DECRETO 2 dicembre 2002, n. 276

Type Decreto
Publication 2002-12-02
Ultimo aggiornamento 2018-09-06
State In force
Source Normattiva
articles 51
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Nota all'art. 19: - Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Art. 20

Prove d'esame

3.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del vocabolario) di un testo ed in una conversazione.

4.La prova orale in informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5.Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6.L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili.

7.La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 21

Titoli valutabili

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5.Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

6.Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Titolo II CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 22

Bando di concorso interno

Nota all'art. 22: Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. 2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. 3. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.".

Art. 23

Requisiti di partecipazione ai concorsi interni

1.Per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31, comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse; - Il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 2. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.". "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promuovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stesa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. 2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.".

Art. 24

Domande di partecipazione ai concorsi interni ammissione alle prove d'esame e graduatorie

1.Le domande di partecipazione ai concorsi interni, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza, ovvero agli uffici o reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purche' il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande.

2.Nelle domande i candidati devono dichiarare il titolo di studio richiesto e l'universita' che lo ha rilasciato, ed indicare la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova orale. Ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.

3.I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4.I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

5.La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 4 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

6.In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

7.Per la formazione e l'approvazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' il seguente: "Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.".

Art. 25

Commissioni esaminatrici

1.Le commissioni esaminatrici dei concorsi interni di cui al presente titolo sono composte secondo le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 14, 16 e 19.

Art. 26

Prove d'esame

1.Per le prove d'esame dei concorsi interni di cui al presente titolo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 20.

Capo II Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari

Art. 27

Titoli valutabili

1.Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, fino a punti 5: 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso; 2) diplomi di specializzazione universitaria; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; B) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4.La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6.Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III Concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici

Art. 28

Titoli valutabili

1.Nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, fino a punti 5: 1) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; 2) diplomi di specializzazione universitaria; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; 5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; B) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purche' riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Capo IV Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici

Art. 29

Titoli valutabili

1.Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5: 1) specializzazioni conseguite; 2) pubblicazioni scientifiche; 3) incarichi di docenza di livello universitario; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; B) titoli di servizio, fino a punti 25: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 5.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo III CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE ED AL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 30

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1.Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e' richiesto il possesso dei requisiti indicati negli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

2.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3.Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

5.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

6.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7.Ai partecipanti ai concorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Note all'art. 30: - Per il testo degli articoli 16 e 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse. - Per il testo degli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda in note all'art. 23. - Per il testo dell'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 si veda in nota all'art. 24.

Art. 31

Bando di concorso

2.Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.

Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota all'art. 22.

Art. 32

Domande di partecipazione ai concorsi

1.Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta libera o su modello predisposto dall'Amministrazione e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza.

2.Nelle domande i candidati devono indicare se intendono sostenere una o entrambe le prove facoltative nelle seguenti materie: informatica; una delle lingue straniere previste nel bando di concorso.

3.I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

4.Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, nelle domande i candidati, oltre a quanto previsto al comma 2, devono, altresi', indicare il settore ed il profilo professionale per il quale concorrono ed al quale e' limitata la partecipazione al concorso.

Art. 33

Ammissione alle prove d'esame

1.I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti previsti dall'articolo 30, comma 7, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

2.La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso.

3.In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 34

Prove facoltative

1.I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica.

2.La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici.

3.La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.

4.Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica.

5.Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 35

Formazione ed approvazione della graduatoria

1.La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero del voto dell'unica prova scritta, con il voto ottenuto nel colloquio e con il punteggio acquisito per i titoli.

2.A parita' di punteggio e' presa in considerazione la precedenza in ruolo.

3.Con proprio decreto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4.Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici vengono compilate distinte graduatorie per i singoli profili professionali previsti dal bando di concorso. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono, quindi, approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi e formata un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato ed in relazione a quanto stabilito dal comma 2.

5.I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

6.I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II Concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale

Art. 36

Commissione esaminatrice

2.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3.Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5.Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nota all'art. 36: - Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Art. 37

Prove d'esame

3.Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

4.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere tale prova d'esame.

5.Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 38

Titoli valutabili

1.Nei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, fino a punti 5: 1) diploma di laurea; 2) diplomi di specializzazione universitaria; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; B) titoli di servizio, fino a punti 40: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 4; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 5; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 15.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresi', in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

4.La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia dello stato matricolare dei candidati e le domande di partecipazione, corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli e da ogni altra indicazione utile. Il foglio notizie e' redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dagli interessati.

5.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

6.Le somme dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.

Capo III Concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici

Art. 39

Commissione esaminatrice

2.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3.Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da esperti nelle lingue straniere, nonche', ove non sia gia' componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5.Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nota all'art. 39: - Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 14.

Art. 40

Prove d'esame

1.Il concorso per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici consiste di una prova scritta, della durata massima di otto ore, e di un colloquio. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 2.

2.Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

3.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

4.Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 41

Titoli valutabili

1.Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, fino a punti 2: 1) diploma di laurea; 2) diplomi di specializzazione universitaria; 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale; 5) attivita' di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; B) titoli di servizio, fino a punti 28: 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12; 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purche' riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2; 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2; 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2; 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2; 6) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 8.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Per le modalita' di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 6.

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Capo I Disposizioni comuni

Art. 42

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1.Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

2.La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3.Sono, altresi', predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialita' delle prove.

4.I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni.

Nota all'art. 42: - Il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile e' il seguente: - Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio (autorizzazione ad astenersi); quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio (autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore).".

Art. 43

Cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza

1.Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2.La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3.In caso di eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti della commissione esaminatrice o delle sottocommissioni, puo' essere disposta la nomina di uno o piu' componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione e delle sottocommissioni.

4.Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con ordinanza del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

5.Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 44

Adempimenti preliminari all'effettuazione delle prove scritte

1.La commissione prepara tre argomenti per ciascuna prova scritta, se gli esami si svolgono in una sede, ed un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. Gli argomenti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.

2.Gli argomenti, appena formulati, sono chiusi in altrettante buste suggellate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi.

3.All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, accerta l'identita' personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, ai fini di un regolare svolgimento delle prove scritte. Successivamente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti. Nel caso in cui e' prevista la preparazione di tre argomenti, il medesimo candidato estrae a sorte la busta contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova.

Art. 45

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1.Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2.Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3.I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

4.Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5.La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 46

Adempimenti al termine delle prove scritte

1.Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande munita di linguetta ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2.Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3.Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4.Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle operazioni.

5.Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6.I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7.Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8.I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della commissione, al termine delle prove scritte.

9.Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.

Art. 47

Svolgimento delle prove orali

1.Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 48

Processo verbale delle operazioni di esame

1.Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, si redige un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.

2.I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 49

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1.La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

2.I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Capo II Disposizioni transitorie e finali

Art. 50

Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale

1.Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni, e' richiesto il possesso dei requisiti indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

2.Ai concorsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dai seguenti commi.

3.La prova scritta, della durata massima di otto ore, consiste in un elaborato in materia di diritto penale o di diritto processuale penale.

Nota all'art. 50: - Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 si veda in note alle premesse.

Art. 51

Disposizioni finali e di rinvio

1.Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2.I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3.Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il Ministro: Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 327

Note all'art. 51: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e' il seguente: "Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da: 1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'art. 1; 2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale: 2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo: 1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali; 2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente; 3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo; 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche; 5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero: 5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 8) dette norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge; 3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. 2) Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente art. 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3) Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualita' della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a: a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonche' sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica; b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali; c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni; d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto; e) prevedere che, ad integrazione di quanto gia' previsto dal comma 2 dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attivita' ricreativa, culturale e per il tempo libero. 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

Allegato

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