LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Type Legge
Publication 2004-08-23
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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104.I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

105.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

106.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 45.

107.Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano.

108.I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

109.Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalita' di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

110.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria.

111.Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.

112.Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

113.All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta".

114.All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo.

115.Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilita' derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti con le medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

116.Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei compiti assegnati al Ministero delle attivita' produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, gia' appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

117.All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

120.All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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