LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2025.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
1.I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.
3.All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
4.All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
5.La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita'. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalita' di erogazione delle stesse.
6.Per le finalita' di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.
7.Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttivita' e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
8.All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».
9.Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.
11.Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attivita' di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorche' denominati come maggiorazioni o indennita', sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
12.Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
13.Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, si applicano anche nell'anno 2026.
14.All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».
15.All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
16.All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo».
17.All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».
18.Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
19.Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.
20.Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
21.Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23.All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
24.All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
26.Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27.All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2026».
28.All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, ne' il rimborso in euro del relativo valore nominale».
31.Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
32.All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «sia in Italia sia all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro».
33.Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresi' le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a inserire all'articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
34.Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
35.Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in societa' semplici.
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