LEGGE 1 giugno 2005, n. 114
ALLEGATO B Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue: Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie): 1) Nel Capitolo I, parte 5.1, punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, punto 1), la Lettonia (allegato VIE, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)." 2) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)." 3) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 4) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)." 5) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 6 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)." 6) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1)." 7) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B). 8) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 11 (Direttiva 92146/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)." 9) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 10 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)." 10) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati delIAtto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)." 11) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 13 (Direttiva 92/46 del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)." 12) Nel Capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte I, punto l)." 13) Nel Capitolo II, punto 15 (Direttiva 82/471/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione B)." 14) Nel Capitolo III, punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, punto 1)." Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni): 1) Nel Capitolo IX, punto 27a (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)." 2) Nel Capitolo X, punto 5 (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)." 3) Nel Capitolo X, punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1)." 4) Nel Capitolo XII, punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 4, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione A, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione A, punto 1)." 5) Nel Capitolo XIII, punto 15p (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 4)." 6) Nel Capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 5) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 1)." 7) Nel Capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte II, punto 2)." 8) Nel Capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione A), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione B), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 2), la Slovenia (allegato X111, capitolo 9, sezione A) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 2)." 9) Nel Capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione A), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione A), la Lituania (allegato IX, capitolo IO, sezione A), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione A), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione A)." 10) Nel Capitolo XXX, punto 2 (Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 3)." Allegato IV (Energia): 1) Al punto 14 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 8, punto 2)." 2) Al punto 16 (Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), nel Capitolo XIV, prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 6, punto 2)." Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori): Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e' inserito il testo seguente: "PERIODO DI TRANSIZIONE "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di' adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1). In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003." Allegato VIII (Diritto di stabilimento): 1) Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e' inserito il testo seguente: "PERIODO DI TRANSIZIONE "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1). In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003." 2) Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", il paragrafo introduttivo dell'adattamento relativo al Liechtenstein, introdotto dalla decisione del comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999, e' sostituito dal testo seguente: "Al Liechtenstein si applica quanto segue. Tenendo debitamente conto della specifica situazione geografica del Liechtenstein, tale adattamento e' rivisto ogni cinque anni, con una prima revisione da effettuarsi entro maggio 2009." Nell'Allegato IX (Servizi finanziari): 1) Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 4)." 2) Al punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 1) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 2)." 3) Al punto 21 (Direttiva 86/635/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 1)." 4) Al punto 30c (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 3) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 2)." Allegato XI (Servizi di telecomunicazione): Al punto 5d (Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 12)." Allegato XII (Libera circolazione dei capitali): Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e' inserito il testo seguente: "PERIODO DI TRANSIZIONE "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 2), l'Estonia (allegato VI, capitolo 3), Cipro (allegato VII, capitolo 3), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 3), la Lituania (allegato IX, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 4), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 4) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 3). ADATTAMENTI SETTORIALI Si applicano le disposizioni contenute nel protocollo 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 in materia di acquisto di residenze secondarie a Malta." Allegato XIII (Trasporti): 1) Al punto 15a (Direttiva 96153/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 4) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 3)." 2) Al punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio ) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 2)." 3) Al punto 17b (Direttiva 92/6/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 1)." 4) Al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 3)." 5) Al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 3) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 4)." 6) AI punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7 , punto 1)." 7) Al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 4), l'Estonia (allegato VI, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 3), 1Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 6)." In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003." 8) AI punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 1)." 9) Al punto 66e (Direttiva 92/14/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 2) e l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 2)." Allegato XIV (Concorrenza): Prima del titolo "ADATTAMENTI SETTORIALI", e' inserito il testo seguente: "PERIODI DI TRANSIZIONE 1) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 4), Malta (allegato XI, capitolo 3, punti 1, 2 e 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 5, punti 1 e 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 4, punti 1 e 2). 2) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 1). Allegato XV (Aiuti di Stato): Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e' inserito il testo seguente: "ADATTAMENTI SETTORIALI Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 3 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003." Allegato XVII (Proprieta' intellettuale): Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e' inserito il testo seguente: "ADATTAMENTI SETTORIALI Tra le Parti contraenti si applica il meccanismo specifico contenuto nel capitolo 2 (Diritto societario) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003." Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne): 1) Al punto 3a (Direttiva 91/322/CEE della Commissione) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 2)." 2) Al punto 6 (Direttiva 86/188/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 1)." 3) Al punto 9 (Direttiva 89/654/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 1)." 4) Al punto 10 (Direttiva 89/655/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 10)." 5) Al punto 13 (Direttiva 90/270/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 3)." 6) Al punto 15 (Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 5)." 7) Al punto 16h (Direttiva 98/24/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 3)." 8) Al punto 16j (Direttiva 2000/39/CE della Commissione) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 4)." 9) Al punto 28 (Direttiva 93/104/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 2)." 10) Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1). In riferimento al meccanismo di salvaguardia contenuto nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003." Allegato XX (Ambiente): 1) Al punto 2g (Direttiva 96/61/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2)." 2) Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 2) e Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 4)." 3) Al punto 8 (Direttiva 82/176/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)." 4) Al punto 9 (Direttiva 83/513/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)." 5) Al punto 10 (Direttiva 84/156/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 1)." 6) Al punto 12 (Direttiva 86/280/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 2)." 7) Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione B), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 1), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione C), la Lettonia (allegato V11, capitolo 10, sezione C, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione C), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione B) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 3)." 8) Al punto 18 (Direttiva 87/217/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 1)." 9) Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione C), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione D), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione D), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione D), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione E), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 3)." 10) Al punto 21ad (Direttiva 99/32/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione A) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 2)." 11) Al punto 21b (Direttiva 94/67/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 1)." 12) Al punto 32c (Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 1), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 1)." 13) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente: "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 3)."
Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DICHIARAZIONE COMUNE SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il contemporaneo allargamento dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo il 1° maggio 2004. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente e' considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che: a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore dell'accordo; b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di entrata in vigore dell'accordo, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime puo' anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purche' tale documento sia presentato alle autorita' doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui e' stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE. Entro il termine di un anno dalla data dell'adesione, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia devono sostituire queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorita' competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorita' per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO SEE Le Parti contraenti confermano che i riferimenti, di cui all'articolo 126 dell'accordo SEE, al "trattato che istituisce la Comunita' economica europea" e alle "condizioni ivi stabilite" si applicano al protocollo 10 su Cipro allegato all'atto di adesione di Cipro del 16 aprile 2003. ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIU' DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA) Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE. DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilita' contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. E' pertanto prevedibile che le opportunita' di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al piu' presto alla piena applicazione dell'acquis nell'area di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein cio' verra' fatto conformemente alle specifiche disposizioni come previsto negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE. DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA AL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA In riferimento al regime transitorio per l'Estonia definito al punto 2 del capitolo 8 dell'allegato 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e alla dichiarazione 8 sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia, gli Stati AELS (EFTA) notano che, al fine di limitare la potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, potrebbero essere applicati meccanismi di salvaguardia quali la clausola di reciprocita' della direttiva 96/92/CE. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALLE RELAZIONI BILATERALI CON LA REPUBBLICA CECA E CON LA REPUBBLICA SLOVACCA Il Governo del Liechtenstein presume che tutte le Parti contraenti rispettino il Principato del Liechtenstein in quanto Stato da lungo tempo sovrano e riconosciuto e in posizione di neutralita' durante tutta la prima e la seconda guerra mondiale. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN La Repubblica ceca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso il superamento delle passate divisioni all'interno dell'Europa e verso un ulteriore sviluppo politico ed economico. La Repubblica ceca e' pronta a collaborare, nell'ambito dello Spazio economico europeo, con tutti gli Stati membri, compreso il Principato del Liechtenstein. Per quanto concerne il Principato del Liechtenstein, la Repubblica ceca ha dimostrato fin dalla sua creazione un evidente interesse a stabilire con esso relazioni diplomatiche. Gia' nel 1992 essa ha inviato ai governi di tutti i paesi, compreso il Principato del Liechtenstein, la richiesta di riconoscimento in quanto nuovo soggetto nel quadro del diritto internazionale a decorrere dal 1° gennaio 1993. Mentre la risposta di praticamente tutti i governi e' stata affermativa, il Principato del Liechtenstein continua a rappresentare un'eccezione. La Repubblica ceca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN La Repubblica slovacca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso un ulteriore sviluppo economico e politico in Europa. Fin dalla sua fondazione, la Repubblica slovacca ha riconosciuto il Principato del Liechtenstein come Stato sovrano e indipendente ed e' pronta a stabilire con il Principato relazioni diplomatiche. La Repubblica slovacca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo. DICHIARAZIONE DI ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, MALTA E SLOVENIA SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO 38-BIS SUL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SEE "L'Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovenia sottolineano che la ripartizione utilizzata all'articolo 5 e' stata concepita esclusivamente ai fini del meccanismo finanziario dello SEE. Esse ne desumono quindi che detta ripartizione non pregiudica future proposte relative alle ripartizioni nell'ambito della coesione comunitaria e degli strumenti strutturali." DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE RELATIVA ALLE NORME DI ORIGINE PER PESCI E PRODOTTI DEL MARE E DELLA PESCA La Commissione delle Comunita' europee esaminera' la fattibilita' dell'armonizzazione delle norme di origine entro il l° maggio 2004.
Atto Finale
ATTO FINALE I plenipotenziari della COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "la Comunita'", e del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati "Stati membri CE", i plenipotenziari della REPUBBLICA D'ISLANDA, del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, del REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)", tutti insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fatto a Porto il 2 maggio 1992, in appresso denominato "accordo SEE", in appresso insieme denominati "attuali Parti contraenti", i plenipotenziari della REPUBBLICA CECA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, della REPUBBLICA DI UNGHERIA, della REPUBBLICA DI MALTA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA della REPUBBLICA SLOVACCA, in appresso denominate "nuove Parti contraenti", riuniti a Lussemburgo, addi' quattordici ottobre duemilatre per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti: Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo"); 1. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo: Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo; Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo. I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente atto finale: 1. dichiarazione comune sul contemporaneo allargamento dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo; 2. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo; 3. dichiarazione comune relativa all'articolo 126 dell'accordo SEE. I plenipotenziari della Comunita', degli Stati membri CE, degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente atto finale: 1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS (EFTA); 2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione dei lavoratori; 3. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa al mercato interno dell'energia elettrica; 4. dichiarazione del governo del Liechtenstein; 5. dichiarazione della Repubblica ceca relativa alla dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein; 6. dichiarazione della Repubblica slovacca relativa alla dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein; 7. dichiarazione di Estonia, Cipro, Lettonia, Malta e Slovenia sull'articolo 5 del Protocollo 38bis sul meccanismo finanziario del SEE; 8. dichiarazione della Commissione delle Comunita' europee relativa alle norme di origine per pesci e prodotti del mare e della pesca. I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno anche concordato che le nuove Parti contraenti saranno adeguatamente informate e consultate in merito a qualunque questione pertinente che debba essere trattata in seno al consiglio SEE e al comitato misto SEE nel periodo precedente alla partecipazione delle nuove Parti contraenti allo Spazio economico europeo. Essi hanno inoltre concordato che, al piu' tardi entro l'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e autenticati dai rappresentanti delle Parti contraenti. Essi prendono atto dell'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunita' europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004 - 2009, allegato anch'esso al presente atto finale. Essi prendono anche atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, allegato al presente atto finale. Essi prendono altresi' atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca' della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, allegato al presente atto finale. Essi prendono inoltre atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, allegato anch'esso al presente atto finale. Essi sottolineano che i suddetti e protocolli sono parte integrante di una soluzione globale per le diverse questioni affrontate in relazione alla partecipazione delle nuove Parti contraenti allo Spazio economico europeo e che e' necessario che l'accordo principale e i quattro accordi connessi entrino in vigore contemporaneamente.
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