LEGGE 29 dicembre 2003, n. 382

Type Legge
Publication 2003-12-29
Ultimo aggiornamento 2004-01-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data a Roma, add| 29 dicembre 2003 CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto; DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale; PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; - contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto; - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica; - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo. 2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base; - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base; - quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di base; - quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione. 6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1. Negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione ne' altre restrizioni di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunita' e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 1. Alle importazioni tra le Parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1 gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1 gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta. 2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunita' e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione ne' nuovi oneri di effetto equivalente, ne' possono essere maggiorati quelli gia' in vigore. 3. Le Parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1 gennaio 1999.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Accordo - art. 20

ARTICOLO 20 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Accordo - art. 21

ARTICOLO 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle Parti.

Accordo - art. 22

ARTICOLO 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Accordo - art. 23

ARTICOLO 23 Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Accordo - art. 24

ARTICOLO 24 1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Accordo - art. 25

ARTICOLO 25 1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.

Accordo - art. 26

ARTICOLO 26 Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 27

ARTICOLO 27 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Accordo - art. 28

ARTICOLO 28 Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.

Accordo - art. 29

ARTICOLO 29 1. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni. 2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica: a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo; b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

Accordo - art. 30

ARTICOLO 30 1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V. 3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 31

ARTICOLO 31 Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.

Accordo - art. 32

ARTICOLO 32 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le Parti terranno coasultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Accordo - art. 33

ARTICOLO 33 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

Accordo - art. 34

ARTICOLO 34 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Egitto: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa- zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'articolo 23. 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici. 4. Il paragrafo 1, punto iii) non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 5. Se la Comunita' o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che: - tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le Parti. 6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Accordo - art. 35

ARTICOLO 35 Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sara' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 36

ARTICOLO 36 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Accordo - art. 37

ARTICOLO 37 1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo - art. 38

ARTICOLO 38 Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

Accordo - art. 39

ARTICOLO 39 Obiettivi 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse. 2. La cooperazione economica si prefigge di: - agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo; - favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti; - sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Accordo - art. 40

ARTICOLO 40 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. 4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico. 5. Le Parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Accordo - art. 41

ARTICOLO 41 Metodi e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica; b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.

Accordo - art. 42

ARTICOLO 42 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti piu' efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione. La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Accordo - art. 43

ARTICOLO 43 Cooperazione scientifica e tecnologica La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso: - l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi; - la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Egitto; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.

Accordo - art. 44

ARTICOLO 44 Ambiente 1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - desertificazione; - qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; - gestione delle risorse idriche; - uso razionale dell'energia; - gestione dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale delle zone costiere sensibili; - impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque; - educazione e sensibilizzazione ambientale.

Accordo - art. 45

ARTICOLO 45 Cooperazione industriale La cooperazione promuove e incoraggia in particolare: - il dibattito sulla politica industriale e sulla competitivita' in un'economia aperta; - la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunita' e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata; - l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana; - la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale; - il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo; - il potenziamento delle risorse umane; - l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.

Accordo - art. 46

ARTICOLO 46 Investimenti e promozione degli investimenti La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare: - predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia; - fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne piu' agevolmente; - creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; - valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto; - istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti. La cooperazione puo' estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.

Accordo - art. 47

ARTICOLO 47 Normalizzazione e valutazione della conformita' Le Parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. La cooperazione in questo campo mira in particolare a: a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualita' e del riconoscimento della conformita', specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari; b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformita' egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita'; c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualita'.

Accordo - art. 48

ARTICOLO 48 Ravvicinamento delle legislazioni Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

Accordo - art. 49

ARTICOLO 49 Servizi finanziari Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare: a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto; b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.

Accordo - art. 50

ARTICOLO 50 Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge di: a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati; b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare; c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le Parti, che si scambiano informazioni al riguardo.

Accordo - art. 51

ARTICOLO 51 Trasporti La cooperazione si prefigge: - la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; - la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; - il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo; - il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti; - il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.

Accordo - art. 52

ARTICOLO 52 Societa' dell'informazione e telecomunicazioni Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: - un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi; - la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; - la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; - l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici nella Comunita' e in Egitto.

Accordo - art. 53

ARTICOLO 53 Energia I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti: - promozione delle energie rinnovabili; - promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica; - ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.

Accordo - art. 54

ARTICOLO 54 Turismo Le priorita' della cooperazione sono le seguenti: - promuovere gli investimenti nel settore del turismo; - migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; - promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; - promuovere la cooperazione tra regioni e citta' dei paesi limitrofi; - sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; - assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente; - rendere il turismo piu' concorrenziale sostenendo una maggiore professionalita'.

Accordo - art. 55

ARTICOLO 55 Dogane 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo - art. 56

ARTICOLO 56 Cooperazione nel settore statistico Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Accordo - art. 57

ARTICOLO 57 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

Accordo - art. 58

ARTICOLO 58 Lotta contro la droga 1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di: - rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative: - alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica; - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard internazionali.

Accordo - art. 59

ARTICOLO 59 Lotta contro il terrorismo Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare: - gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

Accordo - art. 60

ARTICOLO 60 Cooperazione regionale La cooperazione regionale si concentrera' sui seguenti aspetti: - sviluppo delle infrastrutture economiche; - ricerca scientifica e tecnologica; - commercio intraregionale; - questioni doganali; - questioni culturali; - questioni ambientali.

Accordo - art. 61

ARTICOLO 61 Tutela dei consumatori La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' europea e dell'Egitto, e in particolare di: - migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio; - istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); - organizzare scambi di informazioni e di esperti; - attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

Accordo - art. 62

ARTICOLO 62 Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra Parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.

Accordo - art. 63

ARTICOLO 63 1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) alle azioni volte a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

Accordo - art. 64

ARTICOLO 64 Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.

Accordo - art. 65

ARTICOLO 65 Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si cerchera' in via prioritaria di: a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attivita' generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti; b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il sistema previdenziale; e) potenziare il sistema sanitario; f) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Accordo - art. 66

ARTICOLO 66 I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Accordo - art. 67

ARTICOLO 67 Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.

Accordo - art. 68

ARTICOLO 68 Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: - ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; - l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita'. Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Accordo - art. 69

ARTICOLO 69 Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. L'Egitto fornira' un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.

Accordo - art. 70

ARTICOLO 70 Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonche' a risolvere le altre questioni consolari.

Accordo - art. 71

ARTICOLO 71 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: - la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti); - gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali; - le traduzioni; - la formazione degli operatori culturali. 2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura. 6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso: - un dialogo continuativo tra le Parti; - scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti; - consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione; - azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro; - assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

Accordo - art. 72

ARTICOLO 72 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti: - promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - potenziamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacita' di esportazione dell'Egitto; - misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale; - il miglioramento delle capacita' e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; - se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina; - misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Accordo - art. 73

ARTICOLO 73 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

Accordo - art. 74

ARTICOLO 74 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 75

ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 76

ARTICOLO 76 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Accordo - art. 77

ARTICOLO 77 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Accordo - art. 78

ARTICOLO 78 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.

Accordo - art. 79

ARTICOLO 79 1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Accordo - art. 80

ARTICOLO 80 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Accordo - art. 81

ARTICOLO 81 Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Accordo - art. 82

ARTICOLO 82 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Accordo - art. 83

ARTICOLO 83 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 84

ARTICOLO 84 Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Egitto non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' dell'Egitto.

Accordo - art. 85

ARTICOLO 85 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Accordo - art. 86

ARTICOLO 86 1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti. La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo. 3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una Parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie.

Accordo - art. 87

ARTICOLO 87 I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 88

ARTICOLO 88 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Accordo - art. 89

ARTICOLO 89 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo - art. 90

ARTICOLO 90 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.

Accordo - art. 91

ARTICOLO 91 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 92

ARTICOLO 92 1. Il presente accordo sara' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate "Comunita'" da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato "Egitto", dall'altra, riuniti a Lussembourgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita' Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministra- tiva Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1 dell'accordo Dichiarazione comune sulla protezione dei dati. I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunita' europea: Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 11 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 19 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 21 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea sull'articolo 34 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresi' preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune. Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque giugno duemilauno. Per la Repubblica italiana Per le Comunita' europee Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14 Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18 In caso di difficolta' inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si puo' ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le Parti DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34 Le Parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentira' di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terra' conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficolta' le Parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how" DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39 Le Parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse puo' chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri. DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1 Le Parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Le Parti concordano che sara' garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui e' previsto lo scambio di dati a carattere personale. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 11 Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunita' e' disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunita' non si oppone all'adozione di dette misure purche' sussistano le necessarie condizioni DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 19 Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunita alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) o 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 21 Su richiesta dell'Egitto, la Comunita' e' disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 34 La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto artico1o in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato. La Comunita' dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valutera' tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii) secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunita' europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunita' europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattate sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

Lettere

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E L'EGITTO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI, DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE A Lettera della Comunita' Signor tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi, - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita', - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori, - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani, - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori, - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima Per la Comunita' europea B. Lettera dell'Egitto Signor Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi redatta: "tra la Comunita' e l'Egitto e' stato convenuto quanto segue: Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t. L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita'; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitari. La prego di confermarmi se il Suo Governo e' d'accordo su quanto precede." Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto di questa lettera. Voglia accettare, Signor ,l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Repubblica araba d'Egitto Parte di provvedimento in formato grafico Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Bruxelles Per il Segretario Genenrale del Consiglio dell'Unione europea

Allegato I

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12 Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1 Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tarif- fario di cui all'articolo 9, paragrafo 2 Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tarif- fario di cui all'articolo 9, paragrafo 3 Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunita' di cui all'articolo 9, paragrafo 4 Allegato VI: Diritti di proprieta' intellettuale di cui all' articolo 37 Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comu- nita' di prodotti agricoli originari dell'Egitto Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunita' Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati Protocollo n. 4: Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorita' amministra- tive nel settore doganale ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI CONTEMPLATI DAI CAPITOLI DA 25 A 97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 12 Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 33.01 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 38.23 (alcoli grassi indus- triali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo n.e.p.) Voci SA da 41.01 a 41 03 (cuoio e pelli) Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali) Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 53.01 (lino greggio) Voce SA 53.02 (canapa greggia)

Allegato II

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