DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Type DPR
Publication 2002-06-13
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
articles 21
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha sottoscritto lo schema concertato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l' altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: "Art. l (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera a) o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentna (COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) , si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitarti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.". - La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), indica le risorse disponibili per corrispondere i miglioramenti economici al personale. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

Art. 2

Ambito di applicazione e durata

1.Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

2.Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, citato, e' riportato alle note alle premesse.

Art. 3

Nuovi stipendi

1.

2.

3.

4.Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4.

Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati dello Stato). Si trascrive il testo dell'art. 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.". - Si trascrive il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della polizia di Stato): "Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita', relativo ai due elementi precedenti. 2. La maggiorazione e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo. 3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo".

Art. 5

Indennita' operative ed altre indennita'

1.Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2.Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.

3.L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' disapplicato.

4.Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

5.Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.

6.A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.

7.A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. (4)(5) (9)

8.A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

9.A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera ( ((COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT)) ), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. ((10))

10.I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. (1)

11.Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di paracadutista.

12.A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

13.A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

14.A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

15.La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento. (8)

Art. 6

Indennita' integrativa speciale

1.A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita' integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

Art. 7

Trattamento di missione

1.Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2.Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3.Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4.Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5.La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

6.Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7.L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9.L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria.

10.Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

11.I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

12.Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 7: - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, reca: (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). - Si trascrive il testo dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255: "Art. 6 (Trattamento di missione). - 1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso. 2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. 3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgono piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventi fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti. 5. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di rata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pemottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa. 6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. 7. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel liniite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto. 8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. 9. L'Amministrazione, in caso di mancata disponibilita' alberghiera, ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a trenta giorni, puo' disporre l'assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accertamento. 10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 21 del 1991, all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996.

Art. 8

Trattamento economico di trasferimento

1.L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

2.Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4.A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5.Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6.Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.

7.In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

8.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 19, della legge 18 dicembre 1973, n. 836: "Art. 19. - Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantita' di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare. Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia. Ove manchi un servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' chilometrica di L. 43 per ciascuna persona. Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da piu' tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari piu' scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia. Il dipendente statale trasferito d'autorita' puo' anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta. Non e' consentita la sostituzione di tale bolletta con l'atto notorio previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia): "Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al commna 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di L. 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

Art. 9

Compensi forfettari di guardia e di impiego

1.Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2.Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.

3.A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4.Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5.Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

6.A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7.Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione.

8.Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

9.Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

10.Dal 1 gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. (2) (3) (5) ((7))

Art. 10

Importo aggiuntivo pensionabile

1.

2.

3.

4.(1) (2) ((3))

5.L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 11

Orario di lavoro

1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2.I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

3.Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

4.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.

5.I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

6.Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

7.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

8.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. (5) (6) (8) ((9))

Art. 12

Licenza ordinaria

1.Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

2.Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Art. 13

Licenze straordinarie e aspettativa

1.La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.

2.Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

3.Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.

4.Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

5.Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

6.Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.

7.Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

8.Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.

Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.". - Si trascrive il testo dell'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta): "Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.".

Art. 14

Applicazione del testo unico a tutela della maternita'

2.Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilita' e sono computate per intero nell'anzianita' di servizio, salvo diversa indicazione.

3.La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.

4.Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita', previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.

5.In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6.Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternita', al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.

7.Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.

8.Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facolta' di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternita'.

9.I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.

10.Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternita', e' giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, e' computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.

11.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.

Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca: (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15, della legge 8 marzo 2000, n. 53). Si trascrive il testo degli articoli 16, 27, 28, 32, 39 e 47: "Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1. E' vietato adibite al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.". "Art. 27 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali). - 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'art. 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'. 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione. 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'art. 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.". "Art. 28 (Congedo di paternita). - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". "Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell' ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.". "Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nella immediate vicinanze di essa.". "Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articono non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.". - Si trascrive il testo dell'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: "Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 1, comma l, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".

Art. 15

Indennita' di presenza festiva

1.A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139: "Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 63.000.

Art. 16

Diritto allo studio

1.Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.

Nota all'art. 16: - Si trascrive il testo dell'art. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Art. 17

Buono-pasto

1.L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.

2.L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. ((5))

Art. 18

Asili nido

1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

2.A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalita' di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui. ((5))

Art. 19

Proroga concessione alloggi

1.Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

Nota all'art. 19: - Il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, reca: regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

Art. 20

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

Note all'art. 20: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.360, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 21

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 180,59 per il 2002 ed in milioni di euro 326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Martino, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 9 Difesa, foglio n. 132

Nota all'art. 21: - La legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' citata nelle note alle premesse

Tabelle

Tabella 1 (art. 5, comma 1) INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

Grado Misure mensili lorde euro

Tenente Colonnello +25 ... 402,84

Tenente Colonnello ... 371,85

Maggiore ... 343,44

Capitano ... 333,11

Tenente ... 299,55

Sottotenente ... 165,27

Primo Maresciallo +29 ... 343,44

Primo Maresciallo +25 ... 333,11

Primo Maresciallo ... 299,55

Maresciallo Capo +25 ... 299,55

Maresciallo Capo ... 278,89

Maresciallo Ordinario +15 ... 258,23

Maresciallo Ordinario +10 ... 237,57

Maresciallo Ordinario ... 180,76

Maresciallo ... 154,94

Sergente Maggiore Capo +25 anni 299,55

Sergente Maggiore Capo ... 278,89

Sergente Maggiore +18 anni 258,23

Sergente Maggiore +15 anni 237,57

Sergente Maggiore 180,76

Sergente +10 anni 180,76

Sergente ... 160,00

Caporal Maggiore Capo scelto +29 anni 278,89

Caporal Maggiore Capo scelto +25 anni 258,23

Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni 237,57

Caporal Maggiore Capo scelto ... 229,82

Caporal Maggiore Capo ... 180,76

Caporal Maggiore scelto ... 154,94

1° Caporal Maggiore ...... 120,00

)) (2) (5) ((7)) ------- Tabella 2 (art. 9, comma 2) ===================================================================== COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Grado Fascia Importo

1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg. I 36,00

Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresc. Ordinario Maresc. Capo S. Tenente II 39,00

Primo Maresciallo Tenente Capitano III 42,00

Maggiore Ten. Col. IV 47,00

(2) ------- Tabella 3 (art. 9, comma 6) ===================================================================== COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Grado Fascia lunedi-venerdi' sabato-domenica e festivi

1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg. I 62,00 124,00

Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresc. Ordinario Maresc. Capo S. Tenente II 66,00 131,00

Primo Maresciallo Tenente Capitano III 72,00 143,00

Maggiore Ten. Col. IV 85,00 165,00

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)