DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 140
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53,comma 1) che le risorse dell'articolo 23 sono incrementato come di seguito: Anno 2002 Anno 2003 (in milioni di euro)(in milioni di euro) Polizia di Stato .... 8.20 17.40 Corpo della polizia penitenziaria .... - - Corpo forestale dello Stato .... 0.80 1.60 Arma dei carabinieri .... 6.40 13.70 Corpo della guardia di finanza .... 6.80 14.50 Totali.... 22.20 47.20 N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento all'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui gli articoli 14 e 53 e dalle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)