LEGGE 10 febbraio 2005, n. 23
ARTICOLO 49. Recesso volontario Ogni Parte Contraente puo' in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite . Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50. Esclusione Se il Consiglio considera che un Membro ha commesso un'infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, ed e' inoltre d'avviso che tale inadempienza intralcia seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, questo Membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del caffe', e, se e' Parte Contraente, di essere Parte dell'Accordo.
Accordo-art. 51
Articolo 51. Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione. 1) In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate dal Membro che recede o e' escluso, il quale e' peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia qualora si tratti di una Parte contraente che non e' in grado di accettare un emendamento e che , di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2) dell'Articolo 53, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo. 2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.
Accordo-art. 52
Articolo 52. Durata, cessazione o rescissione 1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni fino al 30 settembre 2007, a meno che non sia prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo. 2) Il Consiglio ha facolta', con una decisione adottata a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, di decidere di prorogare il presente Accordo oltre il 30 settembre 2007 per uno o piu' periodi successivi, in modo da non eccedere sei anni in totale. Il Membro che non accetta tale proroga del presente Accordo, ne informa per iscritto il Consiglio ed il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite prima dell'inizio del periodo di proroga e cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dallo inizio del periodo di proroga. 3) Il Consiglio, con una decisione adottata deliberando a maggioranza dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita di due terzi del totale dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La rescissione ha effetto alla data decisa dal Consiglio. 4) Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento necessario nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilita' e disporre degli averi. 5) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla durata e/o alla rescissione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformita' al presente Articolo, sara' debitamente trasmessa dal Consiglio al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Emendamenti 1) Il Consiglio, puo' con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, raccomandare alle Parti Contraenti un emendamento al presente Accordo. L' emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto notifiche di accettazione dalle Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri esportatori che detengono come minimo il 75 per cento dei voti dei Membri esportatori, e da Parti contraenti che rappresentano almeno il 70% dei Membri importatori che detengono come minimo il 75% dei voti dei Membri importatori. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti contraenti notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore non sono soddisfatte, l'emendamento deve intendersi ritirato. 2) Se una Parte contraente , o un territorio che e' Membro o che fa parte di un gruppo Membro, non ha notificato o fatto notificare la sua accettazione di un emendamento nel termine fissato a tal fine dal Consiglio , tale Parte contraente o tale territorio cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore. 3) Il Consiglio notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni emendamento divulgato alle Parti Contraenti in forza del presente Articolo.
Accordo-art. 54
Articolo 54. Disposizioni supplementari e transitorie. Le seguenti disposizioni si applicano all'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' come prorogato. a) Tutte le misure adottate ai sensi dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato, che sono in vigore alla data del 30 settembre 2001 e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade in tale data, rimangono in vigore, a meno che esse non siano modificate dalle norme del presente Accordo; e b) tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere durante l'annata caffearia 2000/01 ai fini della loro applicazione nell'annata caffearia 2001/02 sono adottate durante l'annata caffearia 2000/01; esse sono applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55. Testi autentici dell'Accordo I testi del presente Accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I Fattori di conversione per il caffe' torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile come definito nell'accordo internazionale del 1994 sul caffe'. Caffe' torrefatto Per moltiplicare l'equivalente di caffe' torrefatto rispetto al caffe' verde, moltiplicare il peso netto del caffe' torrefatto per 1,19. Caffe' decaffeinato Per ottenere l'equivalente di caffe' decaffeinato rispetto al caffe' verde , moltiplicare il peso netto del caffe' decaffeinato in forma verde, torrefatta o solubile per 1,00, 1,19 o 2,6 rispettivamente. Caffe' liquido Per ottenere l'equivalente di caffe' liquido rispetto al caffe' verde , moltiplicare per 2,6 il peso netto dei solidi disidratati di caffe' contenuti nel caffe' liquido. Caffe' solubile Per ottenere l'equivalente di caffe' solubile rispetto al caffe' verde, moltiplicare il peso netto del caffe' solubile per 2,6.
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