DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Note all'art. 78: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208 reca: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000, reca: "Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e delI'IVA" - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000, reca: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria". - Il decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, reca: "Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti". - Il decreto direttoriale 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 78 del 3 aprile 2000, reca: "Determinazione delle modalita' tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". - Il decreto da Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 135 dell'11 giugno 1999, reca: "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 3, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "1. Entro sei mesi dada data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 30. - 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "15. (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La legge 6 ottobre 1998, n. 344, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1998, reca: "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dai dati personali". - Per la rubrica del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 49 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6), vedi nelle note all'art. 6. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi infra): "Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico.) -1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1( aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge; c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale; d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizione di legge che prevedano specificamente il trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36 nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34".
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