DECRETO 19 luglio 2000, n. 403
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto;
Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo;
Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome;
Ritenuta quindi la necessita' di modificare il testo del gia' citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed in particolare, in considerazione della copiosita' delle variazioni di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una piu' agevole applicazione e consultazione;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale
Art. 1
Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi
2.In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.
3.Per la specie equina la monta naturale privata e' regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2. ((1))
Art. 2
Monta naturale pubblica: autorizzazioni
1.Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
3.Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.
4.L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
5.Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovra' indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale. ((1))
Art. 3
Requisiti delle stazioni di monta pubblica
Art. 4
Requisiti dei riproduttori maschi
Art. 5
Riproduttori equini di interesse locale
1.L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, deve annualmente presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in un libro genealogico o registro ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente od organizzazione a cio' ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. La regione provvedera', tramite propri istituti od organizzazioni di allevatori, ad individuare e registrare detti stalloni. Per ogni stallone riconosciuto idoneo la regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.
2.Nell'attestato di approvazione vanno riportati, oltre ai dati segnaletici, il nome, l'eventuale matricola, la data di nascita, gli ascendenti, il Paese di origine, la razza o tipo genetico, nonche' la zona di impiego del riproduttore e le indicazioni della stazione di monta.
3.La regione provvede annualmente, prima dell'inizio di ciascuna campagna di fecondazione, alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni autorizzati alla fecondazione, con l'indicazione, per ognuno di essi, della stazione di monta in cui e' previsto l'impiego, del nome, della data di nascita, dell'eventuale matricola, della razza o della produzione tipica, del mantello e della tariffa di accoppiamento. ((1))
Art. 6
Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica
Capo II Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica
Art. 7
Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni
1.Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
3.Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.
4.L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
5.Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purche' i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale. ((1))
Art. 8
Requisiti delle stazioni di inseminazione artificiale
Art. 9
Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale
Capo III Inseminazione artificiale
Art. 10
Impianti per l'inseminazione artificiale
Art. 11
Centri di produzione: autorizzazioni
2.Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
3.La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie.
4.Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate. ((1))
Art. 12
Requisiti dei centri di produzione dello sperma
Art. 13
Obblighi dei centri di produzione dello sperma
2.I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purche' entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identita' dei due verri produttori. ((1))
Art. 14
Recapiti: autorizzazioni
1.I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale.
2.Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti.
Art. 15
Requisiti dei recapiti
Art. 16
Obblighi dei recapiti
Art. 17
Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini
1.Negli allevamenti suinicoli e' consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima.
3.L'azienda ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla regione competente lo svolgimento di detta attivita'. Le regioni, con riferimento alle dimensioni dell'allevamento, possono prevedere che la responsabilita' sanitaria sia assicurata da un veterinario. ((1))
Art. 18
Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi
Art. 19
Inseminazione artificiale: altri requisiti
1.La raccolta del materiale seminale deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli appositi locali del centro di produzione dello sperma. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non puo' essere adibito alla monta naturale.
2.I giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica non possono essere spostati dal centro di produzione dello sperma senza preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale competente e, prima di essere riammessi al centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale. ((1))
Art. 20
Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione
1.Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale e' coordinato dall'Associazione italiana allevatori nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni. ((1))
Art. 21
Pratica della inseminazione artificiale
2.La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.
4.Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu' di una fecondazione. ((1))
Art. 22
Materiale seminale nell'allevamento
1.L'allevatore puo' detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e deve essere accompagnato dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).
2.L'allevatore puo' rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito, sia presso un centro di produzione.
3.Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico, ai sensi dell'articolo 21. ((1))
Capo IV Embrioni
Art. 23
Organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni ed oociti
Art. 24
Gruppi di raccolta: autorizzazioni
Art. 25
Centri di produzione: autorizzazioni
2.Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie. ((1))
Art. 26
Requisiti dei gruppi di raccolta
Art. 27
Requisiti dei centri di produzione degli embrioni
Art. 28
Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni
Art. 29
Obblighi per i centri di produzione di embrioni
Art. 30
Requisiti degli embrioni
3.La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro. ((1))
Art. 31
Pratica dell'impianto degli embrioni
1.I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale devono essere iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.
3.Le regioni possono sospendere o revocare iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2.
Art. 32
Embrioni nell'allevamento
1.L'allevatore puo' conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta di cui all'articolo 23 o acquistati presso un recapito.
2.Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f).
3.All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario ai sensi dell'articolo 31.
4.L'allevatore puo' cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purche' accompagnati dai documenti previsti all'articolo 28, lettera f). ((1))
Capo V Certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali
Art. 33
Certificazione degli interventi fecondativi
3.Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonche' i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico puo' sostituire il registro aziendale.
4.Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata.
5.Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttivita' e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovra' consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35. ((1))
Art. 34
Moduli e registri
1.I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2.I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3.I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.
4.L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. ((1))
Art. 35
Flusso delle informazioni
1.Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.
2.Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.
3.I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera', direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.
4.I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34.
5.Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curera' tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione. ((1))
Capo VI Vigilanza e controlli
Art. 36
Vigilanza
1.La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del presente regolamento di esecuzione e' affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della sanita', alle regioni, alle aziende sanitarie locali competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.
Art. 37
Controlli di qualita'
1.I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilita' progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni.
2.I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.
3.Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanita'.
4.I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita. ((1))
Art. 38
Controlli sanitari
1.Le aziende sanitarie locali competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanita', effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.
2.Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, le aziende sanitarie locali competenti per territorio devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita'. ((1))
Art. 39
Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme
2.La distruzione delle dosi di materiale seminale e di embrioni che e' obbligatoria, deve avvenire, rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della regione competente per territorio e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o specie interessata.
3.I recapiti che intendono distruggere dosi di materiale seminale ed embrioni devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al centro di produzione che li ha forniti. Gli allevatori e gli operatori che intendono distruggere del materiale seminale o embrionale devono darne comunicazione alla regione competente per territorio, che attesta l'avvenuta distruzione, ed al recapito o al gruppo di raccolta fornitori. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico. ((1))
Capo VII Importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione
Art. 40
Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli
1.Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.
2.Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocita' agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea.
3.In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche e integrazioni.
4.Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni.
5.I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili. ((1))
Capo VIII Norme finali
Art. 41
1.Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le regioni provvedono, entro sei mesi dalla emanazione del presente regolamento, all'eventuale adeguamento della propria normativa in materia. ((1))
Art. 42
1.Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono predisposti i moduli tipo per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 1, lettera b), all'articolo 21, comma 3, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera h) e all'articolo 31, comma 4, lettera c), nonche' le indicazioni minime che devono essere contenute nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera 1), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f).
2.Con decreto del Ministero della sanita' sono stabiliti requisiti sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), all'articolo 13, comma 1, lettera e), all'articolo 18, comma 1, lettera e), all'articolo 28, comma 1, lettera b), all'articolo. 29, comma 1, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, lettera b). ((1))
Art. 43
1.Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, e successive modifiche.
((1))
Roma, 19 luglio 2000 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro della sanita' Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 190 ((1))
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