LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
Entrata in vigore del provvedimento: 31/7/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Verbale di Rettifica
Testo in lingua Parte di provvedimento in formato grafico VERBALE DI RETTIFICA dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002 IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002, in seguito denominato "accordo", AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo contiene alcuni errori materiali nella versione italiana, AVENDO PORTATO A CONOSCENZA delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonche' la proposta di correzione, AVENDO CONSTATATO che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni, HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione dell'errore in questione e ha redatto il presente verbale di rettifica con allegate le correzioni della versione italiana dell'accordo, copia del quale sara' trasmessa alle parti contraenti. Il Segretario Generale/ Alto Rappresentante Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO VERBALE DI RETTIFICA DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA (doc. 6786/02 del 12.4.2002) Articolo 7 (Pagina CE/DZ/it 9) Anziche': "... della tariffa doganale libanese, ..." leggasi: "... della tariffa doganale algerina, ..." Articolo 21, paragrafo 2 (Pagina CE/DZ/it 19) Anziche': "2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono ..." leggasi: "2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono ..." Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), secondo comma (Pagina CE/DZ/it 24) Anziche': "Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi ..." leggasi: "Il Comitato di associazione puo' adottare qualsiasi ..." Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Bruxelles Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria", dall'altra, CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e dell'Algeria; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalita' organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilita' nella regione; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonche' allo sviluppo sociale del paese; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti; - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative; - promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonche' tra quest'ultima e la Comunita' e i suoi Stati membri; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse; b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea; d) promuovere iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. L'Algeria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 La Comunita' e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 4. Ai prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. La Comunita' e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'altra parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. La Comunita' e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. L'Algeria abolisce entro il 1 gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1 gennaio 2002. Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi piu' brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 2002. 2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga ornnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1 gennaio 2002.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto Comunitario alle isole Canarie.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e dell'Algeria menzionati nel presente accordo.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Ciascuna parte informa immediatamente il Comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al Comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti: - sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia; - sulle risultanze definitive dell'inchiesta. Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgera' l'inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito. Ciascuna parte trasmette inoltre al Comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell'applicazione delle misure stesse. 3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell'inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo. 6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest'ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l'altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del Comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte di cui e' originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia puo' adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equi- valente o ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un pro- dotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficolta' per la parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 1. Nel caso in cui la Comunita' o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficolta' di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte. Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c) del presente articolo, il piu' rapidamente possibile, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma e' soggetta alle seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 22, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate. c) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preventivo, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 Impegni reciproci 1. La Comunita' europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS". 2. La Comunita' europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunita' europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS. 3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtu' di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, ne' alle misure adottate in applicazione ditale accordo ne' agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione piu' favorita allegato dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri al GATS. 4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunita' europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31-33.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 Prestazione transfrontaliera di servizi L'Algeria concede ai prestatori Comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' di paesi terzi.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 Presenza commerciale 1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le societa' di paesi terzi. b) L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di societa' di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 Presenza temporanea di persone fisiche 1. Una societa' Comunitaria o una societa' algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purche' si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste societa' e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto. 2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "societa'", si intendono le "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c), purche' la societa' sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una societa' che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la societa' oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtu' dei poteri loro conferiti; b) dipendenti di una societa' in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della societa'. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la societa', un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso una societa' sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la societa' in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una societa' (filiale, consociata) di questa societa' che svolge effettivamente attivita' economiche simili sul territorio dell'altra parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunita' di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una societa' algerina o una societa' Comunitaria rispettivamente nella Comunita' o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che; - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della societa' in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 Trasporti 1. Le disposizioni degli articoli 30-33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna parte autorizza le societa' dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, ma non sono limitate a: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della societa' e l'assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo; f) la rappresentanza delle societa', l'organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico. 3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le societa' di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o societa' dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo. 6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 Normativa interna 1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull'accesso dei paesi terzi ai loro mercati. 2. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico. di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. 4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso. 5. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici. 6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purche' non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 2.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra; b) per "societa' Comunitaria" o "societa' algerina" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sui territorio della Comunita' o dell'Algeria. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o dell'Algeria viene considerata una societa' Comunitaria o algerina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria; c) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima; d) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza personalita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; e) per "stabilimento", si intende la facolta' delle societa' Comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attivita' economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunita'; f) per "attivita'" si intendono quelle economiche; g) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino dell'Algeria" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunita' e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 Disposizioni generali 1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attivita' delle loro societa' piu' restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione piu' favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V. Il Consiglio di associazione tiene conto altresi' dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attivita' in questione. L'obiettivo di cui sopra e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per societa' costituite ai sensi della legislazione vigente, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione ditali misure.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Algeria: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante: - nell'intero territorio della Comunita', o in una sua parte sostanziale, - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale. 2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalita' di cui all'allegato 5 del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunita' o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 e' esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Le parti si impegnano a adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Obiettivi 1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo. 2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria. 3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine. 3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione. 4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa; f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 Cooperazione regionale Affinche' il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all'integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare: a) l'integrazione economica; b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; c) l'ambiente; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) l'istruzione, l'insegnamento e la formazione; f) le questioni culturali; g) le questioni doganali; h) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge di: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle parti, in particolare attraverso: - l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi; - la partecipazione dell'Algeria alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca dell'Algeria; c) incentivare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica; d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 Ambiente 1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualita' dell'ambiente e tutelare la salute delle persone. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - questioni connesse alla desertificazione; - gestione razionale delle risorse idriche; - salinizzazione; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; - uso ottimale dell'energia e dei trasporti; - impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; - gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici; - gestione integrata delle zone sensibili; - controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino; - uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; - assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversita'.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria; b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata; c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare); d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione; f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitivita' dei prodotti in previsione della zona di libero scambio; h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare: a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilita' d'investimento e a fornire informazioni in merito; b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Normalizzazione e valutazione della conformita' La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformita'. Si cerchera' in particolare di: - favorire l'uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformita'; - potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformita' e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori; - promuovere la cooperazione per la gestione della qualita'; - fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualita' e proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Ravvicinamento delle legislazioni Si collaborera' per ravvicinare le legislazioni dell'Algeria e della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Servizi finanziari La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari. Si prevedono in particolare: - scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonche' azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese; - un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Agricoltura e pesca La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessita', i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Si promuoveranno in particolare: - le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione; - la sicurezza alimentare; - lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche connesse; - le pratiche rispettose dell'ambiente nel settore dell'agricoltura e della pesca; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali; - i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'industria agroalimentare; - l'assistenza e la formazione tecniche; - l'armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari; - la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale; - la privatizzazione; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche; - i programmi di ricerca.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Trasporti Le parti collaborano al fine di: - sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci; - definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunita'. La cooperazione riguarda in particolare: - il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito; - la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti; - la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonche' dei dispositivi di ausilio alla navigazione; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo; - l'assistenza tecnica e la formazione
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Telecomunicazioni e Societa' dell'informazione La cooperazione in questo settore prevede in particolare: - un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle tecnologie piu' sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione; - la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; - la possibilita' per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' specifiche gia' stabilite; - l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici della Comunita' e dell'Algeria; - l'assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Energia e miniere La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi: a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attivita' in questi settori e promuovere gli investimenti; b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell'economia di mercato e ad affrontare la concorrenza; c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell'energia e delle miniere. La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali: - adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attivita' dei settori energetico e minerario alle regole dell'economia di mercato mediante un'assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario; - sviluppo del partenariato a fini di: - prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi - produzione dell'elettricita' - distribuzione dei prodotti petroliferi - fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici - sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario - sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricita'; - sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea; - creazione di banche dati nei settori dell'energia e delle miniere; - sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell'energia e delle miniere; - ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; - promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell'energia e delle miniere.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Turismo e artigianato La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a: - intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato; - intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato; - favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo; - promuovere il turismo giovanile; - aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonche' a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici; - sostenere la privatizzazione.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita' e dell'Algeria. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 Cooperazione nel settore statistico Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore e' l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilita' e l'utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l'altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonche', piu' in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali: a) scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori; b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; e) riforme istituzionali; f) assistenza tecnica; g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori; h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Considerate le specificita' dell'economia algerina, le parti definiscono le modalita' e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell'economia di questo paese e agevolare l'instaurazione della zona di libero scambio. Si istituira', a norma dell'articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalita' di attuazione della cooperazione economica. Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell'ambito del dispositivo suddetto.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalita' algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attivita' professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalita' algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita' 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Algeria e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione eirregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite; d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini dell'Algeria e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorita' al rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; b) reinserire le persone rimpatriate perche' in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato; c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunita'; d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore; e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza; h) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; i) promuovere il dialogo socioprofessionale; j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale; k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari; l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali; m) migliorare il sistema di formazione professionale.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale. Si puntera' pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture. Si sosterranno in particolare le attivita' congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani. La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori: - traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d'arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di: a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale; b) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale; c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato; d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinche' mettano in comune l'esperienza e i mezzi di cui dispongono.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalita' adeguate e con le risorse finanziarie richieste. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalita' in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti piu' adatti. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale; - ammodernamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria; - accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' e l'Algeria individueranno gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell'economia algerina.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e l'Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Circolazione delle persone Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalita' per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del presente articolo.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: - l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunita', dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione; - l'Algeria e gli Stati membri della Comunita' forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalita' pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc. 3. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Cooperazione giuridica e giudiziaria 1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo. 2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti. 3. La cooperazione giudiziaria civile riguardera' in particolare: - il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; - gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile. 4. La cooperazione giudiziaria penale mirera' a: - rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione; - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle liberta' individuali, la lotta contro la criminalita' organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. 5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata 1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; traffico di beni culturali. Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate. 2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure di prevenzione.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco 1. Le parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. La cooperazione prevede: a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonche' degli esponenti del settore giudiziario; b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle gia' esistenti;
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Lotta contro il razzismo e la xenofobia Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio. Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione. In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilita' delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Lotta contro la droga e la tossicomania 1. La cooperazione intende: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in particolare: a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali competenti; d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 Lotta contro il terrorismo Le parti decidono di collaborare, in conformita' delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: - nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 Lotta contro la corruzione 1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali: - adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione. 2. Si fornira' inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalita'.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione si riunisce nella Comunita' o in Algeria.
Accordo - art. 97
ARTICOLO 97 Il Comitato di associazione e' abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
Accordo - art. 98
ARTICOLO 98 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo.
Accordo - art. 99
ARTICOLO 99 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e la controparte algerina.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 1. Ciascuna delle parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti e' tenuta a adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 102
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)