DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 207

Type DPR
Publication 2002-08-08
Ultimo aggiornamento 2002-09-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.E' approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 120

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Si riportano il testo degli articoli 8, 9, 35 e 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". "Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.". "Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.". "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Il comma 6 dell'art. 10 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario), e' il seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". - L'art. 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, e' il seguente: "Art. 12 (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli uffici biblioteca e documentazione gia' assegnati, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

Statuto-art. 1

STATUTO DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI Art. 1. Natura e sede dell'Agenzia 1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: "Agenzia", ha sede in Roma. 2. L'Agenzia e' dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto. 3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Statuto-art. 2

Art. 2. Competenze e fini istituzionali 1. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare: a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'[articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61), nonche' le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente; b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della [legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183), nonche' ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'[articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art88); c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni; 2. L'Agenzia svolge altresi' le funzioni e le attribuzioni gia' di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

Statuto-art. 3

Art. 3. Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300), e successive modificazioni ed integrazioni: a) il Direttore generale; b) il Collegio dei revisori.

Statuto-art. 4

Art. 4. Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia e' conferito ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art8-com3), in conformita' alle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19), anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale. 2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 3. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuita' delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA). 4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia; b) adotta i programmi di attivita' per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia; c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia; d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti; f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia; g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto; h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3; i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10; l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto. 5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilita' previste dall'[articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53). 6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.

Statuto-art. 5

Art. 5. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed e' cosi' composto: a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;88~art1), o tra soggetti in possesso di specifica professionalita' ai sensi dell'[articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art8-com4-leth), e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia, che e' trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli stessi atti. 4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennita' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalita' del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

Statuto-art. 6

Art. 6. Comitato 1. Ai sensi dell'[articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art38-com4), come modificato dall'[articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-23;93~art2-com2), il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' cosi' composto: a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato e' sentito in materia di: a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia; b) atti di programmazione delle attivita' previsti dall'articolo 7; c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11; d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10; e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni. 3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo. 4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennita' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Comitato e' sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Statuto-art. 7

Art. 7. Programmazione delle attivita' 1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita' e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e provincie autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati. 3. Ai sensi dell'[articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art8-com4-lete), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresi' definiti: a) contenuti e modalita' di esercizio dell'attivita' di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'[articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1996, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-04;496~art1-com1-lete), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61); b) entita' e modalita' di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operativita'; c) strategie per il miglioramento dei servizi; d) modalita' di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonche' per la verifica dei risultati di gestione; e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza; f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'[articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art9-com4-lete), e successive modificazioni ed integrazioni; g) entita' e modalita' di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e relative modalita' di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti. 4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attivita' svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i piu' rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorita' ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.

Statuto-art. 8

Art. 8. Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attivita' e progetti all'interno degli uffici. 2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento difesa del suolo; b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine; c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale; d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale; e) Dipartimento difesa della natura; f) Dipartimento per le attivita' bibliotecarie, documentali e per l'informazione; g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale. 3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali: a) Servizio per gli affari giuridici; b) Servizio per le emergenze ambientali; c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' ispettive; d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attivita'; e) Servizio per le certificazioni ambientali; f) Servizio informativo ambientale. 4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria. 5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonche' la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi. 7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonche' quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attivita' svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalita' per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.

Statuto-art. 9

Art. 9. Indirizzo e vigilanza 1. Ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art8-com2), e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'[articolo 4, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art4-com1), e dall'[articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com1), acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni: a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorita' da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonche' direttive specifiche su aspetti dell'attivita' dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorita'; b) approva i programmi di attivita' dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a); c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalita' definite al comma 2; d) puo' disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

Statuto-art. 10

Art. 10. Rapporti convenzionali 1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attivita' di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita' definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'[articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com26), dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni. 2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalita' per il coordinamento delle attivita' dell'Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Statuto-art. 11

Art. 11. Organizzazione e funzionamento 1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie. 2. Con decreto del Direttore generale sono, altresi', disciplinate le modalita' di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 18. 3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'[articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art8-com4-letm), e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilita' e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati. 4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali.

Statuto-art. 12

Art. 12. Servizio interno di monitoraggio e valutazione 1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dall'Agenzia, e' istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286), il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicita' dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale. 3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni e' stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

Statuto-art. 13

Art. 13. Consiglio federale 1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del [decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61). 2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia. 3. Il Consiglio federale e' sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti: a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse; b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' delle ARPA. c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA; d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale. 4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

Statuto-art. 14

Art. 14. Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome 1. Ai sensi dell'[articolo 38, comma 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art38-com4), e dell'[articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art39), e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'[articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art3), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61), restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto. 2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attivita' dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attivita' proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' degli altri organismi even-tualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono: a) l'adozione di criteri di regolarita' e di omogeneita' delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati; b) l'elaborazione delle metodologie per le attivita' di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente; c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attivita' di controllo e protezione ambientale. 3. Per il piu' efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art1-com3), e dell'[articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art3-com5), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61), con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonche' degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.

Statuto-art. 15

Art. 15. Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'[articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art1-com1-letb), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61), con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET. 2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto ambito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia. 3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. 4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalita' stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'[articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-04;496~art1-com6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;61), nel rispetto della normativa vigente. 5. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. 6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attivita' che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma e' trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato.

Statuto-art. 16

Art. 16. Fonti di finanziamento 1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art38-com3), e successive modificazioni ed integrazioni; b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10; c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art10-com3-letd), e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), e' allocato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Statuto-art. 17

Art. 17. Personale 1. In attuazione dell'[articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art38-com5), e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia e' determinato secondo l'allegata tabella "A". 2. La pianta organica dell'Agenzia e' definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art9-com2). Il decreto e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato. 3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine: a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165); c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Il personale dell'Agenzia puo' essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche. 6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'[articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art45), nonche' alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.

Statuto-art. 18

Art. 18. Funzioni ispettive e controlli 1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresi', sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresi' singole ispezioni. 3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale e' indicato il settore di attivita' dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore. 4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalita' e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformita' alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attivita'.

Statuto-art. 19

Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'[art. 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-08;137~art12), nonche' presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento. 2. Ove non siano gia' pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresi' trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1. 4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformita' alle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art9-com3) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali. 8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilita' previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attivita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici non economici, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-18;696). 9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'[articolo 64 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art64). Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. 10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sara' attuato e disciplinato in conformita' delle disposizioni contenute nel presente statuto. Visto, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Tabella A

Tabella "A" (prevista dall'articolo 17, comma 1) Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7; Funzioni di livello dirigenziale n. 64; Personale delle aree funzionali n. 1.296.

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