DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Type DPR
Publication 2001-03-22
Ultimo aggiornamento 2020-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1.Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.

2.L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.

3.Restano, altresi', ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualita' di autorita' provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' riportato in note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia): "Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri: a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto; c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale; d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla seguente: "Art. 3. Identico. "a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola; . 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge 1o aprile 1981, n. 121; b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni; d) l'art. 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150; e) l'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782; f) l'art. 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197; g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni; h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; i) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; l) l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653; m) l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 31, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 31. - L'amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5; 2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; 4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza; 5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza; 6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti; 7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV; 9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78". - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266". - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Nota all'art. 1: - Per l'argomento della legge 1o aprile 1981, n. 121, vedi nelle note alle premesse.

Art. 2

(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

2.Oltre alle attivita' di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171)).

2-ter.All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attivita' svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche', relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.

Art. 3

(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)

1.Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per L'espletamento, nella.provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1o aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.

((

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4.Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attivita' di controllo interno e puo' essere, altresi', delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attivita'.

))

((

5.Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilita' correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).

))

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171)).

((

7.Con le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivita' delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessita', per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.

))

Art. 3-bis

(( (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza).))

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1.Le questure delle citta' metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.

2.Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, puo' modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non puo' in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3.Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.

4.Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno puo' prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili e' affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.

))

Art. 4

(Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)

1.Per le attivita' di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilita', per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialita', svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.

2.Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorita' ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

3.Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.

4.All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonche' a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 5

(Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)

1.Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza., provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorita' interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo guanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.

3.E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.

4.Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonche' l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attivita'.

5.Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, e' preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.

Nota all'art. 5: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, vedi nelle note all'art. 2.

Art. 6

(( (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio).))

((

2.Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.

))

Art. 7

(( (Uffici di coordinamento sanitario).))

((

1.Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanita' del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed e' parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attivita' delle strutture sanitarie periferiche.

2.Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.

3.Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.

))

Art. 7-bis

(( (Centri sanitari polifunzionali).))

((

1.I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivita' diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneita' al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrita' dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.

))

Art. 7-ter

(( (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali).))

((

1.Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.

))

Art. 8

(Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)

1.Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonche', ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.

Art. 9

(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

2.I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno Autorita' nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 DICEMBRE 2019, N. 171))

Art. 11

(Abrogazioni)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BIANCO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001

Ministeri istituzionali registro n. 5, Interno, foglio n. 380

Tabella 1

((Tabella A (prevista dall'art. 3-bis, comma 1) Elenco delle questure delle quattordici citta' metropolitane. 1) Bari; 2) Bologna; 3) Cagliari; 4) Catania; 5) Firenze; 6) Genova; 7) Messina; 8) Milano; 9) Napoli; 10) Palermo; 11) Reggio Calabria; 12) Roma; 13) Torino; 14) Venezia. Tabella B (prevista dall'art. 3-bis, comma 1) Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento. 1) Catanzaro; 2) Trieste; 3) Brescia; 4) Bergamo; 5) Salerno; 6) Padova; 7) Verona; 8) Caserta. Tabella C (prevista dall'art. 7, comma 1) Sedi e competenza territoriale degli uffici di coordinamento sanitario. 1) Catania: coordinamento sanitario per le Regioni Sicilia e Calabria; 2) Firenze: coordinamento sanitario per le Regioni Toscana, Marche ed Umbria; 3) Milano: coordinamento sanitario per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna; 4) Napoli: coordinamento sanitario per le Regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia; 5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna; 6) Torino: coordinamento sanitario per le Regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta; 7) Venezia: coordinamento sanitario per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.))

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