DECRETO 28 febbraio 2026, n. 44

Type Decreto
Publication 2026-02-28
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2026

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» e, in particolare, gli articoli 58 e 59;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, concernente «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'articolo 5;

Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere prevedere tariffe unitarie differenziate rispetto a quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, facendo riferimento a criteri di quantificazione comunque invalsi presso i maggiori uffici giudiziari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 10 novembre 2025;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Indennita' per la custodia di beni diversi da veicoli a motore e natanti

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002: «Art. 58 (Indennita' di custodia). - 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione. 2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.» «Art. 59 (Tabelle delle tariffe vigenti). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.». - L'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 recante: «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2006, e abrogato dal presente decreto, recava: «Determinazione dell'indennita' relativa ad altre categorie di beni».

Art. 2

Ulteriore riduzione dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene

1.Gli importi dell'indennita' giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, esclusi quelli di recupero, trasporto, movimentazione, svuotamento e riempimento dei contenitori, sono ridotti nella misura del 30% se, per modalita' di custodia che risultano dagli atti, il bene e' divenuto inservibile o privo di valore commerciale.

Art. 3

Criteri ulteriori in ragione della peculiarita' di alcuni beni

1.L'importo dell'indennita', come determinata ai sensi degli articoli 1 e 2, puo' essere aumentato sino al 25% quando, in ragione della peculiarita' del bene in sequestro, si rende necessaria l'adozione di particolari modalita' di custodia.

2.Nei casi in cui i criteri di quantificazione dell'indennita' previsti dagli articoli 1 e 2 e dal comma 1 del presente articolo non risultano adeguati in ragione della natura del bene in sequestro, si applicano gli usi locali ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si vedano le note alle premesse.

Art. 4

Tabelle

1.Gli importi delle tariffe di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2 sono riportati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, del quale costituiscono parte integrante.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1.Il presente regolamento si applica anche alle attivita' di trasporto, recupero, movimentazione, svuotamento, riempimento di contenitori e di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro di cui all'articolo 1, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione da parte dell'autorita' giudiziaria.

2.L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, e' abrogato.

Note all'art. 5: - Per l'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, si vedano le note alle premesse.

Art. 6

Clausola d'invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 851

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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