DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 322

Type DPR
Publication 2001-05-09
Ultimo aggiornamento 2001-08-09
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33. - Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10-bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C. Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui e' stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si e' constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

Art. 19

Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 35. - Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera D, del medesimo decreto per la stessa categoria. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera C. Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

Art. 20

1.Nell'allegato IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, al numero 1), punto B), lettera b), dopo le parole: "sementi certificate", sono aggiunte le seguenti: "sementi di base,".

Nota all'art. 20: - Il testo dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato IV Piccoli imballaggi I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduitivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' deteterminati: 1) sementi per colture erbacee da pieno campo: A) cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10; B) foraggere: a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati "piccoli imballaggi CEE A" non devono superare il peso di kg 2; b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati "piccoli imbalaggi CEE B", non devono superare il peso di kg 10; c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso; C) barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati "piccoli imballaggi CEE": a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso; b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso; D) piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5; 2) sementi per colture erbacee ortive ornamentali e da fiore: A) ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr 100; B) ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr 200 in peso; 3) sementi di piante agrarie, arboree e arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5; 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili: A) tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero d tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10; B) organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20; C) organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.".

Art. 21

Nota all'art. 21: - Il testo dell'allegato V, parte II, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "II (Etichette piccoli imballaggi C.E.E.). - 1. Etichette ufficiali. A) Barbabietole. Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E."; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; * 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio: * 5) varieta' indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) in caso dindicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 10) per le sementi di precisione la dizione "di precisione". B) Foraggere. a) Per le sementi certificate: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero dordine; * 4) specie indicata almeno in caratteri latini; * 5) varieta', indicata almeno in caratteri latini; 6) categoria; 7) peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) "non destinate alla produzione foraggera". b) Per le sementi commerciali: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) specie indicata almeno in caratteri latini; 5) "sementi commerciali"; 6) peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) "piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) numero d'ordine; 4) "miscugli di sementi per..." (utilizzazione prevista); 5) peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) in caso di indicazione dei peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.".

Art. 22

Nota all'art. 22: - Il testo dell'allegato VI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 dfel 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato VI Condizioni cui debbono soddisfare le sementi I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO A) Barbabietole. (Omissis). B) Cereali. (Omissis). C) Foraggere: I. Sementi certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza varietale minima deve essere pari a: Poa pratensis (varieta' apomittiche), Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 per cento; Pisum sativum e Vicia faba: sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7), B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facolta' germinativa. purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari (vedi tavole a pagine 85, 86 e 87). (Omissis).".

Art. 23

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Dini, Ministro degli affari esteri

Veronesi, Ministro della sanita'

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bordon, Ministro dell'ambiente

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 337

Nota all'art. 23: - Il testo dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Allegato VII Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione A) Cereali. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o nel caso di coltura di una linea "inbred" di Sorghum spp. e Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride di Sorghum spp. e Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'. In particolare le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi, Triticum spp. x Secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A) Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate. A-bis) Sorghum spp.: a) la percentuale di piante di una specie di "Sorghum" diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) alla fioritura: 0,1%; ii) alla maturazione: 0,1%; bb) per la produzione di sementi certificate: i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%; ii) piante della componente femminile: alla fioritura: 0,3%; alla maturazione: 0,1%; b) per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti: aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantita' sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi; bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%; c) le colture di varieta' ad impollinazione libera o di varieta' sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate. B) Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea "inbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linea "inbred": 0.1; ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1; iii) varieta' ad impollinazione libera: 0,5: bb) per la produzione di sementi certificate: i) componenti di varieta' ibride: linea "inbred": 0,2; ibrido semplice: 0,2; varieta' ad impollinazione libera: 1,0; ii) varieta' ad impollinazione libera: 1,0; b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura; (bb) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata; (cc) allorche' il 5% o piu' di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare: 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo; 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo. Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. C) Oryza sativa: il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; B) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: (a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticale, Triticum aestivum,Triticum durum,Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1; (b) per Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura: (aa) varieta' ad impollinazione libera 1; (bb) linee "inbred" o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Sorghum spp. o di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato: C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. 3-bis. Ibridi di segala: 1. Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile: Per la produzione di sementi di base: Distanza minima -- -- ove si ricorra alla maschiosterilità 1.000 m ove non si ricorra alla maschiosterilità 600 m per la produzione di sementi certificate 500 m 2. La coltura deve presentare sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita'. In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni: i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare: 1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile; ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilita', il livello di sterilita' del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%. 3. Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilita'. B) Foraggere. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato; B) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo; C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. C) Barbabietole. 1. (Omissis). 2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme. (Omissis). D) Tuberi-seme di patate. E) Oleaginose e da fibra. 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. Nel caso di colture di ibridi di girasole; avra' luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione; C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

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