DECRETO 19 settembre 2002, n. 272

Type Decreto
Publication 2002-09-19
Ultimo aggiornamento 2016-05-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-12-2002

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

i Ministri della giustizia, dell'economia

e delle finanze, della difesa

e delle attivita' produttive

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile";

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Principi generali

Art. 1

Campo di applicazione

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