LEGGE 27 settembre 2002, n. 232
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)