DECRETO 27 marzo 2001, n. 153

Type Decreto
Publication 2001-03-27
Ultimo aggiornamento 2012-04-29
State In force
Source Normattiva
articles 28
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5.La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o negli opifici di condizionamento e' introdotta dal depositario autorizzato in apposito magazzino, costituito da un'area dello stabilimento comunque delimitata, ed e' da questi presa in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino", dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche' i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo, e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.

6.In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o l'esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.

7.Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici di condizionamento viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite eccedenti i cali ammissibili di trasporto e' dovuta l'accisa. Con l'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario e con la restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo l del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d'accisa sulla partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa e' contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

8.Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito, e' oggetto di verbalizzazione da parte dell'UTF, ai fini dello scarico dal registro annuale di magazzino.

9.Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola birra analcolica non tassabile presentano all'UTF competente per territorio una comunicazione di tale attivita'.

Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e' il seguente: "Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.". - Per il testo dell'art. 35, comma 1, del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, e' il seguente: "Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico , avviene con scorta del "Documento di accompagnamento accise , d'ora in avanti indicato con la sigla "D.A.A. , di cui al regolamento (CEE) n. 2719/1992, della commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso puo' consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/1992; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.".

Art. 10

Contabilita' degli UTF

1.Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all'articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all'articolo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.

2.Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilita'.

3.Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma l sono tenute dall'UTF limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.

Art. 11

Garanzia per l'esercizio del credito

1.Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF ai sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia al-l'istituto esercente il credito un certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto e' vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.

Capo I Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo. Sezione III Modalita' di accertamento dei singoli prodotti

Art. 12

Accertamento dell'alcole etilico

1.I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi capacita' tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall'UTF tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell'alcole raccolto nello stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC. La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest'ultima d'ora in avanti denominata "determinazione diretta", sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante.

2.Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora; in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e' assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.

3.L'impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.

4.In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell'apparecchio di distillazione ed in caso di rotture dell'apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, all'UTF; se l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione e' effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcole, la determinazione e' effettuata in base alla potenzialita' dell'impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione.

5.La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all'UTF di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. L'accisa viene liquidata dall'UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all'esercente con la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall'impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonche', mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione nell'abitazione e' soggetta alla disciplina di carattere generale prevista, per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.

Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 14, comma 1, del testo unico e' il seguente: "Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Republca 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.".

Art. 13

Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1.In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.

2.Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.

Art. 14

Accertamento dei prodotti alcolici intermedi

1.I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, che puo' riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonche' i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.

Art. 15

Accertamento della birra

1.L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in magazzino e' effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con riferimento ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.

2.La determinazione, ai fini della definizione del canone di abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 35, comma 4, del testo unico, e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e' riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e' effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre dell'anno, la prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula della convenzione.

Note all'art. 15: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 35, del testo unico, si vedano le note alle premesse.

Capo I Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo. Sezione IV Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali

Art. 16

Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione

1.I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell'articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attivita' all'UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l'acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione e' posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per la produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarita' dell'utilizzazione degli apparecchi sopracitati.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacita' inferiore a 3 litri, sempreche' siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell'alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l'avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico e' perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.

3.Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l'UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all'applicazione della piastrina, sia l'UTF competente per la localita' dove l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell'applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.

4.Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all'UTF, entro quindici giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.

Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 41, comma 2, del testo unico e' il seguente: "2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.". - Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, e' il seguente: "2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attivita', al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonche' il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilita' e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: "Valido per la circolazione interna . Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico, eccezione fatta per il pagamento dell'accisa.". - Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art. 27, del testo unico, e' il seguente: "h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici.".

Art. 17

Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali

1.Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facolta' di controllare la regolarita' dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.

4.Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.

5.Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.

6.Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l'intervento dell'UTF.

7.Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l'UTF si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro concesse dal medesimo articolo.

Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e' il seguente: "5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonche' a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresi', tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.".

Art. 18

Inventari

1.Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l'inventario puo' essere effettuato al momento dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilita' di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull'etichetta.

3.Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. Semestralmente e' pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento.

4.Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un'ora di produzione.

5.Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie.

6.Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall'Agenzia.

7.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalita' dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d'inventario, e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.

Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 18, comma 1, del testo unico si vedano le note all'art. 5. - Il testo del comma 1 dell'art. 47, del testo unico, e' il seguente: "Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - 1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, dal doppio al triplo, della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento, oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.". - Il testo dell'art. 4 del testo unico, e successive modifiche, e' il seguente: "Art. 4 (Abbuoni per perdite e cali). - 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti, che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita, o la distruzione dei prodotti, e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo, a titolo di dolo o colpa grave, e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo, a titolo di colpa non grave, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effetivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.". - Per il testo del comma 2 dell'art. 47 si vedano le note alle premesse.

Capo II Applicazione dei contrassegni di Stato

Art. 19

Consegna ed utilizzazione dei contrassegni

1.I contrassegni di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.

3.La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) e' l'esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all'applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi puo' essere effettuata anche dall'UTF, che ne da' opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione e' verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e' contabilizzata dall'UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell'Agenzia, anche ai fini dell'incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.

4.I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all'UTF o alla direzione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l'impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l'incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione, l'accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, e' effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell'UTF. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista l'utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell'Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.

5.Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l'UTF o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora disponibile e' presentata, dall'operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonche' alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne e' prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione.

6.La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d'accisa. La merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantita' e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione. Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non e' incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall'autorita' fiscale del Paese comunitario, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4.

7.La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti gia' contrassegnati, e' effettuata solo nei confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui all'articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuita' presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui contenitori i contrassegni sono stati applicati.

8.Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l'importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione e' effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell'avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.

9.La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), e' effettuata dall'UTF territorialmente competente previa esibizione della documentazione contabile da cui risulti la disponibilita' del prodotto da contrassegnare.

10.L'UTF puo' consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il nuovo impiego avvenga per un'attivita' ricadente sotto la responsabilita' dell'operatore medesimo.

11.L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l'Agenzia puo' consentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.

12.Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato e' tenuto, con le modalita' stabilite dall'Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell'operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi.

13.In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.

Note all'art. 19: - Per il testo dei commi 1, 2, 5 e 7 dell'art. 13, del testo unico, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro, 10 maggio 1989, e' il seguente: "Art. 68 (La distruzione di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto presso magazzini e uffici statali. [Art. 56 Reg. P.G.S.]). - Le carte-valori e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto, comunque inservibili, giacenti presso magazzini e uffici statali debbono essere distrutti, per macerazione o incenerimento, a seguito di autorizzazione del Provveditorrato generale che stabilisce, di volta in volta, le relative modalita'. Nel caso che le operazioni di distruzione siano eseguite nell'ambito dell'istituto Poligrafico, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal precedente articolo". "Art. 69 (Locali per le operazioni di distruzione degli scarti e verbali relativi). - Le operazioni di distruzione di scarti, per incenerimento o per macerazionre avvengono: presso l'Istituto Poligrafico, per gli scarti di lavorazione di carte-valori, di materiali filigranatori e di stampa divenuti inutilizzabili, giacenti presso il magazzino tesoro; per gli scarti degli stampati a rigoroso rendiconto giacenti, presso il competente magazzino; presso le Cartiere fabbricanti, per gli scarti di lavorazione delle carte bianche destinate alla stampa dei valori, giacenti presso la locale sezione ispettorato; presso l'Istituto Poligrafico, ove possibile, per gli scarti di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto giacenti presso magazzini e uffici statali, divenuti comunque inservibili a seguito di richiesta delle rispettive amministrazioni. Ove la distruzione avvenga per macerazione, il controvalore del macero, secondo i prezzi definiti con l'Istituto Poligrafico o con le cartiere, deve essere versato in conto entrate eventuali del Provveditorato generale. Le operazioni di distruzione debbono sempre risultare da specifici verbali, controfirmati da coloro che hanno partecipato alla ricognizione". - Il testo degli articoli 8, 9 e 32 del testo unico e' il seguente: "Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo". "Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario chenon sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita' dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8, comma 4; c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di accisa". "Art. 32 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20o Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione".

Capo III Controlli sul deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, e regime della circolazione

Art. 20

Denuncia di deposito e rilascio della licenza

2.Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con denaturante generale nonche' degli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso comune.

3.Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva responsabilita' dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

4.Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L'esclusione dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico e' estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita' superiore a 5 litri. L'esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e' estesa anche agli esercenti la vendita all'ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico e' elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita; i titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.

Note all'art. 20: - Per il testo degli articoli 29 e 62, comma 2, lettera d) del testo unico, si vedano note alle premesse. -Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997. n. 219, concerne: "Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume".

Art. 21

Regime della circolazione

1.Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonche' di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del testo unico e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e' effettuata con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

2.L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita' superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.

3.In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996.

4.In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e' avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.

Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 30 del testo unico si vedano le note alle premesse. - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, successivamente modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente: "4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entita', l'emissione del D.A.S., la riassunzione in carico e' giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione , controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonche' aIla qualia' e alla quantita' del prodotto restituito. Tale documento e' posto a corredo del registro di carico e scarico. 5. La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entita', non si e' resa necessaria l'emissione del D.A.S., e' consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare: a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale prodotto viene rifiutato; b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;. c) la quantita' e la qualita' della quota parte di prodotto scaricata; d) la data del rilascio della dichiarazione; e) il motivo per cui non si e' potuto completare lo scarico. Detta dichiaraione e', a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed e' consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del D.A.S., come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario". - Il testo dell'art. 17. comma 1, del decreto ministeriale n. 210/1996 e successive modifiche e' il seguente: "1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente". - Il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa e' il seguente: "2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione; presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreche' dotati di attrezzature riconosciute idoneee allo scopo dalle autorita' competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere, deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneita', dei prodotti al consunto umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette". Il testo dell'art. 2 comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, e' il seguente: "2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3". Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e' il seguente: "8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compito delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizoni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio".

Capo IV Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico nonche' sulle materie prime alcoligene

Art. 22

Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

3.I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da parte dell'UTF, nella quale e' indicato anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato, anziche' con autobotti, in uno o piu' contenitori di capacita' singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.

Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idruocaburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1. 3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni". - Per il testo dell'art. 66, comma 1, del testo unico, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986 reca: "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 25, del testo unico, e' il seguente: "1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore ai 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi". - Il testo dell'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516, e' il seguente: "Art. 1. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura. 2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, aquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive .". - Il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996. - Il testo del decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989 reca l'istituzione di una bolletta di accompagnamento per la circolazione, in tutto il territorio della Repubblica, degli alcoli metilico, etilico ed isopropilico e dispone: "L'esclusione, dall'ambito di applicazione della normativa in materia di utilizzazione dell'alcole metilico, delle aziende utilizzatrici del prodotto per i soli processi di saldatura".

Art. 23

Vigilanza sulle materie prime alcoligene

1.Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma 2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise, definiti al comma 3.

5.Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e controllata l'esecuzione delle eventuali opere e l'adozione delle eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai fini dell'espletamento di un'efficace vigilanza fiscale, l'UTF iscrive l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al condizionamento nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, l'esercente di impianti di produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici effettua apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare, le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere.

6.I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per 100 chilogrammi di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste, oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.

7.I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative, sono additivati, a cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi fermentescibili gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma 6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di applicazione dell'articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde dall'aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.

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