DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435
(Razionalizzazione dei termini di versamento).
1.Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. (2) (4)
2.I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Art. 18
Disposizioni modificative di termini per adempimenti fiscali
1.Nell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la parola: "febbraio" e' sostituita dalla seguente: "marzo".
Nota all'art. 18: - Per il riferimento all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 1.
Art. 19
Disposizioni finali e transitorie
1.Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2.Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3.I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.
4.Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
5.Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.
7.Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 323
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)