DECRETO 21 maggio 2002, n. 188
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134";
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1201 del 12 aprile 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Intervento finanziario per le attivita' di danza
3.Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4.Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attivita' relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti, gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeniali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1o deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 28 luglio 1977. - La legge 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 16 settembre 1967. - La legge 6 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 10 aprile 1981. - La legge 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1982. - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2001, n. 107. Nota all'art. 1: - Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Criteri generali di attribuzione del contributo
1.Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'articolo 6.
2.Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
4.Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
5.Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.
6.L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 4.
Note all'art. 2: - Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 161 del 26 giugno 1999. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996. - L'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967, dispone: "L'art. 28. (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali). - Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'".
Art. 3
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
2.Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed e' perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
3.L'entita' del contributo, annuale o triennale, e' determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.
Nota all'art. 3: - L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, dispone: "L'art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".
Art. 4
Criteri soggettivi di ammissione al contributo
1.Il contributo puo' essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' nel settore della danza, o che abbiano realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale, ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia gia' ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti della danza ammessi a contributo.
Art. 5
Valutazione quantitativa
1.Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione.
2.Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.
4.Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita' istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5.Per l'attivita' di formazione professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.
6.Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la pubblicita'.
Art. 6
Valutazione qualitativa
2.Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a).
3.La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'articolo 5.
4.In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
Nota all'art. 6: - L'art. 10 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, come modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, dispone: "L'art. 10. (Commissione consultiva per la danza). - 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9. 2. Anche al fine di definire la percentuale del fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.".
Art. 7
Erogazione del contributo. Controlli
1.Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2.L'amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo.
4.L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.
5.L'amministrazione puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita' sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6.L'importo del contributo e' fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Per le attivita' triennali e' possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti, non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.
7.Il soggetto beneficiario e' tenuto a svolgere un'attivita' quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attivita' sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, un aumento o una diminuzione non superiori al quindici per cento per ciascun anno rispetto all'attivita' prevista nel periodo di riferimento, la stessa potra' essere aumentata o diminuita nella residua parte del triennio.
8.La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.
Note all'art. 7: - Per l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in nota all'art. 3. - L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone: "Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
Art. 8
Decadenze e sanzioni
Art. 9
Compagnie di danza
1.Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.
2.Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.
3.Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione europea.
Art. 10
Soggetti di promozione e formazione del pubblico
1.Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attivita' possono essere svolte anche in non piu' di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.
3.Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.
4.Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.
5.Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.
Art. 11
Esercizio teatrale e teatri municipali
1.I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione.
3.Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.
Nota all'art. 11: - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, di adozione del "Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999.
Capo III Altri soggetti della danza
Art. 12
Accademia nazionale di danza
1.L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 3 e 7, sulla base di un programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.
2.Alla fondazione "Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con le modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.
Art. 13
Promozione della danza e perfezionamento professionale
2.Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 5.
3.Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo puo' essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.
Nota all'art. 13: - L'art. 1, quinto comma, della citata legge 14 novembre 1979, n. 589, dispone: "L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita' di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro". Note all'art. 16. - Per il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, si veda in nota alle premesse. - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 settembre 2001, n. 392 di adozione del "Regolamento recante modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 febbraio 2001, n. 167, ed all'art. 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 19 marzo 2001, n. 191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attivita' di danza e delle attivita' musicali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2001, n. 253.
Art. 14
Rassegne e festival
1.Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonche' allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
Capo IV Ulteriori attivita' di danza
Art. 15
Ulteriori attivita' di danza
1.Le risorse riservate alle ulteriori attivita' di danza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
Art. 16
Abrogazioni
1.Sono abrogati il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, n. 392.
Art. 17
Disposizioni transitorie
1.Limitatamente al primo anno di applicazione, in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il termine per la presentazione della domanda e' fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi a contributo anche se effettuano un minimo di quindici giornate recitative e di trecento giornate lavorative.
3.Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, possono essere finanziate iniziative distributive svolte, ancorche' non in esclusiva, da soggetti che abbiano gia' ricevuto contributi ai sensi degli articoli 17, commi 3, 9 e 10, della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, ove siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 10, comma 2;
4.Limitatamente all'anno 2002, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere finanziati progetti di distribuzione nazionale che contemplino la programmazione di almeno trenta giornate di spettacolo su tutto il territorio nazionale, articolate su almeno dieci piazze, di cui almeno la meta' nelle regioni di cui all'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999.
5.Limitatamente all'anno 2002, non si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 4.
Il Ministro: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 385 Comunicato del ministero per i beni e le attivita' culturali "Le schede-modello predisposte dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 3, lettera c), del presente regolamento, si trovano sul sito internet della Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo www.spettacolo.beniculturali.it. Il "percorso e' il seguente: 1) direzione generale spettacolo dal vivo; 2) come fare per ...; 3) modulistica; 4) attivita' di danza".
Note all'art. 17: - La circolare 5 dicembre 1994, n. 10 e' pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1995, n. 16, - Per il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, si veda in nota all'art. 2.
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