DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452

Type Decreto
Publication 2000-12-21
Ultimo aggiornamento 2003-07-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7-4-2001

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternita';

Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';

Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e' opportuno dettare altresi' ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;

Considerato, altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I CONTRIBUTI DI MATERNITA'

Art. 1

(Ridefinizione dei contributi di maternita)

1.Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.

2.Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

3.Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternita' di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o.), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'articolo 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, s.o), e' il seguente: "Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita'. - 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000, per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi. 3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001, di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'art. 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi. 4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate: a) per i datori di lavoro: 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 percento; 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso; 3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento; 4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento; 5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento; b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento. 5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b). 6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato. 7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede: a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita. 9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. 10. Restano ferme le disposizioni dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8, sono rivalutati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 12. A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1 luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 11. 13. Con i decreti di cui al comma 14, sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore. 14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dei lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente. 15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.". - Il testo degli articoli 65 e 66, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, s.o.", e' il seguente: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1, e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1, l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.". "Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare. 2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1, risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1. 5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo". - Il decreto 15 luglio 1999, n. 306, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999, n. 209, s.o. - Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" (in Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118), e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'art. 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" (in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno. Note all'art. 1, comma 3: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, della legge 11 dicembre 1990, n. 379 recante "Indennita' di maternita' per le libere professioniste" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1990, n. 293), e' il seguente: "Art. 5 (Copertura degli oneri). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo. 2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.".

TITOLO II ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

Art. 2

(Disposizioni generali)

2.La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4.Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternita' sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da danni di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

5.Nel casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6.L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternita' erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo e' concesso limitatamente alla quota differenziale.

Note all'art. 2, comma 1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), e' il seguente: "Art. 9 (Carta di soggiorno). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo': a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.". Note all'art. 2, comma 3, lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Note all'art. 2, comma 3, lettera b): - Il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), e' il seguente: "Art. 44. - I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, e' consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.". - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343), e' il seguente: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.". - Il testo dell'art. 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente: "Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';". Nota all'art. 2, comma 4: - L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, recante "Tutela delle lavoratrici madri" (in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14), recita testualmente: "Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.". Nota all'art. 2, comma 6: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 3, comma 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94.

Art. 3

(Periodo di contribuzione)

1.I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attivita' lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternita' ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2.Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternita', la tutela previdenziale della maternita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilita' di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.

3.Ai periodi di attivita' lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonche' i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternita'.

Note all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O), e' il seguente: "Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 maggio 1998 recante "Estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare" (in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171), e' il seguente: "Art. 1 (Destinatari dell'assegno in caso di parto). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilita' della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.".

Art. 4

Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

2.Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale e' dovuta la prestazione.

Art. 5

(Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)

2.In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.

3.In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

Nota all'art. 5, comma 1, lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 5, comma 1, lettera b): - L'art. 25, quinto comma, della citata legge n. 184 del 1983, recita testualmente: "Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.". Nota all'art. 5, comma 1, lettera c): - Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera b). Nota all'art. 5, comma 3. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 6, comma 1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

(Misura dell'assegno)

1.L'importo dell'assegno e' determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

2.Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo e di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

3.Quando l'assegno e' richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

4.Quando l'assegno e' richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita' spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresi', alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di piu' adottanti.

5.Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo e' detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

Nota all'art. 6, comma 4: - Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nella nota all'art. 5, comma 1, lettera c). - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Domanda per la concessione dell'assegno

1.La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2.Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3.Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

5.In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

Art. 8

(Funzioni dell'INPS)

1.L'assegno di cui all'articolo 2 e' concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia gia' stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine e' sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda e' contenuta, altresi', l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni.

2.L'INPS controlla la veridicita' della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

3.L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4.I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS puo' comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuale i pagamenti.

5.L'INPS puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS e' tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti, la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

6.A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Nota all'art. 8, comma 1: - Il testo dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.), e' il seguente: "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.". Note all'art. 8, comma 5: - Il testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del 1996, e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzata ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.". - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" (in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113), e' il seguente: "Art. 4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti. 2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi. 3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.". Nota all'art. 8, comma 6: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

TITOLO III ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 9

(( (Disciplina dell'ISE) ))

((

1.A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.

2.La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresi' per l'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1 luglio 2001.

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CAPO II ASSEGNO DI MATERNITA'

Art. 10

(Disposizioni generali)

1.L'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e' concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonche', per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

3.Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio a al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

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