LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
Ultimo aggiornamento 2005-04-21
State In force
Source Normattiva
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Articolo I-53 Principi finanziari e di bilancio 1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III. 2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. 3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412. 4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che da' fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima. 5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55. 6. Il bilancio e' eseguito in conformita' del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinche' gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. 7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attivita' illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Trattato-art. 54

Articolo I-54 Risorse proprie dell'Unione 1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. 2. Il bilancio dell'Unione e' finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto e' possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui cio' e' previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 55

Articolo I-55 Quadro finanziario pluriennale 1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402. 2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. 3. Il bilancio annuale dell'Unione e' stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale. 4. Il Consiglio europeo puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

Trattato-art. 56

Articolo I-56 Bilancio dell'Unione La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

Trattato-art. 57

Articolo I-57 L'Unione e l'ambiente circostante 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperita' e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione puo' concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilita' di condurre azioni in comune. La loro attuazione e' oggetto di una concertazione periodica.

Trattato-art. 58

Articolo I-58 Criteri di ammissibilita' e procedura di adesione all'Unione 1. L'Unione e' aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente. 2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalita' dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Trattato-art. 59

Articolo I-59 Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione 1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e puo' rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche. In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2. Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Trattato-art. 60

Articolo I-60 Recesso dall'Unione 1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso e' concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimita' di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa ne' alle deliberazioni ne' alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta e' oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

Trattato-art. 61

PREAMBOLO I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre piu' stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignita' umana, della liberta', dell'uguaglianza e della solidarieta'; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversita' delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonche' dell'identita' nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonche' la liberta' di stabilimento. A tal fine e' necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della societa', del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti piu' visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarieta', i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonche' dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sara' interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorita' del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilita' del praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilita' e doveri nei confronti degli altri come pure della comunita' umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi enunciati in appresso. Articolo II-61 Dignita' umana La dignita' umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Trattato-art. 62

Articolo II-62 Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte, ne' giustiziato.

Trattato-art. 63

Articolo II-63 Diritto all'integrita' della persona 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge, b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Trattato-art. 64

Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Trattato-art. 65

Articolo II-65 Proibizione della schiavitu' e del lavoro forzato 1. Nessuno puo' essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu'. 2. Nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E' proibita la tratta degli esseri umani.

Trattato-art. 66

Articolo II-66 Diritto alla liberta' e alla sicurezza Ogni persona ha diritto alla liberta' e alla sicurezza.

Trattato-art. 67

Articolo II-67 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Trattato-art. 68

Articolo II-68 Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealta', per finalita' determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole e' soggetto al controllo di un'autorita' indipendente.

Trattato-art. 69

Articolo II-69 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Trattato-art. 70

Articolo II-70 Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la liberta' di cambiare religione o convinzione, cosi' come la liberta' di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza e' riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Trattato-art. 71

Articolo II-71 Liberta' di espressione e d'informazione 1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La liberta' dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Trattato-art. 72

Articolo II-72 Liberta' di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volonta' politica dei cittadini dell'Unione.

Trattato-art. 73

Articolo II-73 Liberta' delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La liberta' accademica e' rispettata.

Trattato-art. 74

Articolo II-74 Diritto all'istruzione 1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facolta' di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La liberta' di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, cosi' come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Trattato-art. 75

Articolo II-75 Liberta' professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la liberta' di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Trattato-art. 76

Articolo II-76 Liberta' d'impresa E' riconosciuta la liberta' d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Trattato-art. 77

Articolo II-77 Diritto di proprieta' 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprieta' dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredita'. Nessuna persona puo' essere privata della proprieta' se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennita' per la perdita della stessa. L'uso dei beni puo' essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprieta' intellettuale e' protetta.

Trattato-art. 78

Articolo II-78 Diritto di asilo Il diritto di asilo e' garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Trattato-art. 79

Articolo II-79 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno puo' essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Trattato-art. 80

Articolo II-80 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Trattato-art. 81

Articolo II-81 Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, e' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.

Trattato-art. 82

Articolo II-82 Diversita' culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversita' culturale, religiosa e linguistica.

Trattato-art. 83

Articolo II-83 Parita' tra donne e uomini La parita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Trattato-art. 84

Articolo II-84 Diritti del minore 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro eta' e della loro maturita'. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorita' pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora cio' sia contrario al suo interesse.

Trattato-art. 85

Articolo II-85 Diritti degli anziani L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Trattato-art. 86

Articolo II-86 Inserimento delle persone con disabilita' L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilita' di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunita'.

Trattato-art. 87

Articolo II-87 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Trattato-art. 88

Articolo II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Trattato-art. 89

Articolo II-89 Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Trattato-art. 90

Articolo II-90 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Trattato-art. 91

Articolo II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Trattato-art. 92

Articolo II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile e' vietato. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro non puo' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme piu' favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro eta' ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Trattato-art. 93

Articolo II-93 Vita familiare e vita professionale 1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Trattato-art. 94

Articolo II-94 Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternita', la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la poverta', l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Trattato-art. 95

Articolo II-95 Protezione della salute Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Trattato-art. 96

Articolo II-96 Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Trattato-art. 97

Articolo II-97 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualita' devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Trattato-art. 98

Articolo II-98 Protezione dei consumatori Nelle politiche dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Trattato-art. 99

Articolo II-99 Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Trattato-art. 100

Articolo II-100 Diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Trattato-art. 101

Articolo II-101 Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona puo' rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Trattato-art. 102

Articolo II-102 Diritto d'accesso ai documenti Ogni cittadino dell'Unione nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Trattato-art. 103

Articolo II-103 Mediatore europeo Ogni cittadino dell'Unione nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Trattato-art. 104

Articolo II-104 Diritto di petizione Ogni cittadino dell'Unione nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Trattato-art. 105

Articolo II-105 Liberta' di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La liberta' di circolazione e di soggiorno puo' essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Trattato-art. 106

Articolo II-106 Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Trattato-art. 107

Articolo II-107 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facolta' di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti e' concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora cio' sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Trattato-art. 108

Articolo II-108 Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato e' considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa e' garantito ad ogni imputato.

Trattato-art. 109

Articolo II-109 Principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e delle pene 1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Trattato-art. 110

Articolo II-110 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno puo' essere perseguito o condannato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Trattato-art. 111

Articolo II-111 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarieta', come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di la' delle competenze dell'Unione, ne' introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, ne' modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Trattato-art. 112

Articolo II-112 Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e liberta'. Nel rispetto del principio di proporzionalita', possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalita' di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione piu' estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorche' essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalita' di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

Trattato-art. 113

Articolo II-113 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Trattato-art. 114

Articolo II-114 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri a distruggere diritti o liberta' riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Trattato-art. 115

Articolo III-115 L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Trattato-art. 116

Articolo III-116 Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parita' tra donne e uomini.

Trattato-art. 117

Articolo III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Trattato-art. 118

Articolo III-118 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale.

Trattato-art. 119

Articolo III-119 Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Trattato-art. 120

Articolo III-120 Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Trattato-art. 121

Articolo III-121 Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

Trattato-art. 122

Articolo III-122 Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinche' tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Trattato-art. 123

Articolo III-123 La legge o legge quadro europea puo' disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalita' quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

Trattato-art. 124

Articolo III-124 1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. 2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea puo' stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Trattato-art. 125

Articolo III-125 1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure a tal fine. 2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identita', ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 126

Articolo III-126 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalita' di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalita' possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Trattato-art. 127

Articolo III-127 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c). Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela. Una legge europea del Consiglio puo' stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 128

Articolo III-128 Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtu' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.

Trattato-art. 129

Articolo III-129 La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Trattato-art. 130

Articolo III-130 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e' assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati. 4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovra' essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e puo' proporre le misure appropriate. Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Trattato-art. 131

Articolo III-131 Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro puo' essere indotto a prendere nell'eventualita' di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Trattato-art. 132

Articolo III-132 Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

Trattato-art. 133

Articolo III-133 1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione. 2. E' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita' tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita' pubblica: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivita' di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali, d) di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. 4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Trattato-art. 134

Articolo III-134 La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita dall'articolo III-133. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea mira in particolare a: a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Trattato-art. 135

Articolo III-135 Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Trattato-art. 136

Articolo III-136 1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. 2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, puo' chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, oppure b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

Trattato-art. 137

Articolo III-137 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attivita' autonome e di esercitarle, nonche' di costituire e gestire imprese, in particolare societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.

Trattato-art. 138

Articolo III-138 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberta' di stabilimento in una determinata attivita'. E' adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu' del paragrafo 1, in particolare: a) trattando, in generale, con precedenza le attivita' per le quali la liberta' di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi, b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attivita' interessate, c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta' di stabilimento, d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attivita' autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita' di cui trattasi, e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta' fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2, f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta' di stabilimento in ogni ramo di attivita' considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime, g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi, h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Trattato-art. 139

Articolo III-139 La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Trattato-art. 140

Articolo III-140 1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtu' della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Trattato-art. 141

Articolo III-141 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attivita' autonome e l'esercizio di queste. E' intesa: a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni e' subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

Trattato-art. 142

Articolo III-142 Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per "societa'" si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.

Trattato-art. 143

Articolo III-143 Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Trattato-art. 144

Articolo III-144 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. La legge o legge quadro europea puo' estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Trattato-art. 145

Articolo III-145 Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare: a) attivita' di carattere industriale, b) attivita' di carattere commerciale, c) attivita' artigiane, d) attivita' delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Trattato-art. 146

Articolo III-146 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, e' regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Trattato-art. 147

Articolo III-147 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. E adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Trattato-art. 148

Articolo III-148 Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtu' della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando cio' sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Trattato-art. 149

Articolo III-149 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalita' o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.

Trattato-art. 150

Articolo III-150 Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

Trattato-art. 151

Articolo III-151 1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi. 2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. 3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalita' di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. 4. 1 dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune. 6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira: a) alla necessita' di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi, b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avra' per effetto di accrescere la competitivita' delle imprese, c) alla necessita' di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti; d) alla necessita' di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

Trattato-art. 152

Articolo III-152 Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Trattato-art. 153

Articolo III-153 Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Trattato-art. 154

Articolo III-154 L'articolo III-135 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Trattato-art. 155

Articolo III-155 1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresi' ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, e' opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

Trattato-art. 156

Articolo III-156 Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.

Trattato-art. 157

Articolo III-157 1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtu' delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data e' il 31 dicembre 1999. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprieta' immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Trattato-art. 158

Articolo III-158 1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilita' di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione. 3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156. 4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio puo' adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o piu' paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimita' su richiesta di uno Stato membro.

Trattato-art. 159

Articolo III-159 Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficolta' gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Trattato-art. 160

Articolo III-160 Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attivita' connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entita' non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Trattato-art. 161

Articolo III-161 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtu' del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, il paragrafo 1 puo' essere dichiarato inapplicabile: -- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, -- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e -- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Trattato-art. 162

Articolo III-162 E' incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Trattato-art. 163

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