DECRETO 19 settembre 2001, n. 375
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a) e l'articolo 3, comma 1, lettera e);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, recante modificazioni all'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Il Ministro: Buttiglione
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 221
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - La direttiva 2000/5/CEE della Commissione e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2000. - La direttiva del Consiglio 92/51/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992. - La direttiva del Consiglio 89/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982. - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE": - L'art. 1, comma 3, lettera a), e l'art. 3, comma 1, lettera e), cosi' recitano: "Art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunita' europee). - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo: a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, o pure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso e', di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato e' modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del l8 giugno 1992". "Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza). Comma 1, lettera c) - 1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine e' necessario che il richiedente, in via alternativa: a)-d) (omissis); e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, cosi' reca: "Modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento professionale che integra la direttiva 89/48/CEE". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, cosi' reca: "Modificazioni all'allegato A al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CEE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale". - La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 184 del 12 luglio 1997. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed al registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera a) e l'allegato B contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).
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