LEGGE 29 dicembre 2003, n. 382
|2008 |Frutta ed altre parti commestibili | | | |di piante, altrimenti preparate o | | | | conservate, con o senza aggiunta di| | | | zuccheri o di altri dolcificanti o | | | |di alcole, non nominate ne' comprese| | | | altrove: | | |2008 11 00| Arachidi: | | | |-- Burro di arachidi | -25% | | |- altri, compresi i miscugli, | | | |esclusi quelli compresi nella | | | |sottovoce 2008 19: | | |2008 91 00| --Cuori di palma | -25% | |2008 92 00| - Miscugli, senza aggiunta di | | | |alcole | -25% | |2008 99 00| -- altri | -25% |
+----------+------------------------------------+------------------+
|2102 |Lieviti (vivi o morti); altri | | | | microrganismi monocellulari morti | | | |(esclusi i vaccini della voce 3002);| | | | lieviti in polvere, preparati: | -25% |
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|2201 | Acque, comprese le acque | | | |minerali naturali o artificiali e le| | | | acque gassate, senza aggiunta | | | |di zuccheri o di altri dolcificanti | | | |ne' di aromatizzanti; ghiaccio e | | | | neve | -25% |
+----------+------------------------------------+------------------+
|2202 |Acque, comprese le acque minerali | | | | e le acque gassate, con aggiunta di| | | | zucchero o di altri dolcificanti o | | | | di aromatizzanti, ed altre bevande | | | | non alcoliche, esclusi i succhi di | | | |frutta o di ortaggi della voce 2009 | -25% |
+----------+------------------------------------+------------------+
|2207 |Alcole etilico non denaturato con | | | |titolo alcolometrico volumico uguale| | | | o superiore a 80% vol, alcole | | | |etilico ed acquaviti, denaturati, di| | | | qualsiasi titolo | -25% |
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|3302 |Miscugli di sostanze odorifere e | | | |miscugli (comprese le soluzioni | | | |alcoliche) a base di una o piu' di | | | |tali sostanze, dei tipi utilizzati | | | |come materie prime per l'industria; | | | |altre preparazioni a base di | | | |sostanze odorifere dei tipi | | | |utilizzati per la fabbricazione | | | |delle bevande: | | |302 10 | dei tipi utilizzati nelle | | | |industrie alimentari o delle bevande| -25% |
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Protocollo 3-Allegato II
Allegato II al protocollo 3 Tabella 1
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|Codice | Designazione |Dazi applicabili| |NC | delle merci | in % |
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|0505 |Pelli e altre parti di uccelli | | | |rivestite delle loro piume o | | | |della loro calugine, piume, penne| | | |e loro parti(anche rifilate), | | | |calugine, gregge o semplicemente | | | |pulite, disinfettate o trattate | | | |per assicurarne la conservazione;| | | |polveri e cascami di piume, | | | |penne e loro parti: | | |0505 10 |Piume e penne dei tipi utilizzati| | | |per l'imbottitura; calugine: | | |0505 10 90 |-- altre | 0% | |0505 90 00 |- altri | 0% | |0509 00 |Spugne naturali di origine | | | |animale | | |0509 00 90 |- altre | 0% |
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|0903 00 00 |Mate | 0% |
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|1212 |Carrube, alghe, barbabietole da | | | |zucchero e canne da zucchero, | | | |fresche, refrigerate, congelate o| | | | secche, anche polverizzate; | | | |noccioli e mandorle di frutti e | | | |altri prodotti vegetali (comprese| | | |le radici di cicoria non | | | |torrefatte della varieta' | | | |Cichorium intybus sativum) | | | |impiegati principalmente nell' | | | |alimentazione umana, non nominati| | | | ne' compresi altrove: | | |1212 20 00 |Alghe | 0% |
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|1302 |Succhi ed estratti vegetali; | | | |sostanze pectiche, pectinati e | | | | pectati; agar-agar ed altre | | | | mucillagini ed ispessenti | | | |derivati da vegetali, anche | | | | modificati: | | |1302 12 00 |-- di liquirizia | 0% | |1302 13 00 |-- di luppolo | 0% | |1302 14 00 |-- di piretro o di radici delle | | | |piante da rotenone | 0% | |1302 19 |-- altri: | | |1302 19 30 |--- Miscugli di estratti | | | |vegetali, per la fabbricazione di| | | | bevande o di preparazioni | | | |alimentari | 0% | | |--- altri: | | |1302 19 91 |---- Medicinali | 0% | |1302 20 |- Sostanze pectiche, pectinati e | | | |pectati | | |1302 20 10 |- allo stato secco | 0% | |1302 20 90 |-- altri | 0% | | |- Mucillagini ed ispessenti | | | |derivati da vegetali, anche | | | |modificati: | | |1302 31 00 |-- Agar-agar | 0% | |1302 32 |-- Mucillagini ed ispessenti di | | | |carrube, di semi di carrube o di | | | |semi di guar, anche modificati: | | |1302 32 10 |--- di carrube o di semi di | | | | carrube | 0% |
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|1505 |Grasso di lana e sostanze grasse | | | |derivate, compresa la lanolina: | | |1505 10 00 |- Grasso di lana greggio | 0% | |1505 90 00 |- altri | 0% |
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|1506 00 00 | Altri grassi e oli animali e | | | |loro frazioni, anche raffinati, | | | |ma non modificati chimicamente | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|1515 |Altri grassi ed oli vegetali | | | |(compreso l'olio di jojoba) e | | | |loro frazioni, fissi, anche | | | |raffinati, ma non modificati | | |1515 60 |chimicamente: | | | |- Olio di jojoba e sue frazioni | | |1515 60 90 |-- altri | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|1516 |Grassi e oli animali o vegetali e| | | |loro frazioni, parzialmente o | | | |totalmente idrogenati, intereste-| | | |rificati, riesterificati o | | | |elaidinizzati, anche raffinati, | | | | ma non altrimenti preparati: | | |1516 20 |- Grassi e oli vegetali e loro | | |1516 20 10 |frazioni: | | | |--- Oli di ricino idrogenato, | | | |detti "opalwax" | 0% | |1517 90 93 |--- Miscele o preparazioni | | | |culinarie utilizzate per la | | | |sformatura | 0% |
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|1518 00 |Grassi ed oli animali o vegetali | | | |e loro frazioni, cotti, ossidati,| | | |disidratati, solforati, soffiati,| | | |standolizzati o altrimenti | | | | modificati chimicamente, esclusi| | | |quelli della voce 1516; miscugli | | | |o preparazioni non alimentari di | | | |grassi o di oli animali o vegeta-| | | |li o frazioni di differenti | | | |grassi o oli di questo capitolo, | | | |non nominate ne' comprese | | | |altrove: | | |1518 00 10 |- Linossina | 0% | | |- Oli vegetali fissi, fluidi, | | | |semplicemente miscelati, | | | |destinati ad usi tecnici od | | | |industriali diversi dalla | | | |fabbricazione di prodotti per | | | |l'alimentazione umana | | | |- altri: | | |1518 00 91 |--- Grassi ed oli animali o | | | |vegetali e loro frazioni, cotti, | | | |ossidati disidratati, solforati, | | | |soffiati, standolizzati o altri- | | | |menti modificati chimicamente, | | | |esclusi quelli della voce 1516 | 0% | | |-- altri: | | |1518 00 95 |--- Miscugli o preparazioni non | | | |alimentari | | | |di grassi o di oli animali o | | | |vegetali o loro frazioni | 0% | |1518 00 99 | --- altri | 0% |
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|1520 00 00 |- Glicerolo (glicerina) greggia; | | | |acque e liscivie glicerinose | 0% |
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|1521 |Cere vegetali (diverse dai | | | |trigliceridi),cere di api o di | | | |altri insetti e spermaceti, | | | |anche raffinati o colorati: | | |1521 10 |- Cere vegetali | | |1521 10 90 |-- altre | 0% | |1521 90 |- altri: | | |1521 90 10 |-- Spermaceti, anche raffinati o | | | |colorati | 0% | | |- Cere di api o di altri insetti,| | | | anche raffinate o colorate: | | |1521 90 99 |- altre | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|1522 00 |Degras; residui provenienti dal | | | |trattamento delle sostanze grasse| | | | o delle cere animali | | | |o vegetali: | | |1522 00 10 |- Degras | 0% |
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|1702 90 |- altri, compreso lo zucchero | | | |invertito: | | |1702 90 10 |-- Maltosio chimicamente puro | 0% |
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|1704 |Prodotti a base di zuccheri non | | | |contenenti cacao (compreso il | | | |cioccolato bianco): | | |170490 |- altri: | | |1704 90 10 |-- Estratti di liquirizia | | | |contenenti saccarosio in misura | | | |superiore a 10%, | 0% | | |in peso, senza aggiunta di altre | | | |materie | |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|1803 |Pasta di cacao, anche sgrassata: | | |1803 10 00 |- non sgrassata | 0% | |1803 20 00 | - completamente o parzialmente | | | |sgrassata | 0% | |1804 00 00 |Burro, grasso e olio di cacao | 0% | |1805 00 00 |Cacao in polvere, senza aggiunta | | | |di zuccheri | | | |o di altri dolcificanti | 0% |
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|1806 |Cioccolata e altre preparazioni | | | |alimentari contenenti cacao: | | |1806 10 |- Cacao in polvere, con aggiunta | | | |di zuccheri | | | |o di altri dolcificanti: | |
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|1806 10 15 | -- non contenente o contenente, | | | |in peso,meno di 5% di saccarosio | | | |(compreso lo zucchero invertito | | | |calcolato in saccarosio) o | | | |d'isoglucosio calcolato in | | | |saccarosio | 0% | | |-- altro: | |
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|1901 90 91 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, ne' | | | |glucosio, ne' amido o fecola, o | | | |contenenti, in peso, meno di | | | |1,5% di materie grasse | | | |provenienti dal latte, meno di 5%| | | | di saccarosio (compreso lo | | | |zucchero invertito) o | | | | d'isoglucosio, meno di 5% di | | | |glucosio o di amido o fecola, | | | |all'esclusione delle preparazioni| | | |alimentari in polvere dei | | | |prodotti delle voci da 0401 a | | | |0404 | 0% |
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|2001 90 60 |-- Cuori di palma | 0% | |2008 11 10 |-- Burro di arachidi | 0% | | | - altri, compresi i miscugli, | | | |esclusi quelli compresi nella | | | |sottovoce 2008 19: | 0% | |2008 91 00 | -- Cuori di palma | |
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|2101 |Estratti, essenze e concentrati | | | |di caffe, di te' o di mate e | | | |preparazioni a base di questi | | | | prodotti o a base di caffe', te'| | | |o mate, cicoria torrefatta ed | | | |altri succedanei torrefatti del | | | |caffe' e loro estratti, essenze e| | | | concentrati: | | | |- Estratti, essenze e concentrati| | | |di caffe' e preparazioni a base | | | |di questi estratti, essenze o | | | | concentrati, o a base di caffe':| | |2101 11 |-- Estratti, essenze e | | | |concentrati | | |2101 11 11 |--- con un tenore, in peso, di | | | |materia secca | | | |proveniente dal caffe' uguale o | | | | superiore a 95% | 0% | |2101 11 19 |--- altri | 0% | | |-- Preparazioni: | | | |-- Preparazioni a base di caffe':| | |2101 12 92 |--- a base di estratti, essenze o| | | |concentrati di caffe' | 0% | |2101 20 |- Estratti, essenze e concentrati| | | | di te' | | | |o di mate e preparazioni a base | | | |di questi estratti, essenze o | | | |concentrati, o a base di te' o di| | | | mate: | | |2101 20 20 |-- Estratti, essenze e | | | |concentrati: | 0% | | |-- Preparazioni | | |2101 20 92 |--- a base di estratti, di | | | |essenze o di concentrati a base | | | | di te' o di mate | 0% | |2101 30 |- Cicoria torrefatta ed altri | | | |succedanei torrefatti del caffe' | | | |e loro estratti, essenze e | | | |concentrati: | | |2101 30 11 | --- Cicoria torrefatta ed altri | | | |succedanei torrefatti del caffe':| | | |--- Cicoria torrefatta | 0% | | |--- Estratti, essenze e | | | |concentrati di cicoria torrefatta| | | | e di altri succedanei torrefatti| | | |del caffe': | | |2101 30 91 |--- di cicoria torrefatta | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2102 |Lieviti (vivi o morti), altri | | | |microrganismi monocellulari morti| | | | (esclusi i vaccini della voce | | | | 3002); lieviti in polvere, | | | |preparati: | | |2102 10 | - Lieviti vivi: | | |2102 10 10 | -- Lieviti madre selezionati | | | |(lieviti di coltura) | 0% | |2102 10 31 |-- Lieviti di panificazione | 0% | |2102 10 39 |- Lieviti di panificazione, | | | |esclusi quelli | | | |secchi | 0% | |2102 10 90 |- altri | 0% | |2102 20 |- Lieviti morti; altri | | | |microrganismi monocellulari | | | |morti: | | | |- Lieviti morti: | | |2102 20 11 |- in tavolette, cubi o | | | |presentazioni simili, od anche in| | | |imballaggi immediati di contenuto| | | |netto di 1 kg o meno | 0% | |2102 20 19 |- altri | 0% | |2102 20 90 |-- altri | 0% | |2102 30 00 |- Lieviti in polvere preparati | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2103 |Preparazioni per salse e salse | | | |preparate; condimenti composti; | | | | farina di senapa e senapa | | | |preparata: | | |2103 10 00 |- Salsa di soia | 0% | |2103 20 00 |- Salsa "Ketchup" ed altre salse | | | |al pomodoro | 0% | |2103 30 |- Farina di senapa e senapa | | | |preparata: | |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2103 30 10 |-- Farina di senapa | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2103 30 90 |- Senapa preparata | 0% | |2103 90 |- altre: | | |2103 90 10 |- "Chutney" di mango liquido | 0% | |2103 90 30 |-- Amari aromatici, con titolo | | | |alcolometrico uguale o superiore | | | |a 44,2% vol e inferiore o uguale | | | |a 49,2% vol e contenenti da 1,5% | | | |a 6%, in peso, di genziana, di | | | |spezie e di ingredienti vari, da | | | |4% a 10% di zuccheri e presentati| | | | in recipienti di capacita' | | | |inferiore o uguale a 0,50 litri | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2103 90 90 |-- altri | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2104 |Preparazioni per zuppe, minestre | | | |o brodi; zuppe, minestre o brodi,| | | |preparati; preparazioni | | | |alimentari composte | | | |omogeneizzate: | 0% | |2104 10 |- Zuppe, minestre o brodi, | | | |preparati: | 0% | |2104 20 00 |- Preparazioni alimentari | | | |composte omogeneizzate | |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2106 |Preparazioni alimentari non | | | |nominate ne' comprese altrove: | | |2106 10 |- Concentrati di proteine e | | | |sostanze proteiche testurizzate | | |2106 10 20 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, | | | |ne' glucosio, ne' amido o fecola,| | | |o contenenti, in peso meno di | | | |1,5% di materie grasse | | | |provenienti dal latte, meno di 5%| | | |di saccarosio o d'isoglucosio, | | | |meno di 5% di glucosio o di amido| | | | o fecola | 0% | |2106 90 |- altre: | 0% | | |-- altre: | | |2106 90 92 |-- non contenenti materie grasse | | | |provenienti dal latte, ne' | | | |saccarosio, ne' isoglucosio, ne' | | | |glucosio, ne' amido o fecola, | | | |o contenenti in peso meno di 1,5%| | | |di materie grasse provenienti dal| | | | latte, meno di | | | |5% di saccarosio o d'isoglucosio,| | | | meno di 5% di glucosio o di | | | | amido o fecola | |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2201 |Acque, comprese le acque minerali| | | |naturali o artificiali e le acque| | | | gassate, senza aggiunta di | | | |zuccheri o di altri dolcificanti | | | |ne' di aromatizzanti, ghiaccio e | | | |neve: | | |2201 10 |- Acque minerali e acque gassate:| 0% | |2201 90 00 |- altre | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2202 |Acque, comprese le acque minerali| | | |e le acque gassate, con aggiunta | | | |di zucchero o di altri | | | |dolcificanti o di aromatizzanti, | | | |ed altre bevande non alcoliche, | | | |esclusi i succhi di frutta o di | | | |ortaggi della voce 2009: | | |2202 10 00 |- Acque, comprese le acque | | | |minerali e le acque gassate, con | | | | aggiunta di zucchero | | | |o di altri dolcificanti o di | | | | aromatizzanti | 0% | |2202 90 | - altre: | | |2202 90 |-- non contenenti prodotti delle | | | |voci da 0401 a 0404 o materie | | | |grasse provenienti dai prodotti | | | |delle voci da 0401 a 0404 | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2203 00 |Birra di malto: | | | |- in recipienti di capacita' | | | |uguale o inferiore a 10 litri: | | |2203 00 01 |-- presentata in bottiglie | 0% | |2203 00 09 |-- altra | 0% | |2203 00 10 | - in recipienti di capacita' | | | | superiore a 10 litri | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2205 |Vermut ed altri vini di uve | | | |fresche preparati con piante o | | | |con sostanze aromatiche: | | |2205 10 |- in recipienti di capacita' | | | |inferiore o uguale a 2 litri: | | |2205 10 10 | --- con titolo alcolometrico | | | |effettivo inferiore o uguale a | | | |18% vol | 0% | |2205 10 90 | -- con titolo alcolometrico | | | |effettivo superiore a 18% vol | 0% | |2205 90 |- altri: | | |2205 90 10 |-- con titolo alcolometrico | | | |effettivo inferiore o uguale a | | | |18% vol | 0% | |2205 90 90 |-- con titolo alcolometrico | | | |effettivo superiore a 18% vol | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2207 Alcole etilico non denaturato con titolo
|alcolometrico volumico uguale o superiore
|a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti,
|denaturati, di qualsiasi titolo 0%
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2208 |Alcole etilico non denaturato con| | | | titolo alcolometrico volumico | | | |inferiore a 80% vol; acquaviti, | | | |liquori ed altre bevande | | | |contenenti alcole di | | | |distillazione | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2402 10 00 |- Sigari (compresi i sigari | | | |spuntati) e sigaretti, contenenti| | | | tabacco | 0% | |2402 20 |- Sigarette contenenti tabacco: | | |2402 20 10 |-- contenenti garofano | 0% | |2402 20 90 |-- altre | 0% | |2402 90 00 |- altri | 0% |
+---------------+---------------------------------+----------------+
|2403 |Altri tabacchi e succedanei del | | | |tabacco, lavorati; tabacchi | | | |"omogeneizzati" o "ricostituiti";| | | | estratti e sughi di tabacco: | | |2403 10 |- Tabacco da fumo, anche | | | |contenente succedanei del tabacco| | | | in qualsiasi proporzione: | 0% | |- altri | | 0% | |2403 91 00 |-- Tabacchi "omogeneizzati" o | | | |"ricostituiti" | | |2403 99 |- altri: | 0% | |2403 99 10 | --- Tabacco da masticare e | | | |tabacco da fiuto | 0% | |2403 99 90 |--- altri | |
+---------------+---------------------------------+----------------+
Tabella 2
Codice NC Designazione delle merci Dazi applicabili *
0403 da 0403 10 51 a 99 da 0403 90 71 a 99 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: -- Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao -- altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: 0% + E.A. 0% + E.A.
0405 0405 20 0405 20 10 0405 20 30 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: Paste da spalmare lattiere: -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% -- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% 0% + E.A. 0% + E.A.
0710 40 00 Granturco dolce anche cotto, in acqua o al vapore, congelato 0% + E.A.
0711 90 30 Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato 0% + E.A.
ex 1517 1517 10 10 1517 90 10 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale al 5% - altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% 0% + E.A.
1702 5000 Fruttosio chimicamente puro 0% + E.A.
ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10 0% + E.A.
ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15 0% + E.A.
ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove escluse le preparazioni di cui al codice NC 1901 90 91 (1) 0% + E.A.
ex 1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus,anche preparato 0% + E.A.
1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 0% + E.A.
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove 0% + E.A.
1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 0% + E.A.
2001 90 30 2001 90 40 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell' acido acetico 0% + E.A. 0% + E.A.
2004 10 91 2004 90 10 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell' acido acetico, congelate Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico, congelato 0% + E.A. 0% + E.A.
2005 20 10 2005 80 00 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell' acido acetico, non congelate Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell' acido acetico, non congelato 0% + E.A. 0% + E.A.
2008 99 85 2008 99 91 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri 0% + E.A. 0% + E.A.
2101 12 98 Preparazioni a base di caffe' 0% + E.A.
2101 20 98 2101 30 19 2101 30 99 Preparazioni a base di te' o di mate Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta 0% + E.A. 0% + E.A. 0% + E.A.
2105 Gelati, anche contenenti cacao 0% + E.A.
ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati: 0% + E.A.
2202 90 91 2202 90 95 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse 2202 90 99 provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 0% + E.A.
2905 43 00 Mannitolo 0% + E.A.
2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) 0% + E.A.
3302 10 29 Miscugli di sostanze odorifere; altre preparazioni a base di sostanze odorifere 0% + E.A.
ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50 0% + E.A.
3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 0% + E.A.
3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove 0% + E.A.
3824 60 Sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44 0% + E.A.
E.A.: elemento agricolo ai sensi del
regolamento (CE) n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996
Tabella 3
Codice NC (1 000 kg) Designazione delle merci Contingente annuale Dazi applicabili *
ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liqui- rizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10 1 000 0% + (EA-30%)
ex 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15 1 200 0% + (EA-30%)
ex 1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato 1 500 0% + (EA-30%)
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove 1 000 0% + (EA-30%)
1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 1 200 0 + (EA-30%)
2004 10 91 2005 20 10 Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conser- vate nell'aceto o nell'acido acetico, anche congelate 1 800 0% + (EA-30%)
E.A.: elemento agricolo ai sensi del
regolamento (CE) n. 3448/93 modificato. (1) nuova definizione dal 1.1.1996
Protocollo 4-Indice
PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" - Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine - Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 10 Assortimenti - Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI - Articolo 12 Principio della territorialita' - Articolo 13 Trasporto diretto - Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE - Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE - Articolo 16 Requisiti di carattere generale - Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 22 Esportatore autorizzato - Articolo 23 Validita' della prova dell'origine - Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 27 Documenti giustificativi - Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei docu- menti giustificativi - Articolo 29 Discordanze ed errori formali - Articolo 30 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 31 Assistenza reciproca - Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 33 Composizione delle controversie - Articolo 34 Sanzioni - Articolo 35 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA - Articolo 36 Applicazione del protocollo - Articolo 37 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 38 Modifiche del protocollo - Articolo 39 Esecuzione del protocollo - Articolo 40 Merci in transito o in deposito ALLEGATI ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possano avere il carattere di pro- dotto originario ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si appli- cano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR. 1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR. 1 ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni
Protocollo 4-art. 1
ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Egitto - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Egitto; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Protocollo 4-art. 2
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo. 2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 4
ARTICOLO 4 Cumulo diagonale dell'origine 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
Protocollo 4-art. 5
ARTICOLO 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e dell'Egitto, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Egitto, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o dell'Egitto, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri ditali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto; e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.
Protocollo 4-art. 6
ARTICOLO 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'Allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II(a). Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Protocollo 4-art. 7
ARTICOLO 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o dell'Egitto; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto su quel prodotto.
Protocollo 4-art. 8
ARTICOLO 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare, le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo 4-art. 9
ARTICOLO 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo 4-art. 10
ARTICOLO 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo 4-art. 11
ARTICOLO 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Protocollo 4-art. 12
ARTICOLO 12 Principio della territorialita' 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. 2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Protocollo 4-art. 13
ARTICOLO 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o dell'Egitto. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: .f=3; i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo 4-art. 14
ARTICOLO 14 Esposizioni 1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Egitto; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo 4-art. 15
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono Stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformita' delle seguenti disposizioni: a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto. Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.
Protocollo 4-art. 16
ARTICOLO 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato IV oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo 4-art. 17
ARTICOLO 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autoriita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo 4-art. 18
ARTICOLO 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "RILASCIATO A POSTERIORI", 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
Protocollo 4-art. 19
ARTICOLO 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICATO", 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Protocollo 4-art. 20
ARTICOLO 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originarii sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Egitto, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 4-art. 21
ARTICOLO 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo 4-art. 22
ARTICOLO 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo 4-art. 23
ARTICOLO 23 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo 4-art. 24
ARTICOLO 24 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.
Protocollo 4-art. 25
ARTICOLO 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo 4-art. 26
ARTICOLO 26 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo 4-art. 27
ARTICOLO 27 Documenti giustificativi 1. documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformita' del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 28
ARTICOLO 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia ditale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo 4-art. 29
ARTICOLO 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo 4-art. 30
ARTICOLO 30 Importi espressi in euro 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunita' europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunita' o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Protocollo 4-art. 31
ARTICOLO 31 Assistenza reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Protocollo 4-art. 32
ARTICOLO 32 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita', dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Protocollo 4-art. 33
ARTICOLO 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Protocollo 4-art. 34
ARTICOLO 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Protocollo 4-art. 35
ARTICOLO 35 Zone franche 1. La Comunita' e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 36
ARTICOLO 36 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.
Protocollo 4-art. 37
ARTICOLO 37 Condizioni particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente proto- collo, oppure ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2) prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto; b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras- formazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo 4-art. 38
ARTICOLO 38 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 39
ARTICOLO 39 Esecuzione del protocollo La Comunita' e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo 4-art. 40
ARTICOLO 40 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunita' o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Protocollo 4-Allegato I
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