DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254
Note all'art. 16: - Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' 26 giugno 2000, n. 219, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181. - L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato dal presente regolamento, recava: «Rifiuti sanitari». - Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario). - 1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria. 1-bis. (Abrogato). 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, con proprio provvedimento, di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. 3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet. 4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza: a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento; b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali. 5. (Omissis). 5-bis. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002". 6. All'art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2003"; b) le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".
Art. 17
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1.Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e del cimitero e' attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
Note all'art. 17: - Gli articoli 10 e 51 del decreto legislativo n. 22/1997 sono i seguenti: «Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori). - 1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita': a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'art. 16 del presente decreto. 3. La responsabilita' del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.». «Art. 51 (Attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata). 1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un armo o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri. 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. 6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno; c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.».
Art. 18
Oneri finanziari
1.Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalita' di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 334
Allegato I
Allegato I (art. 2, comma 1, lettera a)) TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (elenco esemplificativo)
Composizione
Tipo rifiuto
Regime giuridico
Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.E.R. 1801030 o 180202
Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Pericolosi a rischio infettivo
Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test
Bastoncini oculari non sterili
Bastoncini oftalmici di TNT
Cannule e drenaggi
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde
Circuiti per circolazione extracorporea
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale
Deflussori
Fleboclisi contaminate
Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico)
Guanti monouso
Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici
Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari)
Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale)
Set di infusione
Sonde rettali e gastriche
Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)
Spazzole, cateteri per prelievo citologico
Speculum auricolare monouso
Speculum vaginale
Suturatrici automatiche monouso
Gessi o bendaggi
Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili
Lettiere per animali da esperimento
Contenitori vuoti
Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo
Rifiuti di gabinetti dentistici
Rifiuti di ristorazione
Spazzatura
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attivita' di ricerca e di diagnostica battereologica C.E.R. 180103 o 180202 Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni Pericolosi a rischio infettivo
Rifiuti taglienti C.E.R. 180103 o 180202
Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso Pericolosi a rischio infettivo
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati C.E.R. 180101 o 180201 Aghi, siringhe, lame, rasoi Non pericolosi
Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento C.E.R. 180103 o 180202
Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo
Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento
Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R. 180109 o 180208
Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non Pericolosi
Sostanze chimiche di scarto C.E.R. 180107 o 180206
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'
art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE
Non Pericolosi
Allegato II
Allegato II (art. 2, comma 1, lettera a)) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO (elenco esemplificativo)
Denominazione C.E.R.
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attivita' di ricerca collegate.... 180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attivita' di ricerca collegate.... 180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'
art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE
.... 180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'
art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE
.... 180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... 180110
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... 130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... 130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... 130110
Oli sintetici per circuiti idraulici.... 130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... 130112
Altri oli per circuiti idraulici.... 130113
Soluzioni fissative.... 090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... 090101
Materiali isolanti contenenti amianto.... 170601
Lampade fluorescenti.... 200121
Batterie al piombo.... 160601
Batterie al nichel-cadmio.... 160602
Batterie contenenti mercurio.... 160603
Allegato III
Allegato III (art. 2, comma 1, lettera m)) CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE 1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovra' essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita'.
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