DECRETO 1 dicembre 2004, n. 329

Type Decreto
Publication 2004-12-01
Ultimo aggiornamento 2005-01-28
State In force
Source Normattiva
articles 16
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1.La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

2.Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.

3.Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4.Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che puo' essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

5.La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.

6.La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.

7.La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrita' della struttura.

Nota all'art. 12: - Per i riferimenti del d.P.R. 25 aprile 1955, n. 547, vedasi le note alle premesse;

Art. 13

Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche

Art. 14

Riparazione e modifiche

1.La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.

3.La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformita' in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.

Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, «Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario;

Art. 15

Norme transitorie

1.Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

2.Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.

3.Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.

4.Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.

5.Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione gia' commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente.

6.Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformita' prevista dal citato decreto.

7.In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.

Note all'art. 15: - Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14; - Per il riferimento al testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si veda la nota all'art. 1;

Art. 16

Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

1.L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla riqualificazione periodica.

3.A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.

Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 1, foglio n. 12

Nota all'art. 16: - Per il riferimento al testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14.

Allegato A

Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico

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