LEGGE 31 ottobre 2003, n. 332
Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Ratifica ed esecuzione).
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
(Designazione amministrazioni competenti).
Art. 3
(Deleghe di competenza).
1.Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 (Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300): «1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attivita' di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita' definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. Si riporta, comunque, per completezza d'informazione, il testo degli articoli 2 e 3: «Art. 2 (Funzioni istituzionali). - [1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni: a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalita' e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica; b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile; c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea; d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le modalita' di finanziamento previste dall'art. 14]». «Art. 3 (Strumenti). - [1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, l'ENEA puo' anche: a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati; b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza; c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori; d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonche' di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; e) favorire l'attivita' di formazione, in particolare post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata].»
Art. 4
(Sanzioni).
1.Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo e' tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.
3.Le attivita' ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.
Art. 5
(Copertura finanziaria).
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
(Entrata in vigore).
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AIEA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Preambolo CONSIDERANDO, che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna e il Regno di Svezia (in seguito denominati "gli Stati") e la Comunita' europea dell'energia atomica (in seguito denominata "la Comunita'") sono parti all'Accordo tra gli Stati, la Comunita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (in seguito denominata l'"Agenzia") in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in seguito denominato "Accordo sulle salvaguardie") che e' entrato in vigore il 21 febbraio 1977; CONSAPEVOLI dell'intenzione della comunita' internazionale di promuovere ulteriormente la non proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento dell'efficacia e il miglioramento dell'efficienza del sistema di salvaguardie dell'Agenzia; RICORDANDO che nell'applicazione delle salvaguardie l'Agenzia deve tener conto della necessita' di evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' e alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche; di rispettare la legislazione in materia di sanita', sicurezza, protezione fisica e ordine pubblico e i diritti dei cittadini; e deve prendere tutte le precauzione idonee a tutelare i segreti commerciali tecnologici e industriali ed altre informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza; CONSIDERANDO che deve essere mantenuto un minimo di frequenza e intensita' delle attivita' contemplate dal presente protocollo in linea con gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia e di miglioramento dell'efficienza delle salvaguardie dell'Agenzia; CIO' PREMESSO, la Comunita', gli Stati e l'Agenzia hanno convenuto quanto segue: RAPPORTO TRA IL PROTOCOLLO E L'ACCORDO SULLE SALVAGUARDIE Articolo 1 Le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie si applicano al presente Protocollo nella misura in cui sono pertinenti e compatibili con le disposizioni del Protocollo stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie e quelle del presente Protocollo, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
Protocollo - art. 2
Articolo 2 a. Ciascuno Stato rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti i), ii), iv), ix) e x) seguenti. La Comunita' rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti v), vi) e vii) seguenti. Ciascuno Stato e la Comunita' rilasciano all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti iii) e viii) seguenti: i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita'; ii) informazioni individuate dall'Agenzia in base ai vantaggi conseguibili sul piano dell'efficacia o dell'efficienza e concordate con lo Stato interessato, concernenti le attivita' operative, che abbiano rilievo ai fini delle salvaguardie, condotte in impianti e in strutture esterne agli impianti, in cui siano abitualmente usate materie nucleari; iii) una descrizione-generale di tutti gli edifici in ciascun sito, incluso l'uso cui sono destinati e, se non si evince gia' dalla descrizione, del loro contenuto; la descrizione deve includere una pianta del sito; iv) una descrizione dell'entita' delle operazioni condotte in ognuna delle localita' in cui sono svolte le attivita' indicate nell'allegato I del presente Protocollo; v) informazioni specifiche sulla localita', sulla situazione operativa e sulla capacita' annuale stimata di produzione delle miniere e degli impianti di concentrazione di uranio e degli impianti di concentrazione di torio in ciascuno Stato e sulla produzione effettiva annuale di tali miniere e impianti. La Comunita' comunica all'Agenzia, a richiesta della stessa, la produzione annuale effettiva di una determinata miniera o impianto di concentrazione. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari; vi) informazioni concernenti le materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento isotopico che indichino quanto segue: a) le quantita', la composizione chimica, l'uso effettivo o l'uso previsto per tali materie, se si tratti di uso nucleare o di uso non nucleare, per ogni localita' situata sul territorio degli Stati in cui la materia e' presente in quantita' superiori a dieci tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e per altre localita' con quantita' superiori ad una tonnellata, il totale per gli Stati nel loro insieme se lo stesso totale supera dieci tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari; b) le quantita', la composizione chimica e la destinazione di ogni esportazione di tali materie, per scopi specifici non nucleari, dagli Stati verso uno stato non appartenente alla Comunita' in quantita' superiori a: 1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive esportazioni di uranio verso lo stesso stato inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera dieci tonnellate all'anno; 2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive esportazioni di torio verso lo stesso stato inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera venti tonnellate all'anno; c) le quantita', la composizione chimica, la localita' attuale e l'uso o l'uso previsto per ogni importazione di tali materie per scopi specifici non nucleari negli Stati da stati non appartenenti alla Comunita' in quantita' superiori a: 1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive importazioni di uranio inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera dieci tonnellate all'anno; 2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive importazioni di torio inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera venti tonnellate all'anno; resta inteso che non vi e' obbligo di comunicare informazioni riguardo a tali materie se esse sono destinate ad un uso non nucleare e sono nella forma appropriata per il loro uso finale non nucleare; vii) a) informazioni riguardanti le quantita', gli usi e la localizzazione di materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu' dell'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie; b) informazioni riguardanti le quantita' (eventualmente anche sotto forma di stima) e gli usi per ciascuna localizzazione delle materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu' dell'articolo 36, lettera b) dell'Accordo sulle salvaguardie, che non hanno ancora assunto la forma appropriata per il loro uso finale non-nucleare, in quantita' superiori a quelle indicate dall'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari; viii) informazioni riguardanti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, per le quali le salvaguardie non siano piu' applicabili in virtu' dell'articolo 11 dell'Accordo sulle salvaguardie. Agli effetti del presente paragrafo, l'espressione "ulteriore trattamento" non comprende il riconfezionamento o il condizionamento ulteriore delle scorie senza separazione di elementi, a fini del loro stoccaggio o smaltimento; ix) le seguenti informazioni riguardanti le attrezzature e le macerie non nucleari specificate ed elencate nell'allegato II; a) per ogni esportazione dalla Comunita' di tali attrezzature e materie, l'identita', la quantita', la localita' in cui ne e' previsto l'uso nello stato di destinazione e la data o, se del caso, la data presunta di esportazione; b) su richiesta specifica dell'Agenzia, la conferma, da parte dello Stato importatore, delle informazioni fornite all'Agenzia da uno stato non appartenente alla Comunita' riguardo all'esportazione di tali attrezzature e materie nello Stato importatore; x) i piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorita' dello Stato. b. Ciascuno Stato fa quanto e' ragionevolmente possibile per fornire all'Agenzia le seguenti informazioni: i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U ovunque eseguite nello Stato interessato che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita'. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola "trattamento" di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi a fini del loro stoccaggio o smaltimento; ii) una descrizione generale delle attivita' e dell'identita' della persona o dell'ente che esegue tali attivita' nelle localita' individuate dall'Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell'Agenzia, possano avere un collegamento funzionale con le attivita' del sito stesso. La comunicazione di tali informazioni e' effettuata su espressa richiesta dell'Agenzia. Le informazioni devono essere fornite in consultazione con l'Agenzia e in maniera tempestiva. c. Su richiesta dell'Agenzia, uno Stato, o la Comunita' o se necessario, entrambi forniscono ulteriori dettagli o chiarimenti in merito a qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo, qualora essi siano rilevanti ai fini delle salvaguardie.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 a. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, se del caso, comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragafo a., punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo 2, paragrafo b., punto i) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. b. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno, devono farne espressa menzione. c. La Comunita' comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare. d. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi), lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre. e. La Comunita' e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto viii) 180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno solare. f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ii). g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) entro sessanta giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.
Protocollo - art. 4
ACCESSI SUPPLEMENTARI Articolo 4 Per l'esecuzione degli accessi supplementari previsti all'articolo 5 del presente Protocollo si applicano le seguenti disposizioni: a. l'Agenzia si astiene dal chiedere automaticamente e sistematicamente di verificare le informazioni di cui all'articolo 2; in ogni caso, l'Agenzia ha diritto di accesso in: i) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto i) o ii) in base a una selezione, al fine di accertare l'assenza di attivita' e materie nucleari non dichiarati: ii) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo b. o c. per risolvere una questione riguardante la correttezza o la completezza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2 oppure per chiarire un'incongruenza nell'ambito di tali informazioni; iii) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto iii) nella misura necessaria perche' l'Agenzia possa confermare ai fini delle salvaguardie la dichiarazione della Comunita' o, se del caso, di uno Stato, circa la situazione di avvenuta disattivazione di un impianto o di una localita' esterna agli impianti in cui siano state abitualmente usate materie nucleari. b.i) Fatte salve le disposizioni del seguente punto ii), l'Agenzia deve dare allo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c., nel caso si tratti di materie nucleari, allo Stato interessato e alla Comunita', un preavviso di accesso con almeno 24 ore di anticipo: ii) per l'accesso a qualsiasi luogo all'interno di un sito richiesto a fini di verifica di informazioni concernenti la progettazione o di ispezioni specifiche o periodiche del sito stesso, il periodo di preavviso, se l'Agenzia lo richiede, deve essere di almeno due ore, ma in circostanze eccezionali, puo' essere inferiore alle due ore. c. Il preavviso deve essere notificato per iscritto e deve indicare i motivi dell'accesso e le attivita' che saranno eseguite durante l'accesso. d. Nel caso in cui sorga una questione o sia rilevata un'incongruenza, l'Agenzia da' allo Stato interessato e, ove opportuno, alla Comunita' la possibilita' di fornire chiarimenti e di agevolare la soluzione della questione o dell'incongruenza. Tale possibilita' deve essere data prima che sia richiesto un accesso, salvo che l'Agenzia ritenga che il ritardo dell'accesso pregiudicherebbe il fine per cui l'accesso e' richiesto. In ogni caso, l'Agenzia non puo' trarre alcuna conclusione in merito alla questione o all'incongruenza fino a che non sia stata data allo Stato interessato e, se necessario, alla Comunita' la suddetta possibilita'. e. L'accesso puo' avvenire esclusivamente durante il normale orario di lavoro, salvo che lo Stato interessato non acconsenta diversamente. f. Lo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c. che riguardi materie nucleari, lo Stato interessato e la Comunita' hanno diritto di far accompagnare da loro rappresentanti e, se necessario, da ispettori della Comunita', gli ispettori dell'Agenzia durante l'accesso purche' cio' non comporti ritardi altri impedimenti all'esercizio delle funzioni degli ispettori dell'Agenzia.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Ciascuno Stato accorda accesso all'Agenzia a: a. i) qualsiasi luogo all'interno di un sito; ii) qualsiasi localita' individuata a norma dell'articolo 2, paragrafo a., punti da v) a viii); iii) qualsiasi impianto disattivato o localita' disattivata esterna agli impianti in cui sono state abitualmente usate materie nucleari; b. qualsiasi localita' individuata dallo Stato interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo a., punto i), dell'articolo 2, paragrafo a., punto iv), dell'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) o dell'articolo 2, paragrafo b., diversa da quelle menzionate al precedente paragrafo a., punto i), con l'intesa che se lo Stato interessato non sara' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia attraverso altri mezzi; c. qualsiasi localita' specificamente indicata dall'Agenzia, diversa da quelle menzionate ai precedenti paragrafi a. e b., al fine di eseguire un prelievo di campioni ambientali specifici della localita', con l'intesa che se lo Stato interessato non sara' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia in localita' adiacenti o attraverso altri mezzi.
Protocollo - art. 6
Articolo 6 In applicazione dell'articolo 5, l'Agenzia puo' eseguire le seguenti attivita': a. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto i) o punto iii): osservazione visiva, prelievo di campioni ambientali, utilizzazione di apparecchi di rilevamento e di misurazione delle radiazioni; applicazione di sigilli e di altri dispositivi per l'individuazione o l'indicazione di manomissioni indicati in accordi sussidiari ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio dei governatori (in appresso definito "Consiglio") a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunita' e lo Stato interessato; b. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto ii): osservazione visiva; inventario di materie nucleari; misurazioni e prelievi di campioni non distruttivi; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame delle registrazioni delle quantita', della provenienza e dei trasferimenti delle materie; prelievo di campioni ambientali ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunita' e lo Stato interessato; c. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo b.: osservazione visiva: prelievo di campioni ambientali; utilizzazione di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame di dati riguardanti la produzione o spedizioni rilevanti ai fini delle salvaguardie ed altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato; d. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c.: prelievo di campioni ambientali e, qualora i risultati non fossero sufficienti per risolvere la questione o l'incongruenza riguardante la localizzazione specificata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c., ricorso in tali localita' all'osservazione visiva, ad apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni conformemente a quanto concordato con lo Stato interessato e, nel caso siano presenti materie nucleari, con le Comunita' e l'Agenzia, ad altre misure obiettive.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 a. Su richiesta di uno Stato, l'Agenzia e detto Stato concordano disposizioni per regolamentare gli accessi ai sensi del presente Protocollo in modo da impedire la diffusione di informazioni sensibili sulla proliferazione, di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza o protezione fisica o di tutelare informazioni sensibili suscettibili di valutazione economica o commerciali. Tali modalita' non devono precludere il diritto dell'Agenzia di condurre le attivita' necessarie per accertare con sufficiente certezza l'assenza nella localita' in questione di materie nucleari e di attivita' non dichiarate ovvero per risolvere questioni circa la correttezza e la completezza delle informazioni menzionate all'articolo 2 o incongruenze riguardanti tali informazioni. b. All'atto della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, ciascuno Stato puo' informare l'Agenzia dei luoghi all'interno di un sito o di una localita' dove e' applicabile l'accesso regolamentato. c. In attesa dell'entrata in vigore dei necessari accordi sussidiari, ciascuno Stato puo' applicare modalita' d'accesso compatibili con le disposizioni del precedente paragrafo a.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 Le disposizioni del presente Protocollo non precludono la facolta' di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre localita', oltre a quelle menzionate agli articoli 5 e 9, o di chiedere all'Agenzia di condurre attivita' di verifica in una particolare localita'. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per provvedere a tale richiesta.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 Ciascuno Stato accorda all'Agenzia accesso a tutte le localita' specificamente indicate dall'Agenzia al fine di effettuare un prelievo di campioni ambientali a vasto raggio, con l'intesa che se uno Stato non e' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente in altre localita' le richieste dell'Agenzia. L'Agenzia si astiene dal chiedere tale accesso fino a quando il ricorso al campionamento ambientale a vasto raggio e le relative procedure applicative non saranno stati approvati dal Consiglio, previe consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 a. L'Agenzia informa lo Stato interessato e, se necessario, la Comunita': i) delle attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo, incluse quelle eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno della Comunita', entro sessanta giorni dalla data in cui tali attivita' sono eseguite dall'Agenzia; ii) dei risultati delle attivita' eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno, della Comunita' quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data in cui l'Agenzia e' pervenuta a tali risultati. b. L'Agenzia informa una volta all'anno lo Stato interessato e la Comunita' delle conclusioni che l'Agenzia ha tratto dalle attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo.
Protocollo - art. 11
DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI DELL'AGENZIA Articolo 11 a. i) Il direttore generale notifica alla Comunita' e agli Stati l'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni funzionario dell'Agenzia che si intende designare come ispettore incari- cato delle salvaguardie. Fatta salva l'ipotesi in cui, entro tre mesi dalla ricezione della notifica dell'approvazione da parte del Consiglio, la Comunita' comunichi al direttore gene- rale l'opposizione alla designazione del funzionario in ques- tione quale ispettore per gli Stati, l'ispettore notificato alla Comunita' e agli Stati si intende designato per gli Stati. ii) Il direttore generale, su richiesta della Comunita' o di propria iniziativa, informa immediatamente la Comunita' e gli Stati della revoca di ogni funzionario gia' designato ispet- tore per gli Stati. b. La notifica di cui al precedente paragrafo a. si considera ricevuta dalla Comunita' e dagli Stati allo scadere del settimo giorno dalla data del suo invio da parte dell'Agenzia alla Comunita' e agli Stati mediante lettera raccomandata.
Protocollo - art. 12
VISTI Articolo 12 Ciascuno Stato entro un mese dalla ricezione di un'apposita richiesta, concede all'ispettore designato, indicato nella richiesta, i visti multipli di entrata, di uscita e/o di transito nel suo territorio necessari per consentire all'ispettore di entrare e di rimanere nel territorio dello Stato interessato al fine di espletare le sue funzioni. I visti necessari devono essere validi per almeno un anno e devono essere rinnovati, qualora cio' sia necessario, per coprire il periodo in cui l'ispettore resta designato per gli Stati.
Protocollo - art. 13
ACCORDI SUSSIDIARI Articolo 13 a. Qualora uno Stato o, se necessario, la Comunita' oppure l'Agenzia indichino che, e' necessario definire mediante accordi sussidiari le modalita' di applicazione delle misure previste dal presente Protocollo, detto Stato o detto Stato e la Comunita' si accordano con l'Agenzia sul contenuto degli accordi sussidiari entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo o, nell'ipotesi in cui la necessita' di siffatti accordi sussidiari sia indicata successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, entro novanta giorni dalla data di tale indicazione. b. In attesa dell'entrata in vigore di ogni accordo sussidiario necessario, l'Agenzia ha diritto di applicare le misure previste dal presente Protocollo.
Protocollo - art. 14
SISTEMI DI COMUNICAZIONE Articolo 14 a. Ciascuno Stato consente e tutela le libere comunicazioni dell'Agenzia per motivi di servizio tra gli ispettori dell'Agenzia che si trovino in detto Stato e la sede e/o gli uffici periferici dell'Agenzia, ivi compresa la trasmissione, automatica o meno, di informazioni ricavate da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza, ovvero di misurazione dell'Agenzia. L'Agenzia, in consultazione con lo Stato interessato, ha diritto di utilizzare i sistemi di comunicazioni dirette esistenti a livello internazionale, inclusi i sistemi via satellite e altre forme di telecomunicazione non utilizzati in detto Stato. Su richiesta di uno Stato o dell'Agenzia, le modalita' di esecuzione del presente paragrafo in detto Stato per quanto riguarda la trasmissione automatica o meno di informazioni prodotte da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza ovvero di misurazione dell'Agenzia sono definite negli accordi sussidiari. b. La comunicazione e la trasmissione di informazioni ai sensi del precedente paragrafo a., sono effettuate tenendo debito conto della necessita' di proteggere informazioni sensibili dal punto di vista economico o commerciale o informazioni concernenti la progettazione che lo Stato interessato ritiene particolarmente sensibili.
Protocollo - art. 15
TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI Articolo 15 a. L'Agenzia mantiene un regime rigoroso idoneo ad assicurare una tutela effettiva contro la divulgazione di segreti commerciali, tecnologici e industriali ed altre informazioni riservate di cui e' venuta a conoscenza, ivi comprese le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo. b. Il regime di cui al precedente paragrafo a. deve includere, tra l'altro norme che prevedano: i) principi generali e misure conseguenti per quantoa riguarda il trattamento delle informazioni riservate; ii) condizioni del rapporto di impiego del personale per quanto riguarda la tutela delle informazioni riservate. iii) procedure in caso di violazione accertata o presunta dell'obbligo di riservatezza. c. Il regime di cui al precedente paragrafo a. e' soggetto all'approvazione e alla revisione periodica del Consiglio.
Protocollo - art. 16
ALLEGATI Articolo 16 a. Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo. Salvo che ai fini di modifica degli allegati I e II, per "Protocollo" ai sensi del presente strumento si intende il presente Protocollo unitamente ai suoi allegati. b. L'elenco delle attivita' indicate nell'allegato I e l'elenco delle attrezzature e delle materie indicate nell'allegato II, possono essere modificati dal Consiglio previa consultazione di un gruppo di lavoro aperto composto da esperti e istituito dal Consiglio. Qualsiasi modifica ha effetto decorsi quattro mesi dalla data in cui e' stata adottata dal Consiglio. c. L'allegato III del presente Protocollo indica le modalita' di attuazione nella Comunita' e negli Stati delle misure previste dal presente Protocollo.
Protocollo - art. 17
ENTRATA IN VIGORE Articolo 17 a. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui l'Agenzia riceve dalla Comunita' e dagli Stati notifica scritta dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti prescritti dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore. b. In qualsiasi momento anteriore all'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati e la Comunita' possono dichiarare la loro volonta' di applicare il presente Protocollo in via provvisoria. c. Il direttore generale informa tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni dichiarazione relativa all'applicazione provvisoria e all'entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo - art. 18
DEFINIZIONI Articolo 18 Ai fini del presente protocollo s'intende per: a. Attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare: attivita' che si riferiscono espressamente a tutti gli aspetti della messa a punto di processi o di sistemi relativi ad una qualsiasi delle seguenti operazioni o installazioni: - conversione di materie nucleari; - arricchimento di materie nucleari; - fabbricazione di combustibile nucleare; - reattori; - impianti critici; - ritrattamento del combustibile nucleare; - trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi, a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, escluse le attivita' legate alla ricerca scientifica teorica o di base o ai lavori di ricerca e sviluppo relativi alle applicazioni industriali degli isotopi, alle applicazioni in campo medico, idrologico e agricolo, agli effetti sulla salute e sull'ambiente e sul perfezionamento della manutenzione. b. Sito: zona delimitata dalla Comunita' e da uno Stato nei rispettivi dati di progettazione relativi a un impianto, compresi gli impianti non piu' operativi, e nei dati relativi ad una localita' esterna agli impianti dove viene abitualmente usato il materiale nucleare, compresa una localita' esterna agli impianti non piu' operativa dove venivano abitualmente usate materie nucleari (limitatamente alle strutture con celle schermate o nelle quali venivano svolte attivita' legate ai processi di conversione, arricchimento, fabbricazione e ritrattamento del combustibile). La definizione comprende anche tutte le installazioni, ubicate nello stesso luogo dell'impianto o la localita', destinate alla fornitura o all'uso di servizi essenziali, quali celle schermate per il trattamento di materiali irraggiati che non contengano materie nucleari, installazioni per il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di scorie ed edifici connessi con le voci specifiche individuate dallo Stato interessato ai sensi del precedente articolo 2, lettera a, ponto iv). c. Impianto disattivato o localita' disattivata esterna agli impianti: un'installazione o una localita' ove le strutture e i componenti residui essenziali per il loro utilizzo sono stati eliminati o resi inoperativi, tanto da non essere piu' utilizzati per lo stoccaggio di materie nucleari ne', in futuro, per manipolare, trattare o impiegare tali materie. d. Impianto non operativo o localita' non operativa esterna agli impianti: un'installazione o una localita' nella quale sono state interrotte le operazioni ed eliminate le materie nucleari, ma che non e' ancora disattivata. e. Uranio altamente arricchito: uranio contenente una percentuale minima di isotopo 235U pari o superiore al 20%. f. Prelievo di campioni ambientali specifici della localita': prelievo di campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo o prove di prelievo di contaminazione trasferibile) presso una localita' indicata dall'Agenzia o nelle sue immediate vicinanze, affinche' quest'ultima possa trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita' nucleari non dichiarate presso la struttura indicata. g. Prelievo di campioni ambientali a vasto raggio: prelievo di campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo o prove di prelievo di contaminazione trasferibile) in una serie di strutture indicate dall'Agenzia affinche' quest'ultima possa trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita' nucleari non dichiarate in un'area a piu' vasto raggio. h. Materie nucleari: qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale definita all'articolo XX dello Statuto. L'espressione "materia grezza" non si applica ai minerali o ai loro residui. Se, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio, ai sensi dell'articolo xx dello Statuto, dovesse designare altre materie e dovesse aggiungerle all'elenco di quelle considerate come materie grezze o materie fissili speciali, tale designazione avra' effetti ai sensi del presente protocollo unicamente previa accettazione da parte della Comunita' e degli Stati. Impianto: i) reattore, impianto critico, impianto di conversione, impianto di fabbricazione, impianto di ritrattamento, impianto di separa- zione degli isotopi o installazione separata di stoccaggio; ii) qualsiasi localita' dove si usano abitualmente materie nucleari in quantita' superiori a un chilogrammo effettivo; j. Localita' esterna agli impianti: installazione o localita' che non sia un impianto, ove vengono abitualmente usate materie nucleari in quantita' pari o inferiori ad un chilogrammo effettivo. Fatto a Vienna in duplice copia, il giorno 22 del mese di settembre 1998 nelle lingue danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, ognuna della quali facente ugualmente fede, ad eccezione dei testi conclusi nelle lingue ufficiali del Consiglio dei governatori dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi. Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de officiële talen van de IOAE bindend zijn. Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro de 1998 em lingua alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca; todos os textos fazem igualmente fe' mas, em caso de divergência, prevalecem aqueles textos que tenham sido estabelecidos em linguas oficiais do Conselho dos Governadores da AIEA. Tehty Wienissä kahtena kappaleena 22 päivänä syyskuuta 1998 tanskan, hollannin, englannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä; kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden ilmetessä on noudatettava niitä tekstejä, jotka on tehty. Kansainvälisen atomienergiajäriestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä. Utfardat i Wien i två exemplar den 22 september 1998 pa danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall de skulle skilja sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella språk skall ha företräde.
Protocollo - Allegato I
ALLEGATO I Elenco delle attivita' di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv), del protocollo i) Fabbricazione di tubi rotori per centrifughe o assemblaggio di centrifughe a gas. Per tubi rotori per centrifughe s'intendono i cilindri a parete sottile descritti al punto 5.1.1, lettera b), dell'allegato II. Per centrifughe a gas s'intendono le centrifughe descritte nella nota introduttiva al punto 5.1 dell'allegato II. ii) Fabbricazione di barriere di diffusione. Per barriere di diffusione s'intendono i filtri porosi sottili di cui al punto 5.3.1, lettera a), dell'allegato II. iii) Fabbricazione o assemblaggio di sistemi a laser. Per sistemi a laser s'intendono i sistemi contenenti gli elementi di cui al punto 5.7 dell'allegato II. iv) Fabbricazione o assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi. Per separatori elettromagnetici di isotopi s'intendono gli elementi di cui al punto 5.9.1 dell'allegato II che contengono le sorgenti di ioni di cui al medesimo paragrato 5.9.1, lettera a), dell'allegato II. v) Fabbricazione o assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione. Per colonne o attrezzature di estrazione s'intendono gli elementi di cui ai punti 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 e 5.6.8 dell'allegato II. vi) Fabbricazione o assemblaggio di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex. Per ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex s'intendono gli ugelli separatori e i tubi vortex descritti rispettivamente ai punti 5.5.1 e 5.5.2. dell'allegato II. vii) Fabbricazione o assemblaggio di generatori di plasma di uranio. Per generatori di plasma di uranio s'intendono i sistemi per la generazione di plasma di uranio descritti al punto 5.8.3 dell'allegato. viii) Fabbricazione di tubi di zirconio. Per tubi di zirconio s'intendono i tubi descritti al punto 1.6 dell'allegato II. ix) produzione o arricchimento di acqua pesante o deuterio. Per acqua pesante o deuterio s'intende il deuterio, l'acqua pesante (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deuterio nel quale il rapporto deuterio-parti di idrogeno e' superiore a 1:5 000. x) Produzione di grafite di purezza nucleare. Per grafite di purezza nucleare s'intende la grafite con un livello di purezza superiore a cinque parti per milione di boro equivalente, e con una densita' superiore a 1,50 g/cm3. xi) Fabbricazione di contenitori per combustibile irraggiato. Per contenitori per combustibile irraggiato s'intende un contenitore adibito al trasporto e/o allo stoccaggio di combustibile irradiato che garantisce una protezione chimica, termica e radiologica e che garantisce la dissipazione del calore di decadimento durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio.
Protocollo - Allegato II
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