DECRETO 23 aprile 2004, n. 161
1.Il cambiamento delle generalita' viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.
Art. 15
Decreto di cambiamento delle generalita'
1.Quando e' necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalita', i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».
Art. 16
Documentazione relativa al cambiamento delle generalita'
1.Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed e' tenuto in unico originale. Il registro non puo' essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui e' composto.
2.In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.
3.Per ciascuna iscrizione, e' annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4.Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle gia' iscritte nel registro e' effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalita' di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone gia' iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma 2.
5.Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalita' e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.
6.Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalita' e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonche' del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 3 (Decreto di cambiamento delle generalita'. Registro dei dati). - 1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4. 2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta puo' essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonche' i dati conservati dal predetto centro di elaborazione. 4. Il Servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte. 5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalita'.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
Art. 17
Autorita' designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalita'
1.L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.
2.La Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.
3.Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.
4.Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalita' e' un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalita' atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalita'.
5.Il Servizio centrale di protezione provvede, altresi', a comunicare, con modalita' idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalita'.
6.Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalita' di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalita'.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3. 2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3. 3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti. 4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3. 5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente. 6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti. 7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». - Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.
Art. 18
Norme finali
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione», nonche' il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione.
2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.
Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85
Allegato A
Allegato A Fac-simile del registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA' (Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119) Il presente registro n. ............... si compone di n. ............. fogli e di n. ............... pagine Roma, ..................................... (luogo e data della vidimazione) il ....................................... (qualifica, cognome e nome) Foglio n. ...... pag. ....... (segue a foglio n. ...............) GENERALITA' ORIGINARIE Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita:.... estremi dell'atto di stato civile: .... (richiamo atto n.: ......... fasc. n.: ...........) paternita' e maternita':.... Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:...................................................... data e luogo del matrimonio: .... estremi dell'atto di stato civile: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli ............................................................... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ................................................................ (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. .............) pag. ........./b NUOVE GENERALITA' Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita: .... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... (richiamo atto n.: ............... fasc. n.: ...............) paternita' e maternita':.... Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:.... .... data e luogo del matrimonio:.... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ....... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) Foglio n. ............ pag. n. ....... (segue a foglio n. ...........) Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr..... domicilio o dimora.... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiami atti nn: ............... fasc. nn: ...............) cod. fiscale: .... cod. sanitario: .... passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione, validita':.... Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) ....; 2)....; 3).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:.... .... .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. ............... ) pag. ............./b Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr. .... .... domicilio o dimora .... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) cod. fiscale:.... cod. sanitario .... documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validita': (specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di utilizzazione) .... .... Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) .... 2) .... 3) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero:.... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Foglio n. ............ pag. ......... (segue a foglio n. .........) Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) (segue a foglio n. .................. ) pag................/b Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)
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