LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
11.All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione".
12.Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".
13.All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".
CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
Art. 35
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali)
1.All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
2.All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato".
Art. 36
(Modalita' di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
1.Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1.All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "escluse le attivita' previste all'articolo 126," sono soppresse.
2.All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati".
4.L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".
5.All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".
Art. 38
(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
3.Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6 e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7 , del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5.I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
((5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni))
6.Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, e' necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7.Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8.Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 39
(Disposizioni transitorie)
1.In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, e' rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.
2.Per gli apparecchi gia' installati, o comunque gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 e' richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, e' acquisita entro la data del 30 giugno. 2001.
3.Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonche' per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilita' del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Art. 40
(Disposizioni in materia di capitale della societa' di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)
1.Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario".
Art. 41
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
1.La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2.Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' sostituito dal seguente: "5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".
Art. 42
(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)
1.A decorrere dall'anno 2002 e' esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine e' autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili
2.Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
CAPO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1.Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
2.Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali". 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi delle modalita' di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta". 6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente. 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito. 13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purche' questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali. 14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata". 16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio". 18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie"; b) la lettera c) e' abrogata. 19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gia' individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986. 22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
Art. 44
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".
Art. 45
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1.I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2.Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3.Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
((3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3))
Art. 46
(Trasferimento in proprieta' di alloggi)
1.I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprieta' di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato e' esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie.
3.Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio puo' presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprieta' alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
4.Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
1.Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e' differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
CAPO X ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1.L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2.L'importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1.Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
2.Con ((...)) del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo ((...)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3.Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico.
4.Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
CAPO XI ONERI DI PERSONALE
Art. 50
(Rinnovi contrattuali)
1.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2.Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3.In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. ((13))
4.In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5.Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6.Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7.Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
10.Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.
11.Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.
12.Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.
Art. 51
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
2.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalita' e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3.L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia' stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianita'. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. ((108))
4.L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5.In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti.
6.I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7.Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sara' autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8.Ferma restando la validita' ordinaria delle graduatorie, i termini di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche' i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per le Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla normativa di settore.
9.Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "organica dell'ente" sono inserite le seguenti: "arrotondando il prodotto all'unita' superiore".
10.All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
11.Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12.Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13.All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: "fondamentale" e' sostituita dalla seguente: "complessivo".
CAPO XII SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)
1.Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilita' relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o piu' dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non piu' di un anno.
2.Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potra' essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3.Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo e' autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5.Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unita' previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6.Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme gia' impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di, funzioni, e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.
7.Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio, 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8.Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9.Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998.
10.Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, e' assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attivita' e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.
11.Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi e' destinata al finanziamento, dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la societa' Ferrovie dello Stato Spa, a. decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacita'. La ripartizione di tale importo e' effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12.Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale".
Art. 53
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
2.I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3.Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6.Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: "2001" e' sostituita dalla seguente: "2002". All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e' sostituito dai seguenti: "4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
7.Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, sono soppresse le parole: "; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi".
8.Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione".
9.I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1° gennaio 2002.
10.A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.
11.Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
12.A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13.A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita'. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilita' del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilita' mediante apposita certificazione la cui definizione, modalita' e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14.A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalita' di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15.A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, e' attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16.Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. ((99))
17.In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18.I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni piu' vantagiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19.Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e' concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20.Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".
21.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario e' determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22.Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi.
23.Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
Art. 55
(Norme particolari per gli enti locali)
1.Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30 per cento e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di Varese".
Art. 56
(Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca)
1.Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2.Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3.Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4.La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5.Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinano aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle universita' in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.
6.I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57
(Finanza di progetto)
1.Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalita' di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo le modalita' previste dal presente articolo.
Art. 58
(Consumi intermedi)
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)