DECRETO 16 luglio 2004, n. 250
1.Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 26
Vincoli sui progetti finanziabili
1.Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attivita' di fruizione di beni pubblici statali, sia attivita' di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresi', esclusi i progetti nel settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilita' non dimostri il possesso del requisito dell'innovativita'.
2.Sono esclusi i progetti presentati da societa' di servizi che prevedono attivita' rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti.
Nota all'art. 26: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 27
Spese di investimento ammissibili
2.La spesa per lo studio di fattibilita' e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
3.Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.
Art. 28
Spese di gestione ammissibili
1.Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.
Art. 29
Documentazione da allegare alla domanda
1.Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all'articolo 24.
2.Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Nota all'art. 29: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302.
Capo IV Misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura
Art. 30
Requisiti dei beneficiari
2.Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 31
Vincoli sui progetti finanziabili
Art. 32
Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
2.L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
3.Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
4.Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
5.Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Nota all'art. 32: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 33
Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione
2.La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
3.La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4.Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
5.Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Nota all'art. 33: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 34
Documentazione da allegare alla domanda
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24.
Capo V Misure in favore delle cooperative sociali
Art. 35
Vincoli sui soggetti beneficiari
1.Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4.Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
5.Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
6.I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e' il seguente: «Art. 2 (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4».
Art. 36
Vincoli sui progetti finanziabili
1.Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attivita' di carattere sociosanitario.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 16.
Art. 37
Spese di investimento ammissibili
2.La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento.
3.L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4.Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.
6.Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti e', inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno.
7.Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.
Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.
Art. 38
Spese di gestione ammissibili
1.Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.
2.Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
Art. 39
Documentazione da allegare alla domanda
2.Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacita' di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacita', a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonche' agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita', redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.
3.Nel caso di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24. - Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.
Capo VI Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 40
Disposizioni transitorie
1.Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 41
Abrogazioni
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile.
Note all'art. 41: - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, abrogato dal presente regolamento concerne: «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile». - Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, abrogato dal presente regolamento, reca: «Definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile». - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, abrogato dal presente regolamento, concerne: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile».
Art. 42
Norma finale
1.Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 100
Note all'art. 42: - Il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e' riportato in nota all'art. 2. - Il riferimento alla raccomandazione della Commissione 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, e' riportato in nota all'art. 2.
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Normattiva
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