alla fonte in detto altro Stato contraente secondo la legislazione di detto Stato quando gli utili sono rimessi alla sede centrale; e detta ritenuta alla fonte, che e' l'unica ritenuta alla fonte cui la stabile organizzazione puo' essere assoggettata ai sensi del presente Articolo, non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili al netto dell'imposta sulle societa' prelevata in detto altro Stato contraente.
Accordo-art. 11
Articolo 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato se la persona che percepisce gli interessi ne e' il beneficiario effettivo e: (a) e' lo Stato, una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale, o la Banca Centrale; (b) gli interessi sono pagati dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale o un organismo statutario; (c) gli interessi sono pagati per un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale o agenzia di finanziamento all'esportazione; (d) e' un'istituzione finanziaria pubblica costituita in conformita' alla legislazione degli Stati contraenti. 4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonche' qualunque altro reddito assimilato ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. Le penalita' di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente in detto altro Stato contraente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per i quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare, in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 12
Articolo 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i' compensi di qualsiasi natura corrisposti per: (a) l'uso o la concessione in uso, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti; (b) l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; (c) informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; o (d) l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di' essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare, in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 13
Articolo 13 COMPENSI PER SERVIZI 1. I compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, nonostante le disposizioni dell'Articolo 15 e fatte salve le disposizioni degli Articoli 8, 17 e 18, i compensi per i servizi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei compensi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi. 3. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "compensi per servizi" designa qualsiasi pagamento effettuato in corrispettivo di qualsiasi servizio di natura manageriale, tecnica o di consulenza, a meno che il pagamento venga effettuato: (a) ad un dipendente della persona che effettua il pagamento; (b) per l'insegnamento in un istituto di istruzione o per l'insegnamento da parte di un istituto di istruzione; o (c) da una persona fisica per servizi ad uso personale di una persona fisica. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i compensi per servizi si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di' supporto di routine e ai servizi amministrativi relativi al normale svolgimento delle attivita'. Detti servizi includono controllo contabile e finanziario, gestione finanziaria, insolvenza, tassazione, approvvigionamento e gestione magazzino, questioni legali e del personale e consulenza relativi al normale svolgimento delle attivita'. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15. 6. Ai fini del presente Articolo, i compensi per servizi si considerano provenienti da uno Stato contraente se: (a) i servizi sono resi in detto Stato da un residente dell'altro Stato contraente che ha una presenza fisica nel primo Stato; o (b) fatto salvo il paragrafo 5, il debitore e' residente di detto Stato e i compensi sono pagati ad una persona strettamente correlata, a meno che il debitore eserciti nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente o in uno Stato terzo una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e tali compensi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa; o (c) il debitore ha in detto Stato una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei compensi per servizi, e tali compensi sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa. 7. Ai fini del pressate Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona e' considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa') nella persona e nell'impresa. Ai fini del presente Articolo, una persona fisica sara' correlata ad un'altra persona fisica se la persona fisica e' correlata a detta altra persona fisica da consanguineita', matrimonio o adozione. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi, tenuto conto dei servizi per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 14
Articolo 14 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato contraente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato piu' del 50 per cento dei loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili (real property) come definiti nell'Articolo 6 situati in detto altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti che, direttamente o indirettamente, conferiscono al titolare di tali azioni o diritti il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Accordo-art. 15
Articolo 15 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: (a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; (b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Accordo-art. 16
Articolo 16 LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli Articoli 17, 18, 19, 20 e 22, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui si trova la sede fissa di affari dell'impresa. 4. I pagamenti effettuati in virtu' di un'attivita' dipendente in uno Stato contraente, quali indennita' di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attivita' dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Accordo-art. 17
Articolo 17 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 1. I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Accordo-art. 18
Articolo 18 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni in qualita' di artista dello spettacolo o sportivo sono esenti dall'imposta prelevata dall'altro Stato contraente se il soggiorno in quell'altro Stato contraente e' sostanzialmente sostenuto con fondi pubblici del primo Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.
Accordo-art. 19
Articolo 19 PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, le pensioni, le annualita' e le altre retribuzioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in considerazione di una precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine "annualita'" designa una determinata somma pagabile periodicamente a date stabilite per la durata della vita, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. 3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.
Accordo-art. 20
Articolo 20 FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) I salari, gli stipendi e le altre analoghe remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisioni o autorita', sono imponibili soltanto in tale Stato, (b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' residente di, e ha la nazionalita' di, detto Stato. 3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17,18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell5ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Accordo-art. 21
Articolo 21 STUDENTI 1. Uno studente, apprendista o tirocinante che e' o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo della sua educazione o tirocinio sono esenti da imposta in detto primo Stato sui seguenti pagamenti o redditi percepiti o ricavati da essi per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione: (a) pagamenti derivanti da fonti al di fuori di detto Stato contraente ai fini del mantenimento, istruzione» studio o formazione; (b) sovvenzioni, borse di studio o riconoscimenti fomiti dal Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o altre organizzazioni esenti da imposta. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.
Accordo-art. 22
Articolo 22 PROFESSORI E RICERCATORI 1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attivita' di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che e' stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non e' imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.
Accordo-art. 23
Articolo 23 ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di imo Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si' applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 15.
Accordo-art. 24
Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto riguarda la Giamaica, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: fatte salve le disposizioni della legislazione di Giamaica in merito alla concessione di un credito a fronte di un'imposta giamaicana o di un'imposta pagata in un territorio al di fuori di Giamaica (che non ne pregiudica i principi generali) quando un residente di Giamaica percepisce un reddito che in conformita' alle disposizioni del presente Accordo e' imponibile in Italia, la Giamaica autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta sul reddito pagato in Italia; e se una societa' residente in Italia paga un dividendo ad una societa' residente in Giamaica, che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima societa', la detrazione tiene conto dell'imposta da corrispondere in Italia da parte di detta prima societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Giamaica, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dall'imposta cosi' calcolata le imposte sui redditi pagate in Giamaica, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito. 3. Se, in conformita' a una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
Accordo-art. 25
Articolo 25 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di' una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che feccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11, del paragrafo 6 dell'Articolo o del paragrafo 5 dell'Articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi tecnici e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre societa' della stessa natura del primo Stato. 5. Ai fini del presente Articolo, il termine "imposizione" designa le imposte previste dal presente Accordo. 6. Le disposizioni del presente Articolo, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 2, si applicano alle imposte di ogni tipo e descrizione.
Accordo-art. 26
Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Qualsiasi accordo raggiunto e' applicato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione mista composta da se stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorita' competenti, attraverso consultazioni, sviluppano adeguate procedure bilaterali, condizioni, modalita' e tecniche per l'attuazione della procedura amichevole prevista nel presente Articolo. 5. Nonostante altri trattati di cui gli Stati contraenti siano o possano diventare parti, qualsiasi controversia relativa ad una misura adottata da uno Stato contraente che concerne un'imposta di cui all'Articolo 2, oppure, nel caso di non discriminazione, qualsiasi misura fiscale adottata da uno Stato contraente, ivi compresa una controversia sull'applicazione o meno del presente Accordo, sara' risolta ai sensi dell'Accordo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti non convengano diversamente.
Accordo-art. 27
Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorita' competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (order public). 4. Se le informazioni sono richieste da imo Stato contraente in conformita' con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Accordo-art. 28
Articolo 28 MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Accordo-art. 29
Articolo 29 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni del presente Accordo. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei temimi stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, fatta eccezione per i casi in cui e' stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 26, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dal presente Accordo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorita' competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.
Accordo-art. 30
Articolo 30 DIRITTO AI BENEFICI Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non puo' essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se e' ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 31
Articolo 31 ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali diplomatici, il compiei amento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima di tali notifiche. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.
Accordo-art. 32
Articolo 32 DENUNCIA 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo. 2. In tale caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciscuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo all'accordo
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO I PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo. A) Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3(b), su scelta del contribuente ammissibile ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte siri redditi die disciplinano l'imposta sul reddito d'impresa (BRI), quest'ultima si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sulle societa'. B) Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(k), ai fini del presente Accordo, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica, nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP e, nel caso della Giamaica, un fondo pensione regolamentato dalla Financial Services Commission o qualunque altro fondo riconosciuto come un fondo pensione pubblico ai sensi della legislazione di Giamaica. C) Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute ai fini dell'attivita' della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione, e i canoni, le commissioni e gli interessi nella misura dell'ammontare effettivo delle spese da rimborsare e, in entrambi i casi, in conformita' alla legislazione fiscale dello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. D) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (d), l'espressione "istituzione finanziaria pubblica" comprende: a) in Italia, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest; b) in Giamaica, la Development Bank of Jamaica, la Jamaica Mortgage Bank, la National Export-Import (EXIM) Bank Jamaica e il National Housing Trust; e ogni altro soggetto istituito per uno scopo finanziario pubblico che e' controllato a maggioranza o detenuto dallo Stato. E) Con riferimento agli Articoli 10, 11 12 e 13 se, dopo la data in cui l'Accordo entra in vigore, la Giamaica firma un Accordo per evitare le doppie imposizioni con qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea e tale Accordo introduce aliquote d'imposta inferiori (inclusa l'aliquota zero) a quelle previste dal presente Accordo, dette aliquote, fintato la vigore, sostituiranno automaticamente le aliquote di cui al presente Accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto Accordo tra la Giamaica e l'altro Stato. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo aggiuntivo-art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ARBITRATO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni in materia di arbitrato che formano parte integrante dell'Accordo. Articolo 1 ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 1. Qualora: a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 26 dell'Accordo, una persona abbia sottoposto un caso all'autorita' competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo; e b) le autorita' competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 26 dell'Accordo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorita' competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalita' indicate negli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, in conformita' alle regole o procedure concordate dalle autorita' competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo, 2. Se un'autorita' competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiche' un caso riguardante una o piu' delle stesse questioni e' pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorita' competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata. 3. Se entrambe le autorita' competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante, richiesta da una delle due autorita' competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e' esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione e' stata fornita, 4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato e' attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale e' definitiva. b) La decisione arbitrale e' vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi: i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non puo' essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorita' competenti. L'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole e' inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale e' invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 e' considerata come non presentata e il processo arbitrale e' considerato come non avvenuto (salvo ai fini dell'Articolo 3 (Riservatezza delle procedure di arbitrato) e 7 (Costi delle procedure di arbitrato)) del presente Protocollo. In tal caso, puo' essere presentata una nuova richiesta d'arbitrato, a meno che le autorita' competenti convengano che tale nuova richiesta non e' consentita; iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo. 5. L'autorita' competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente) l'autorita' competente: a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all'altra autorita' competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona, 7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorita' competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorita' competente che ha richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fomite da tale persona, notifica a tale persona e all'altra autorita' competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorita' competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorita' competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6, e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorita' competente dell'altro Stato contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5. 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) l'ultima data in cui le autorita' competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorita' competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorita' competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorita' competenti fomite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorita' competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica e' considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6. 10. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo) le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, comprese le informazioni minime necessarie affinche' ciascuna autorita' competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e puo' essere successivamente modificato. 11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo; a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dal presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione e' stata gia' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati contraenti; b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione e' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, il processo arbitrale termina, 12. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo, i seguenti casi sono esclusi dal canopo di applicazione delle disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo: a) casi riguardanti qualsiasi elemento di reddito o capitale cui si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero; b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o di disposizioni di accordi internazionali, in presenza di evasione, frode o abuso fiscali; c) casi relativi a persone con doppia residenza; d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo e colpa grave.
Protocollo aggiuntivo-art. 2
Articolo 2 NOMINA DEGLI ARBITRI 1. Salvo che le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo. 2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalita' internazionale. b) Ciascuna autorita' competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo. I due membri del collegio cosi' designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalita' ne' essere residente di uno dei due Stati contraenti. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorita' competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonche' dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialita' e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialita' e indipendenza degli arbitri rispetto al processo, d) Ciascuna autorita' competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale. 3. Nel caso in cui l'autorita' competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi del paragrafo 2(d) del presente Articolo. 4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario piu' alto in grado del Centro per le Politiche e Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalita' di' alcuno dei due Stati Contraenti.
Protocollo aggiuntivo-art. 3
Articolo 3 RISERVATEZZA DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO 1. Soltanto ai fimi dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, dell'Articolo 27 dell'Accordo, e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla riservatezza e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacita' di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorita' alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorita' competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 27 (Scambio di informazioni) dell'Accordo, 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformita' agli obblighi di riservatezza e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Articolo 27 dell'Accordo nonche' ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
Protocollo aggiuntivo-art. 4
Articolo 4 RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonche' la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti: a) le autorita' competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.
Protocollo aggiuntivo-art. 5
Articolo 5 TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE 1. Salvo nella misura in cui le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo: a) Dopo che il caso e' stato sottoposto ad arbitrato, l'autorita' competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di corame accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorita' competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorita' competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione dell'Accordo (qui di seguito indicata come "questione soglia" (threshold question)), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorita' competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione e' subordinata alla risoluzione di tali questioni soglia. b) L'autorita' competente di ciascuno Stato contraente puo' anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione (position paper). Ciascuna autorita' competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione (position paper) ne fornisce una copia all'altra autorita' competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione «position paper). Ciascuna autorita' competente puo' anche sottoporre al collegio arbitrale» entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione (position paper) presentati dall'altra autorita' competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorita' competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica. c) Il collegio arbitrale sceglie, quale propria decisione, una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorita' competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna questione soglia, e non e' tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale e' adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorita' competenti degli Stati contraenti, La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente. 2. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorita' competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorita' competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo, nonche' la procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.
Protocollo aggiuntivo-art. 6
Articolo 6 ACCORDO SU UNA DIVERSA RISOLUZIONE Nonostante il paragrafo 4 dell'Articolo 1 del presente Protocollo, una decisione arbitrale ai sensi del presente Protocollo non e' vincolante per gli Stati contraenti e non e' attuata se le autorita' competenti degli Stati contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di' calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.
Protocollo aggiuntivo-art. 7
Articolo 7 COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: (a) le spese delle personalita' indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e (b) i compensi delle personalita' indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.
Protocollo aggiuntivo-art. 8
Articolo 8 COMPATIBILITA' 1. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito del processo arbitrale previsto nel presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale e' stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di un Accordo bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica il rispetto di obblighi piu' ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altri accordi di cui gli Stati contraenti sono o saranno Parti. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendi egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico