DECRETO 17 gennaio 2002, n. 58
Entrata in vigore del decreto: 26-4-2002
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 58, comma 3;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante "Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Ravvisata l'esigenza, in ragione delle risultanze emerse nel periodo di applicazione del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, di apportare disposizioni integrative e correttive al medesimo regolamento;
Considerata altresi' la natura valutativa della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17 dicembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI".
Art. 1
Articolazione delle procedure di valutazione
Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su: a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3; (( b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni: 1) cultura generale; 2) preparazione tecnico-professionale; ))((1)) c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione; d) formazione dei quadri di avanzamento.
Art. 2
Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione
Art. 3
Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione
2.Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresi' esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti.
Nota all'art. 3: - Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo della tabella D/2: "progressione di carriera per i sottufficiali appartenenti al ruolo "ispettori"
Grado
Requisiti
Forme d'avanzamento
Da A
Maresciallo
Maresciallo Ordinario 2 anni di permanenza nel grado ad anzianita'
Maresciallo Ordinario
Maresciallo Capo 7 anni di permanenza nel grado a scelta
Maresciallo Capo Maresciallo Aiutante 1 giorno di permanenza nel grado ovvero 8 anni di permanenza nel grado a scelta per esami (1)
a scelta
(1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami , ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e' determinato come segue: - nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unita' all'anno; - a decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori ". - Il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15: "Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni.".
Art. 4
Comunicazioni agli ispettori partecipanti
1.Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
(( 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e' altresi' data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12. ))
3.Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.
Capo II NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 5
Commissione giudicatrice
1.Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione (( della prova d'esame scritta )) che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti.((1))
(( 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:
quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;
due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. ))
3.(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )). ((1))
4.La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.
5.Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' costituito, laddove (( la prova d'esame scritta abbia )) luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2.((1))
6.Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno due ufficiali e da uno o piu' (( ispettori con il grado apicale )), di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.((1))
Capo III ((MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA))
Art. 6
(( (Prova d'esame scritta). ))
((
1.I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.
2.Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.
3.La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.
4.La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.
Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487))
((1))
Art. 7
(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )) ((1))
Art. 8
(( Mancata presentazione alla prova d'esame scritta ))
1.L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento (( della prova d'esame scritta )), sara' considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.((1))
2.Per (( la prova d'esame scritta )), la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.((1))
Art. 9
(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )) ((1))
Capo IV MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI.
Art. 10
Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
1.La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori (( dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 )), sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale.((1))
4.La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.
5.Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e' redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.
Art. 11
Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
1.La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi.
4.In assenza di "precedenti" di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero.
5.La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato.
6.Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.
Capo V FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI" AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE
Art. 12
Formazione dei quadri di avanzamento
1.La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito (( di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3 )), procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. ((1))
Art. 13
Pubblicazione dei quadri di avanzamento
1.I quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza.
Capo VI MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI
Art. 14
Modalita' di conferimento delle promozioni
1.Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa.
2.Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2.
4.Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione personale all'interessato.
6.Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
7.La promozione dell'ispettore non e' conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza". - Per il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nota all'art. 3.
Art. 15
Iscrizioni a ruolo dei promossi
1.Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 2.
Capo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Disposizioni amministrative
1.Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonche' del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nota all'art 16: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 18: "Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza. 2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".
Art. 17
Rinnovo della valutazione
1.La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perche' annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilita' dei membri ordinari e supplenti gia' nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, e' integrata con personale parigrado di quello indisponibile.
2.Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro gia' nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", e' nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
3.Le modalita' di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18
Disposizioni di coordinamento
1.Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso.
2.Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.
3.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.
Nota all'art. 18: - Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota alle premesse; si' riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1: "Art.15 (Correttivi). (Omissis). 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto". (Omissis). "Art. 16 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni introdotte dall'art. 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1 gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. (Omissis). - Per il testo della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 3. - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota alle premesse.
Art. 19
Disposizione abrogativa
1.Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e' abrogato.
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 18
Nota all'art. 19: - Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424. vedi nota alle premesse.
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