LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
Entrata in vigore del provvedimento: 31/7/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Verbale di Rettifica
Testo in lingua Parte di provvedimento in formato grafico VERBALE DI RETTIFICA dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002 IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002, in seguito denominato "accordo", AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo contiene alcuni errori materiali nella versione italiana, AVENDO PORTATO A CONOSCENZA delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonche' la proposta di correzione, AVENDO CONSTATATO che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni, HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione dell'errore in questione e ha redatto il presente verbale di rettifica con allegate le correzioni della versione italiana dell'accordo, copia del quale sara' trasmessa alle parti contraenti. Il Segretario Generale/ Alto Rappresentante Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO VERBALE DI RETTIFICA DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA (doc. 6786/02 del 12.4.2002) Articolo 7 (Pagina CE/DZ/it 9) Anziche': "... della tariffa doganale libanese, ..." leggasi: "... della tariffa doganale algerina, ..." Articolo 21, paragrafo 2 (Pagina CE/DZ/it 19) Anziche': "2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono ..." leggasi: "2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono ..." Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), secondo comma (Pagina CE/DZ/it 24) Anziche': "Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi ..." leggasi: "Il Comitato di associazione puo' adottare qualsiasi ..." Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Bruxelles Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria", dall'altra, CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e dell'Algeria; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalita' organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilita' nella regione; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonche' allo sviluppo sociale del paese; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti; - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative; - promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonche' tra quest'ultima e la Comunita' e i suoi Stati membri; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse; b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea; d) promuovere iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. L'Algeria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 La Comunita' e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 4. Ai prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. La Comunita' e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'altra parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. La Comunita' e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. L'Algeria abolisce entro il 1 gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1 gennaio 2002. Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi piu' brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 2002. 2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga ornnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1 gennaio 2002.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto Comunitario alle isole Canarie.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e dell'Algeria menzionati nel presente accordo.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Ciascuna parte informa immediatamente il Comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al Comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti: - sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia; - sulle risultanze definitive dell'inchiesta. Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgera' l'inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito. Ciascuna parte trasmette inoltre al Comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell'applicazione delle misure stesse. 3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell'inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo. 6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest'ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l'altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del Comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte di cui e' originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia puo' adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equi- valente o ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un pro- dotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 1. Nel caso in cui la Comunita' o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficolta' di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte. Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c) del presente articolo, il piu' rapidamente possibile, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma e' soggetta alle seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 22, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate. c) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preventivo, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 Impegni reciproci 1. La Comunita' europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS". 2. La Comunita' europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunita' europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS. 3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtu' di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, ne' alle misure adottate in applicazione ditale accordo ne' agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione piu' favorita allegato dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri al GATS. 4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunita' europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31-33.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 Prestazione transfrontaliera di servizi L'Algeria concede ai prestatori Comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' di paesi terzi.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 Presenza commerciale 1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le societa' di paesi terzi. b) L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di societa' di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 Presenza temporanea di persone fisiche 1. Una societa' Comunitaria o una societa' algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purche' si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste societa' e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto. 2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "societa'", si intendono le "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c), purche' la societa' sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una societa' che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la societa' oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtu' dei poteri loro conferiti; b) dipendenti di una societa' in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della societa'. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la societa', un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso una societa' sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la societa' in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una societa' (filiale, consociata) di questa societa' che svolge effettivamente attivita' economiche simili sul territorio dell'altra parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunita' di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una societa' algerina o una societa' Comunitaria rispettivamente nella Comunita' o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che; - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della societa' in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 Trasporti 1. Le disposizioni degli articoli 30-33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna parte autorizza le societa' dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, ma non sono limitate a: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della societa' e l'assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo; f) la rappresentanza delle societa', l'organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico. 3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le societa' di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o societa' dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo. 6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 Normativa interna 1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull'accesso dei paesi terzi ai loro mercati. 2. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico. di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. 4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso. 5. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici. 6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purche' non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 2.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra; b) per "societa' Comunitaria" o "societa' algerina" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sui territorio della Comunita' o dell'Algeria. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o dell'Algeria viene considerata una societa' Comunitaria o algerina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria; c) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima; d) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza personalita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; e) per "stabilimento", si intende la facolta' delle societa' Comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attivita' economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunita'; f) per "attivita'" si intendono quelle economiche; g) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino dell'Algeria" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunita' e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 Disposizioni generali 1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attivita' delle loro societa' piu' restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione piu' favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V. Il Consiglio di associazione tiene conto altresi' dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attivita' in questione. L'obiettivo di cui sopra e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per societa' costituite ai sensi della legislazione vigente, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione ditali misure.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Algeria: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante: - nell'intero territorio della Comunita', o in una sua parte sostanziale, - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale. 2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalita' di cui all'allegato 5 del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunita' o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 e' esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Le parti si impegnano a adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Obiettivi 1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo. 2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria. 3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine. 3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione. 4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa; f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 Cooperazione regionale Affinche' il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all'integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare: a) l'integrazione economica; b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; c) l'ambiente; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) l'istruzione, l'insegnamento e la formazione; f) le questioni culturali; g) le questioni doganali; h) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge di: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle parti, in particolare attraverso: - l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi; - la partecipazione dell'Algeria alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Algeria; c) incentivare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica; d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 Ambiente 1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualita' dell'ambiente e tutelare la salute delle persone. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - questioni connesse alla desertificazione; - gestione razionale delle risorse idriche; - salinizzazione; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; - uso ottimale dell'energia e dei trasporti; - impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; - gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici; - gestione integrata delle zone sensibili; - controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino; - uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; - assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversita'.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria; b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata; c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare); d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione; f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitivita' dei prodotti in previsione della zona di libero scambio; h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare: a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilita' d'investimento e a fornire informazioni in merito; b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Normalizzazione e valutazione della conformita' La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. Si cerchera' in particolare di: - favorire l'uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformita'; - potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformita' e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori; - promuovere la cooperazione per la gestione della qualita'; - fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualita' e proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Ravvicinamento delle legislazioni Si collaborera' per ravvicinare le legislazioni dell'Algeria e della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Servizi finanziari La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari. Si prevedono in particolare: - scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonche' azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese; - un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Agricoltura e pesca La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessita', i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Si promuoveranno in particolare: - le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione; - la sicurezza alimentare; - lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche connesse; - le pratiche rispettose dell'ambiente nel settore dell'agricoltura e della pesca; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali; - i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'industria agroalimentare; - l'assistenza e la formazione tecniche; - l'armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari; - la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale; - la privatizzazione; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche; - i programmi di ricerca.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Trasporti Le parti collaborano al fine di: - sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci; - definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunita'. La cooperazione riguarda in particolare: - il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito; - la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti; - la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonche' dei dispositivi di ausilio alla navigazione; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo; - l'assistenza tecnica e la formazione
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Telecomunicazioni e Societa' dell'informazione La cooperazione in questo settore prevede in particolare: - un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle tecnologie piu' sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione; - la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; - la possibilita' per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' specifiche gia' stabilite; - l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici della Comunita' e dell'Algeria; - l'assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Energia e miniere La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi: a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attivita' in questi settori e promuovere gli investimenti; b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell'economia di mercato e ad affrontare la concorrenza; c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell'energia e delle miniere. La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali: - adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attivita' dei settori energetico e minerario alle regole dell'economia di mercato mediante un'assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario; - sviluppo del partenariato a fini di: - prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi - produzione dell'elettricita' - distribuzione dei prodotti petroliferi - fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici - sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario - sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricita'; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea; - creazione di banche dati nei settori dell'energia e delle miniere; - sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell'energia e delle miniere; - ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; - promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell'energia e delle miniere.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Turismo e artigianato La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a: - intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato; - intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato; - favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo; - promuovere il turismo giovanile; - aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonche' a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici; - sostenere la privatizzazione.
Accordo - art. 63
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