LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare e domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'alta autorita' in conformita' del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo 7 - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Protocollo 7 - art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza' nell'ambito del presente accordo: a) possa pregiudicare la sovranita' dell'Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere. 3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorita' richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo 7 - art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'. 3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'. 4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata.
Protocollo 7 - art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.
Protocollo 7 - art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo 7 - art. 13
ARTICOLO 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali dell'Algeria e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comumita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 7 - art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono Stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Algeria; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare a Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.
Atto Finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBUCA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZLA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria", dall'altra, riuniti a Valenza il 22/04/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI: l'accordo, gli allegati 1-6: ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 ALLEGATO 5 Modalita' di applicazione dell'articolo 41 ALLEGATO 6 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale e i protocolli nn. 1-7: Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti agricoli originari dell'Algeria Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile l'importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Co- munita' Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti della pesca origina- ri dell'Algeria Protocollo n. 4 relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunita' Protocollo n. 5 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunita' Protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "pro- dotti originari" e ai metodi di cooperazione ammi- nistrativa Protocollo n. 7 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. I plenipotenziari degli Stati membri, della Comonita' e dell'Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale: DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 41 dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia) DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunita' europea e la Turchia Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue. Per la Repubblica Italiana Per la Comunita' europea Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how". Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone Le Parti valuteranno l'opportunita' di negoziare accordi sull'invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo Le Parti dichiarano che il concetto di "cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle Parti" sara' precisato nel quadro degli accordi di cui all'articolo 84, paragrafo 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo 1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 104 si intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 104, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie. Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo Nel presente accordo si e' tenuto dei vantaggi che comportano per l'Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunita' europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto l'Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia. Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC La Comunita' europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell'Algeria all'OMC e decidono di fornire tutta l'assistenza necessaria a tal fine. Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 41 dell'accordo La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1 dell'accordo, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato. Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui all'articolo 84 paragrafo 1, primo trattino del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunita'. Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia) Le disposizioni dell'articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonche' qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione. DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo Ritenendo che l'incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell'accordo di associazione, l'Algeria invita la Comunita' e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell'ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All'occorrenza, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunita' europea e la Turchia L'Algeria prende atto della "Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia". Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall'esistenza di un'unione doganale tra le Parti, l'Algeria la esaminera' al momento opportuno. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo L'Algeria applichera' la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell'Unione europea. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo L'Algeria giudica l'abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.
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