DECRETO 4 aprile 2001, n. 185
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati";
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1o marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati);
Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3, comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalita' della legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della stessa legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' riportato nelle premesse del decreto. - Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e' il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) (omissis); b) (omissis); c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;". - L'art. 4, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.". - Il testo dell'art. 1, comma 1 della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della poverta'.".
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - Per il comma 2, dell'art. 1 della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 209 del 2000: "3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale. 4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.". - L'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), (ossia i crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane n.d.r), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi: a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati; b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di riduzione del debito; c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile locale.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 209 del 2000: "Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'art. 1, relativi a: a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane; b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.".
Titolo II ACCORDI INTERGOVERNATIVI BILATERALI DI ANNULLAMENTO E RIDUZIONE DEL DEBITO Capo I Paesi eleggibili al programma Hipc e Paesi Ida-Only
Art. 3
Modalita' e criteri per la stipula degli accordi
1.Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Paese debitore interessato, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi eleggibili al Programma HIPC e dei Paesi IDA-only.
4.Nei casi di conversione del debito, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 25 luglio 2000, n. 209, l'accordo bilaterale, oltre alla verifica delle condizioni di cui al comma 3, deve contenere l'indicazione dei progetti, conformi all'articolo 3, comma 3, della citata legge, da attuare con il risparmio conseguito, nonche' delle modalita' dell'eventuale partecipazione alla loro realizzazione degli enti ed organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' per operazioni di conversione.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 1. - L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 209 del 2000, cosi' recita: "3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.". - Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c), della citata legge n. 209 del 2000, si veda in note all'art. 2.
Art. 4
Contenuti dell'accordo
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' il seguente: "2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.".
Art. 5
Sospensione degli accordi
1.L'uso illecito degli aiuti di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, consiste nel venir meno del rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 2, della legge stessa. L'accertamento dell'uso illecito compete al Ministero degli affari esteri.
2.Nel caso di accertamento di uso illecito degli aiuti la sospensione dell'accordo e' preceduta da una consultazione, multilaterale o bilaterale, con il Governo beneficiario finalizzata all'acquisizione di eventuali, ulteriori elementi di valutazione. La consultazione si intende svolta con esito negativo se il Governo beneficiario non da' seguito alla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3.La sospensione e' disposta dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 1.
Capo II Altri paesi debitori in via di sviluppo
Art. 6
Stipula e contenuto degli accordi
1.Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2.
Titolo III DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 7
Crediti assicurati
1.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, il Ministero degli affari esteri, acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione ai Paesi partecipanti al Club di Parigi, puo' stipulare accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), per la riduzione, rinegoziazione o conversione dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge, nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia, come stabilito dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
2.L'eventuale quota non assicurata o garantita, con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, puo' formare oggetto degli accordi di cui al comma 1, del presente articolo.
3.Per gli interventi di riduzione o rinegoziazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 luglio 2000, n. 209, si applicano, in relazione all'appartenenza del Paese interessato alla categoria IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC, oppure altri Paesi debitori in via di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o), le disposizioni previste in materia dal presente regolamento.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, e' riportato nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "1. Dalla data del pagamento, l'Istituto - (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) n.d.r.) - e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia.". - Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) della citata legge n. 209 del 2000, si veda in nota all'art. 2.
Art. 8
Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie
1.In caso di catastrofi naturali o gravi crisi umanitarie, come definite nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Paese o i Paesi interessati, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' annullare, totalmente o parzialmente, il debito derivante da crediti di aiuto, quando l'operazione comporti un effettivo alleviamento delle condizioni delle popolazioni interessate.
2.L'annullamento e' comunicato ai Paesi partecipanti al Club di Parigi ed al Paese o ai Paesi interessati per il tramite dei normali canali diplomatici.
Art. 9
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Ministro degli affari esteri Dini
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Tesoro, foglio n. 376
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