LEGGE 29 luglio 2004, n. 219
7302 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera,aghi, cuori,tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti,cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, da 7305 a 7306 Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307 Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712) composti di piu' parti Fornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate)di ghisa ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315 Catene anti- sdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401 Metalline cuprifere, rame da cementazione (precipitato di rame) Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
7402 Rame non raffinato, anodi di rame per affinazione elettrolitica Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
7403 Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:
- rame raffinato Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame
7404 Cascami e avanzi di rame Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
7405 Leghe madri di rame Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 75 Nichel e lavori di nichel, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503 Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel, nichel greggio, cascami e rottami di nichel Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601 Alluminio greggio Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Articolo 2 -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio
7602 Cascami o rottami di alluminio Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex 7616 Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio Fabbricazione in cui -il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirare, di alluminio, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 77 Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA
ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo d'opera
- altri Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802 Cascami ed avanzi di piombo Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 79 Zinco e lavori di zinco, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902 Cascami ed avanzi di zinco Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 80 Stagno e lavori di stagno, fatta eccezione per Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007 Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
Capitolo 81 Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie.
- Altri metalli comuni, lavorati, lavori di queste materie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex capitolo 82 oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni, parti di questi oggetti di metalli comuni, fatta eccezione per. Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purche' il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8207 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiera per trafilare o estrudere i metalli, nonche' gli utensili di perforazione o di sondaggio Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208 Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto -il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex 8302 Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purche' il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306 Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, fatta eccezione per Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401 Elementi combustibili nucleari Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto (Norma applicabile fino al 31 dicembre 2005) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamen- te acqua calda e vapore a bassa pressione, caldaie dette "ad acqua surriscaldata" Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404 Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 8403 o 8404 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8411 Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412 Altri motori e macchine motrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8413 Pompe volumetriche rotative Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e simili, per usi industriali Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415 Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidita', compresi quelli nei quali il grado igrometrico non e' regolabile separatamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418 Frigoriferi, congelatori- conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie, pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419 Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
8420 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8425 to 8428 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe,spianatrici pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici- spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
- rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430 Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamanto, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447 Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440, mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire, aghi per macchine per cucire:
- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, -il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono gia' prodotti originari
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466 Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio ed accessori delle voci da 8456 a 8466 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Accordo Protocollo n. 4-Allegato II
da 8469 a 8472 Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati,duplicatori, cucitrici meccaniche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480 Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme, modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482 Cuscinetti a sfere od a rulli Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484 Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili, giunti di tenuta stagna meccanici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485 Parti di macchine o di apparecchi non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85 Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - entro il suddetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504 Unita' di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche, amplificatori elettrici ad audiofrequenza apparecchi elettrici di amplificazione del suono Fabbricazione: - in cui il valore tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521 Apparecchi per la videoregistra -zione o la videoriproduzione anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522 Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524 Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:
- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre video- camere Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526 Apparecchi di radiorilevamento e di valore di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Fabbricazione: - in cui il tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, o la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528.
- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536 Apparecchi per l'interruzione,il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541 Diodi,transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali),ed altri conduttori isolati per l'elettricita' (anche laccati ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione,cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco od fabbrica del prodotto
8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546 Isolatori per l'elettricita', di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso, parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate ne' comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, fatta eccezione per. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608 Materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori fatta eccezione per. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi nei porti o negli aeroporti, per trasporto di merci su brevi distanze, carrelli- trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini laterali ("side car"):
- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:
- non superiore a 50 cm3 Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- superiore a 50 cm3 Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712 Biciclette senza cuscinetti a sfere Fabbricazione: a partire da materiali non classificati nella voce 8714 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715 Carrozzina, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo, altri veicoli non automobili, parti di queste macchine o apparecchi, Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88 Navigazione aerea o spaziale, fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804 Paracaduti a motore ("rotochute") Fabbricazione a partire da voce, materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805 Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei, apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili;apparecchi al suolo di allenamento al volo, Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89 Navi, battelli ed altri natanti Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico- chirurgici, fatta eccezione per. Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544, materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto),prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004 Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005 Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006 Apparecchi fotografici, apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007 Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011 Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefoto- micrografia o la microproiezione Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014 Altri strumenti ed apparecchi di navigazione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016 Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio metri, micrometri, noni e calibri) non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9018 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'adontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonche' gli apparecchi per controlli oftalmici:
- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli "altri materiali" della voce doganale 9018 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019 Apparecchi di meccanoterapia, apparecchi per massaggio, apparecchi di psicotecnica, apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce del diversa da quella prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % prezzo franco fabbrica del prodotto
9020 Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024 Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticita' o di altre proprieta' meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026 Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i contatori per la loro taratura
- Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % prezzo franco fabbrica del prodotto
9029 Altri contatori [per esempio contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri) pedometri]; indicatori di velocita' e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015, stroboscopi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031 Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo, proiettori di profili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033 Parti ed accessori non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex capitolo 91 Orologeria, fatta eccezione per: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105 Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
9109 Movimenti di orologeria, completi e montati Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo del prodotto
9110 Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria Fabbricazione - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111 Casse per orologi e loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di cui il valore di materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo del prodotto
9112 Casse, gabbie e simili, orologeria e loro parti Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materia- li utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
- Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92 Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93 Armi e munizioni, Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 94 Mobili, mobili medico-chirurgici oggetti letterecci e simili,apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate fatta eccezione per: Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403 Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto or Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purche': Fabbricazione in in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
- il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - tutti gli altri materiali utilizzati siano gia' originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403
9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitaria, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406 Costruzioni prefabbricate Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport, loro parti ed accessori, fatta eccezione per. Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
9503 Altri giocattoli, modelli per il divertimento, anche animati, puzzle di ogni specie Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506 Mazze da golf e loro parti Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di mazze da golf
ex capitolo 96 Lavori diversi, fatta eccezione per Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex 9601 ed ex 9602 Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603 Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo),scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento L'assortimento puo' tuttavia incorporare articoli non originari, purche' il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di bottoni Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608 Penne a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose, penne stilografiche ed altre penne,stili per duplicatori, portamine, portapenne, portamatite ed oggetti simili, parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609. Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Fabbricazione in cui - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613 Accendini piezoelettrici Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese le teste di pipe Fabbricazione a partire da sbozzi
Capitolo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichita' Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Accordo Protocollo n. 4-Allegato III
ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1 1 Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/mq Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici 2 Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo NOTE 1 Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato 2 Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta 3 Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato, PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni PRESENTO i seguenti documenti giustificativ(1) M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra, CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci (Fatto a , addi') (firma) ---------------------------- (1) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc
Accordo Protocollo n. 4-Allegato IV
ALLEGATO IV Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2) (3) (Luogo e data) (4) (Firma dell'esportatore, si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
Accordo Protocollo n. 5-art. 1
PROTOCOLLO N 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni a) "legislazione doganale" le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, b) "autorita' richiedente" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, d) "dati personali" tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile, e) "operazione che viola la legislazione doganale" tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Accordo Protocollo n. 5-art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione 2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita' 3 L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo
Accordo Protocollo n. 5-art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione 2 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci, b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci 3 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale, b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale, c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale, d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale
Accordo Protocollo n. 5-art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti - attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente, - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale, - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale, - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale, - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale
Accordo Protocollo n. 5-art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti o - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima
Accordo Protocollo n. 5-art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domanda di assistenza 1 Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto 2 Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni a) l'"autorita' richiedente", b) la misura richiesta, c) l'oggetto e il motivo della domanda, d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione, e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine, f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte 3 Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1 4 Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento, nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative
Accordo Protocollo n. 5-art. 7
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1 Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata qualora questa non possa agire autonomamente 2 Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata 3 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo 4 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima
Accordo Protocollo n. 5-art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1 L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente 2 Tale informazione puo' essere computerizzata 3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima
Accordo Protocollo n. 5-art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1 L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo a) possa pregiudicare la sovranita' della Croazia o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale 2 L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere 3 Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda 4 Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente
Accordo Protocollo n. 5-art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1 Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie 2 I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita' 3 L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata 4 Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'
Accordo Protocollo n. 5-art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato
Accordo Protocollo n. 5-art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi
Accordo Protocollo n. 5-art. 13
ARTICOLO 13 Esecuzione 1 L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie 2 Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo
Accordo Protocollo n. 5-art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1 Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali, - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunita' 2 Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo 3 Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
Accordo Protocollo n. 6-art. 1
PROTOCOLLO N 6 IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI ARTICOLO 1 Obiettivi Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni
Accordo Protocollo n. 6-art. 2
ARTICOLO 2 Campo d'applicazione 1 La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terresti, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture 2 A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo, - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale, - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale sociale e tecnica, - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali, - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture 3 Il trasporto per vie navigabili interne e' disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II
Accordo Protocollo n. 6-art. 3
ARTICOLO 3 Definizioni Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni a) traffico comunitario di transito trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore stabilito nella Comunita', b) traffico di transito della Croazia trasporto di merci in ansito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia, c) trasporto combinato trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada - fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure - in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
Accordo Protocollo n. 6-art. 4
ARTICOLO 4 Disposizione generale Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII
Accordo Protocollo n. 6-art. 5
ARTICOLO 5 Programmazione Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e la Croazia Tale rete si colleghera' alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sara' compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunita' I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformita' dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi La valutazione consentira' di stabilire le priorita' nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di progetti su tale rete
Accordo Protocollo n. 6-art. 6
ARTICOLO 6 Aspetti finanziari 1 La Comunita' europea contribuira' finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari 2 Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati
Accordo Protocollo n. 6-art. 7
ARTICOLO 7 Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente
Accordo Protocollo n. 6-art. 8
ARTICOLO 8 Aspetti particolari in materia di infrastrutture Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti
Accordo Protocollo n. 6-art. 9
ARTICOLO 9 Misure di sostegno Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato Dette misure mirano a - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato, - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere) - migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e in particolare - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttivita', - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato, - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico, - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso
Accordo Protocollo n. 6-art. 10
ARTICOLO 10 Ruolo delle ferrovie Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di - intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di trasporto, - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta dell'utente, - preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'acquis comunitario in materia di sviluppo del settore ferroviario
Accordo Protocollo n. 6-art. 11
ARTICOLO 11 Disposizioni generali 1 Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991 Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunita' e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo 2 Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunita'. 3 In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995 Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base ai principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunita' europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un' effettiva non discriminazione, b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea Il metodo di calcolo e le modalita' dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformita' degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9 4 Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai sensi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi 5 Qualora la Comunita' europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare su territorio comunitario Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie 6 Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Croazia Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte
Accordo Protocollo n. 6-art. 12
ARTICOLO 12 Accesso al mercato Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne - soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia, - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocita'
Accordo Protocollo n. 6-art. 13
ARTICOLO 13 Imposte, pedaggi ed altri oneri 1 Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori 2 Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il Libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono 3 In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunita' europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo 4 Fintantoche' non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.
Accordo Protocollo n. 6-art. 14
ARTICOLO 14 Pesi e dimensioni 1 La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5 Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse 2 La Croazia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative
Accordo Protocollo n. 6-art. 15
ARTICOLO 15 Ambiente 1 Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione 2 Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni 3 Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi
Accordo Protocollo n. 6-art. 16
ARTICOLO 16 Aspetti sociali 1 La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose 2 La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore 3 Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale 4 Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento
Accordo Protocollo n. 6-art. 17
ARTICOLO 17 Disposizioni relative al traffico 1 Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica) 2 In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale 3 Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose 4 Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze
Accordo Protocollo n. 6-art. 18
ARTICOLO 18 Semplificazione delle formalita' 1 Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito 2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci 3 Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine
Accordo Protocollo n. 6-art. 19
ARTICOLO 19 Estensione del campo d'applicazione Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte
Accordo Protocollo n. 6-art. 20
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