LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
Note all'art. 38: - La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo dell'art. 40, come modificato dalla presente legge: "Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). - 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/1997, che ne fissa le modalita' di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri: a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione. i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU; b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU: c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU; d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU; e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generali possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzati nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione; f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio e' situata la sede legale dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del fatturato; f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/1997 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associati indicati all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di: a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza. 4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale. 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 quanto disposto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria. 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97 (78/d). 8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostituivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
Art. 39
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).
2.All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' soppresso il secondo periodo.
Note all'art. 39: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti". Si riporta il testo dell'art. 108, come modificato dalla presente legge: "Art. 108. (Ricerca scientifica clinica). - 1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del comitato etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti. 2. (Abrogato). 3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza. 4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa. - Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 reca: "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti commesse ad esposizioni mediche. Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'allegato III come modificati dalla presente legge: "Art. 4 (Principio di ottimizzazione). - 1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico. la delega degli aspetti pratici, nonche' i programmi per la garanzia di qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente. 2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) , lo specialista deve programmare individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione. 3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II. 4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto previsto nell'allegato III. 5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo specialista programma su base individuale i livelli massimi delle dosi. 6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante da esposizione medico-legale di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile. 7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di cui all'art. 1, comma 3, di soggetti che coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli indicati nell'allegato I, parte II. 8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radianuclidi, se del caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con i paziente, nonche' le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartiti prima di lasciare la struttura sanitaria. 9. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel paziente all'atto dell'eventuale dimissione da strutture protette, si applica, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, quanto previsto nell'allegato I, parte II". "Allegato III (previsto dall'art. 4, comma 4) PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA COMPORTANTE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI 1. Definizioni. Ricerca medica e biomedica con radiazioni: Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e la pratica medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari. Beneficio diretto: Ogni beneficio, concernente la conservazione della salute o il suo ripristino, che il volontario esposto per motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua partecipazione: puo' riguardare vari aspetti tra i quali: la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse; individuazione di fattori di rischio, ecc.), la diagnosi, la prognosi. l'impostazione e la condotta della terapia, la palliazione della sofferenza, il miglioramento della qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza. Pratica medica sperimentale: Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o sperimentale effettuata da un medico specialista sotto la sua diretta e personale responsabilita' e alla quale il malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non altrimenti conseguibile. Sperimentatore: Persona responsabile. per quel che sono le sue competenze, della conduzione della ricerca presso un centro di sperimentazione. Sperimentatore coordinatore: Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella radioprotezione delle persone esposte, assume la responsabilita' della programmazione della ricerca, della sua condotta e delle sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e della divulgazione dei risultati. Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona, questa assume la responsabilita' dello sperimentatore coordinatore. Centro di sperimentazione: Struttura sanitaria come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la ricerca. Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella quale opera lo sperimentatore coordinatore. Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero della sanita' alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su persone. 2. Principi generali e Consenso. La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti deve essere eseguita nel rispetto dei principi generali espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca biomedica; essa deve altresi' essere conforme ai principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection). L'esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che partecipano a programmi di ricerca medica e biomedica e' possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso. 3. AUTORIZZAZIONE. Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca. 4. Giustificazione. La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla base del beneficio diretto che puo' derivarne per le persone esposte o, allorche' questo non sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei risultati conseguibili. Non e' ipotizzabile beneficio diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono equiparati i pazienti con patologia non coerente con l'oggetto della ricerca. Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre al rischio da radiazione va considerato anche ogni altro rischio associato od aggiuntivo che la ricerca possa comportare. In tali casi si applicano, comunque, limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico. Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono giustificate in base a dati, reperibili nella letteratura scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne l'utilita'. In questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la sua diretta responsabilita' impiegare procedure, apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una via di somministrazione diversa da quella autorizzata per l'immissione in commercio. 5. Ottimizzazione. Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate vanno dichiarate nel programma di ricerca. La permanenza dei requisiti di qualita' nel corso della ricerca deve essere verificata con la periodicita' dichiarata nel programma stesso. La dose efficace ai volontari partecipanti deve essere contenuta nel livello minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca ed essere dichiarata nel programma di ricerca. Lo sperimentatore coordinatore assume la responsabilita' che le esposizioni vengano effettuate secondo norme di buona tecnica. 6. Divieti e limiti. Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono escluse dalla partecipazione a ricerche con radiazioni ionizzanti. Le donne che allattano al senso sono escluse da ricerche che comportino somministrazione di radionuclidi o radiofarmaci. Soggetti in eta' infantile possono venire utilizzati solo per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile di cui siano affetti e nell'ipotesi di un beneficio diretto. E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile legale dell'infante. I soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero consenso non possono partecipare a ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente indispensabili allo studio di specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso scritto del tutore. E' vietata l'esposizione per ricerca di persone che abbiano gia' ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano prospettabili benefici diretti. 7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni. I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati sulle indicazioni della Commissione Europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical research". Quando siano prospettabili benefici diretti il medico specialista responsabile delle esposizioni programma individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni devono esser riportate nel programma di ricerca. Non sono sottoposti alla disciplina del decreto del Ministro della sanita' 28 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili sufficienti dati sulla qualita' e sulla sicurezza di impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore dichiara, e il Comitato Etico accerta, che siano rispettate le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche, di cui all'Allegato I del citato decreto".
Art. 40
Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1.Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".
2.Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 40: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 reca: "Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)".
Art. 41
Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Note all'art. 41: - La direttiva 96/61/CE direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre1996. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252. Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Art. 42
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2.Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2.
3.Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera d).
Note all'art. 42: - La Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182.
Art. 43
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
Art. 44
(Installazione di generatori di calore).
1.L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.
Note all'art. 44: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993 n. 242, supplemento ordinario. - Si riporta il comma 10 dell'art. 5, come modificato dalla presente legge: "10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996". - Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 reca: "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali". - Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1) La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "Solas 1974"; 2) la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della organizzazione marittima internazionale I.M.O. (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'assemblea dell'organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "Solas 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) "unita' veloce da passeggeri": una unita veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "Solas 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1) il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2) la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stato in cui: 1) ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2) ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2) un bambino di eta' inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorita' marittime": comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo".
Art. 45
Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).
1.All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio 1998 o successivamente".
Art. 46
Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
1.All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
Note all'art. 46: - La legge 8 agosto 1991, n. 264 reca: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". Si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea stabilito in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'art. 8. 4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
Art. 47
Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo).
1.Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente: "Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio".
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche; c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo. Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 reca: "Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213". - Si riporta il testo degli articoli 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60 e 74, come modificato dalla presente legge: "Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo). - 1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota; c) esercitare le attivita' consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (I.F.R.). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) (abrogata); b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo oppure la licenza di pilota privato di velivolo (5); c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (I.F.R.). Oppure: a) (abrogata); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo". "Art. 52 (Licenza di pilota commerciale di elicottero). - 1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su elicotteri certificati per un solo pilota; 2) copilota su elicotteri, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero, occorre: a) (abrogata); b) la licenza di pilota privato di elicottero; c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali. Oppure: a) (abrogata); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero". "Art. 55 (Licenza di navigatore). - 1. La licenza di navigatore, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di navigatore occore: a) (abrogata); b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico-pratico stabiliti dai programmi ministeriali". "Art. 56 (Licenza di tecnico di volo). - 1. La licenza di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al controllo degli apparati motore di bordo in conformita' alle procedure normali, anormali e di emergenza previste dal manuale di impiego dell'aeromobile; b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo occorre: a) (abrogata); b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie del tecnico di volo, la prescritta attivita' di volo; c) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese". "Art. 57 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attivita' professionale, le funzioni di: a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia richiesto dai competenti organi tecnici; b) addetto al controllo di apparati-sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attivita' di sperimentazione. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre: a) (abrogata); b) aver effettuato l'addestramento teorico-pratico stabilito dai programmi ministeriali". Art. 58 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione). - 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su aeromobili, come attivita' professionale; a) le funzioni di tecnico di volo per i collaudi di produzione; b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio dell'organo competente, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, di qualita' di volo o d'impiego, o di aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali. 2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre: a) (abrogata); b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti". "Art. 60 (Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica). - 1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, salvo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, come attivita' professionale: a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre: a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato. Oppure: aver conseguito il brevetto di pilota civile di secondo grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati; oppure: avere svolto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo; b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, rilasciato dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. 3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero delle poste e telecomunicazioni. "Art. 74 (Abilitazione di istruttore di volo su aliante). - 1. L'abilitazione di istruttore di volo su aliante autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su alianti e motoalianti, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota d'aliante in corso di validita'; b) la licenza di pilota privato di velivolo in corso di validita'; c) (abrogata); d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei trasporti. 3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera b) non e' richiesto quando la stessa abilitazione venga rilasciata con la limitazione ad effettuare l'istruzione esclusivamente con l'impiego di verricello".
Art. 48
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1.Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 788 del codice della navigazione, come modificato della presente legge: "Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti. I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio. I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocita', previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonche' delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma. Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".
Art. 49
Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei veicoli).
Note all'art. 49: - La direttiva n. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive n. 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2000, n. L 181. - La direttiva n. 73/239/CEE del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e' Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L 228. - La direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva n. 73/239/CEE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 1988, n. L 172.
Art. 50
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).
2.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 50: - Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
Art. 51
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1.Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita; b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorita' intende adottare. 5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".
Note all'art. 51: - La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive". - La legge 30 aprile 1998, n. 122 reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.
Art. 52
(Disposizioni in materia di televendita).
1.Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita'; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".
Art. 53
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1.All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito".
2.Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
Note all'art. 53: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 reca: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". - Si riporta il testo dell'art. 23, come modificato dalla presente legge: "Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) unicamente al prezzo piu' basso; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo. 2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalita' atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio. 4. L'affidamento della progettazione non e' compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilita' deve essere data notizia nel bando di gara. 5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera d'invito".
Art. 54
Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1.Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonche' per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.
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