DECRETO 11 dicembre 2000, n. 375

Type Decreto
Publication 2000-12-11
Ultimo aggiornamento 2001-12-31
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente: "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi".

Art. 4

Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito

1.Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse mediante accredito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, in via generale, rispettivamente per la benzina e il gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico e dell'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.Il titolare del deposito fiscale espone il credito cedutogli dagli esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilita' e lo denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del comma 2 e' posta a corredo delle registrazioni fiscali.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a L. 20.000". - Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, come modificato dal regolamento del 16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente: "Art. 11. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore e' tenuto: a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) od all'art. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali; - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedi nelle note all'art. 2.

Art. 5

Rifornimenti presso depositi fiscali

1.Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si applicano anche per gli acquisti di prodotti petroliferi ad aliquota ridotta di accisa effettuati presso i depositi fiscali di oli minerali.

Art. 6

Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

1.I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), titolari del libretto di controllo, che hanno acquistato, a norma dell'articolo 4, prodotti petroliferi nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotano sul libretto medesimo, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi.

2.I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 1, specificando l'area di intervento.

3.Le imprese agromeccaniche indicano nel libretto di controllo in loro possesso entro cinque giorni dal termine dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre i quantitativi consumati e le lavorazioni eseguite, specificando i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

4.Il libretto di controllo e' tenuto nel rispetto delle norme generali che sottendono ad una ordinata contabilita', secondo i principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, ed e' custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

5.Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'articolo 1, comma 1. ((1))

7.In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche' gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8.Gli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati, in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

Art. 7

Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

1.L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3 e verifica la regolarita' degli impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti dichiarate, ricorrendo agli accertamenti ritenuti necessari e procedendo altresi' a controlli incrociati con le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento e' altresi' finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale rimette la documentazione, con le proprie osservazioni, all'UTF, per gli adempimenti di competenza.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3 . Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

Art. 8

Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale

1.Oltre ai controlli di cui all' articolo 7 del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attivita' per le quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio.

2.Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale ne da' immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 7.

Art. 9

Verifiche e controlli

1.I funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, e verifiche ai depositi di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2.Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

3.Gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 4, comma 2, inviano, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, all'UTF territorialmente competente sui propri impianti, un prospetto riepilogativo delle cessioni di prodotti agevolati effettuate; nel medesimo prospetto sono altresi' indicati i titolari dei depositi fiscali ai quali sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera c) del predetto comma 2, con i relativi importi dei crediti d'imposta ceduti.

4.Il titolare del deposito fiscale di cui all'articolo 4, comma 3, trasmette all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco recante, per ciascuno degli esercenti depositi commerciali, i dati ricognitivi dei crediti cedutigli nel bimestre medesimo.

5.L'UTF invia una copia degli elenchi, di cui ai commi 3 e 4, ai competenti comandi della Guardia di finanza.

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 18 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze. 5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e la Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni".

Art. 10

Determinazione delle aliquote di accisa

1.In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, a decorrere dal 1o gennaio 2001 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse,

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1.Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.I soggetti gia' ammessi all'agevolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni da tale data alle disposizioni in esso previste, integrando la dichiarazione annuale, presentata ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all'articolo 2, comma 1, specificando altresi' i buoni di prelevamento in proprio possesso. L'ufficio regionale o provinciale, nel procedere agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, tiene conto dei quantitativi di prodotti assegnati per i quali siano gia' stati rilasciati i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato decreto 6 agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per il ritiro dei carburanti agevolati. Qualora il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi sono restituiti, per la parte eccedente, all'ufficio regionale o provinciale che provvedera' alla loro rettifica. Se i buoni da restituire sono stati gia' utilizzati, i quantitativi loro afferenti sono scomputati dall'assegnazione per l'anno 2001; in caso di impossibilita' ad effettuare lo scomputo, l'ufficio regionale o provinciale ne da' comunicazione all'UTF competente ai fini del recupero della differenza di accisa.

3.I depositi definiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 1963, come depositi per la vendita all'ingrosso ovvero come depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, iniziano ad operare da tale data come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico.

4.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentito commercializzare prodotti per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti i depositi commerciali che detengono anche i citati prodotti petroliferi denaturati denunciano agli UTF territorialmente competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento. In tal caso, il recupero dell'accisa avviene secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2.

5.Le disposizioni in cui si fa riferimento alla Carta dell'agricoltore e del pescatore ed all'Anagrafe delle aziende agricole hanno effetto dalla data di effettiva operativita' delle disposizioni di cui al gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.

Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000

Registro n. 5 Finanze, foglio n. 207

Note all'art. 11: - Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e' il seguente: "Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole". - Il testo dell'art. 17 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "17. I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare carburanti e combustibili agevolati negli usi di cui agli articoli 13, 14 e 15 debbono presentare alla sezione provinciale dell'U.M.A. apposita dichiarazione nella quale, oltre al proprio cognome e nome o ragione sociale, debbono indicare: a) il comune e la localita' in cui si trova l'azienda; b) l'estensione dell'azienda e la relativa ripartizione colturale; c) i lavori compiuti nell'anno precedente specificandone la natura e l'entita' - espressa in ettari o quintali od ore di funzionamento dei motori - nonche' i relativi consumi di carburante o combustibile. Gli stessi elementi saranno forniti relativamente ai lavori da effettuare nel nuovo anno; d) le caratteristiche dei motori e delle macchine utilizzate dall'azienda, indicando il numero di matricola dei motori e quello di targa delle macchine agricole semoventi soggette ad immatricolazione nonche' le generalita' del proprietario delle macchine e dei motori nel caso in cui essi non costituiscano la dotazione dell'azienda stessa; e) la potenza massima, all'albero motore, delle macchine quale risulta dal certificato di circolazione rilasciato dal competente Ispettorato della motorizzazione civile per le macchine omologate oppure dalla dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilita', dalle ditte costruttrici per le altre macchine ed attestante il valore della predetta potenza massima, intesa nel senso precisato dal quarto comma dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; f) l'eventuale rimanenza di prodotti petroliferi agevolati, prelevati e non consumati alla data della dichiarazione. Analoga dichiarazione debbono presentare: 1) le societa' cooperative costituite per l'esercizio delle macchine agricole e i conduttori di aziende associati per lo stesso scopo, relativamente alle aziende dei rispettivi soci; 2) i consorzi e gli enti di cui al primo comma dell'art. 16 per i lavori eseguiti e da eseguire nei rispettivi comprensori; 3) le ditte di cui al secondo comma dell'art. 16 per i lavori effettuati o da effettuare per conto di terzi. Le ditte che intendono eseguire i lavori previsti alla lettera i) dell'art. 14 debbono fare convalidare la propria dichiarazione dal Comando dell'aeroporto o dall'ente che ha concesso lo sfruttamento del campo. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi debbono essere presentate alla sezione dell'U.M.A. della provincia nella quale si trovano i terreni delle aziende agricole singole od associate o costituenti i comprensori dei consorzi e degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 16, ovvero svolge l'attivita' la ditta che compie i lavori per conto di terzi. Per gli utenti che abbiano macchine agricole destinate ad eseguire lavori in piu' province, la dichiarazione e' presentata alla sezione U.M.A. della provincia ove risiedono gli utenti stessi ai fini della denuncia delle macchine e dei lavori da compiere nella provincia medesima oppure, se in tale provincia l'impiego delle macchine non si verifichi, in quella in cui l'impiego stesso e' prevalente, nonche' alle sezioni U.M.A. delle altre province ai soli effetti dell'assegnazione dei prodotti petroliferi denaturati e del rilascio dei buoni di prelevamento, previa presentazione del libretto di controllo di cui al successivo art. 21. Le sezioni provinciali dell'U.M.A. richiedono, se necessario, certificati rilasciati dai comuni o dagli altri uffici competenti e, riscontrata la regolarita' delle dichiarazioni, le annotano su apposito registro, riportandovi i dati accertati per ciascuna di esse. I motori agricoli e le macchine agricole non soggette all'obbligo della immatricolazione di cui all'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono contraddistinti con la sigla di individuazione della provincia seguita da un numero di ordine progressivo; tali indicazioni sono riportate su una targhetta di riconoscimento che, a cura del proprietario, devessere fissata stabilmente sul motore o sulla macchina cui si riferisce. Ogni targhetta porta applicato od impresso un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche fissate dal Ministero delle finanze, che stabilisce il prezzo di vendita della targhetta all'utente nonche' l'aliquota da devolversi per ciascuna di esse all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, cui e' commessa la fabbricazione delle targhette medesime. La vendita delle targhette e' fatta dalle sezioni provinciali dell'U.M.A.". - Il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "Art. 20. I gestori dei depositi per la diretta somministrazione dei prodotti agevolati agli utenti delle macchine agricole debbono cedere detti prodotti esclusivamente alle persone o alle ditte che abbiano ottenuto il relativo buono di prelevamento della sezione provinciale dell'U.M.A. Per ottenere i buoni di cui al comma precedente l'utente deve farne richiesta alla competente sezione provinciale dell'U.M.A., indicando il deposito presso il quale intende acquistare i prodotti nonche' la qualita' e la quantita' dei prodotti da prelevare. Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di regola, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagraflca dei conduttori delle medesime aziende. La sezione provinciale dell'U.M.A., controllato che la quantita' e la qualita' dei prodotti richiesti sono contenute nei limiti dell'assegnazione fatta dal Comitato provinciale all'azienda agraria o alla ditta ammessa all'agevolazione: a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un semestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati. Qualora l'assegnazione annuale non ecceda i venti quintali per il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli combustibili ed i dieci quintali per la benzina, il buono di prelevamento puo' essere rilasciato per l'intera assegnazione; b) consegna all'utente il controbuono, da esibire all'esercente del deposito per effettuare il prelevamento dei prodotti assegnatigli; c) invia un avviso di vigilanza, recante gli elementi del buono rilasciato, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione si trova l'azienda agraria o svolge l'attivita' la ditta esercente lavori per conto di terzi. Nel buono di prelevaniento deve essere indicata la scadenza del buono stesso, non eccedente, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di emissione. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuto regolare, in base agli elementi risultanti dalla copia dell'elenco degli utenti e dall'avviso di vigilanza, il rilascio del buono, appone il proprio visto sull'anzidetto avviso di vigilanza, e lo rimette al competente Comando della Guardia di finanza per il controllo sull'impiego dei prodotti prelevati. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di stabilire che sul buono e sul controbuono sia altresi' indicato l'Ufficio (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, Dogana o Comando della Guardia di finanza) al quale la persona che ritira il prodotto agevolato deve presentarlo prima di giungere a destinazione. In tal caso l'Ufficio controlla la regolarita' del trasporto e appone il proprio visto sul controbuono". - Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e' il seguente: "2. Ferma l'osservanza delle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, alle ditte esercenti il commercio dei prodotti petroliferi e' consentito di installare ed esercire fuori dalle raffinerie e dai depositi doganali appositi depositi per la vendita all'ingrosso della benzina, del petrolio, degli olii da gas e dei residui della lavorazione adulterati per l'agricoltura ovvero depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti delle macchine agricole e degli essiccatoi di prodotti agricoli. I depositi per il commercio all'ingrosso di cui al comma precedente debbono essere costituiti da serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non inferiore a 100 mc.". - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 25 (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione". - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, vedi nelle note alle premesse.

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