LEGGE 1 giugno 2005, n. 114
ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo PARTE I ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO NELL'ACCORDO SEE MODIFICATI DALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003 Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e' inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli dell'accordo SEE: Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie - Parte 1.1, Punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), - Parte 1.1, Punto 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio), - Parte 1.2, Punto 16 (Decisione 93/13/CEE della Commissione), - Parte 1.2, Punto 67 (Decisione 97/735/CE della Commissione), - Parte 1.2, Punto 71 (Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione - Parte 3.1, Punto 1 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 4 (Direttiva 92/35/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 8 (Direttiva 95/70/CE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 9a (Direttiva 2000/75/CE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 1 (Direttiva 72/461/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 5 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 13 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.2, Punto 17 (Decisione 93/383/CEE del Consiglio), - Parte 6.2, Punto 39 (Decisione 98/536/CE della Commissione), - Parte 7.1, Punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio), - Parte 7.2, Punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione), - Parte 8.1, Punto 2 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 3 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 8 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 13 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 17 (Direttiva 77/96/CEE del Consiglio), - Parte 9.1, Punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione). Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) A. Nel Capitolo I (Veicoli a motore) - Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio), - Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio), - Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio), - Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio), - Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio), - Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio), - Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio), - Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio), - Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio), - Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio), - Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio), - Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio), - Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio), - Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio), - Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio), - Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio), - Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio), - Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio), - Punto 45r (Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 45t (Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali): - Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio), - Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio), - Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio), - Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio), - Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio). C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici): Punto 4a (Direttiva 94/2/CE della Commissione),. Punto 4b (Direttiva 95/12/CE della Commissione), Punto 4c (Direttiva 95/13/CE della Commissione), Punto 4d (Direttiva 96/60/CE della Commissione), Punto 4f (Direttiva 97/17/CE della Commissione). D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione): - Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio). E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura): - Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio), - Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio), - Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio), - Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio). F. Nel Capitolo XI (Tessili): - Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari): - Punto 18 (Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione), - Punto 47 (Direttiva 89/I08/CEE del Consiglio), - Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione), - Punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio), - Punto 54w (Direttiva 1999/2I/CE della Commissione), - Punto 54zh (Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 542n (Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione), - Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio). H. Nel Capitolo XIV (Concimi): - Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio). I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose): - Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio). J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici): - Punto 9 (Direttiva 95/I7/CE della Commissione). K. Nel Capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi): - Punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), Punto 3b (Regolamento 339/93/CEE del Consiglio), - Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), Punto 3g (Direttiva 69/493/CEE del Consiglio). L. Nel Capitolo XXIV (Macchine): - Punto 1d (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose): - Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio). Nell'allegato IV (Energia): - Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio), - Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione), - Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione), - Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione), - Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione). Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori): - Punto 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio). Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): - Punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio), - Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio), - Punto 3.18 (Decisione n. 117), - Punto 3.19 (Decisione n. 118), - Punto 3.27 (Decisione n. 136), - Punto 3.37 (Decisione n. 150). Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali): Punto 1 a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio), - Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio), - Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), - Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio), - Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio), Nell'Allegato IX (Servizi finanziari): - Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione): - Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XIII (Trasporti): - Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio), - Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio), - Punto 5 (Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio), - Punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), - Punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio), - Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio), - Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio), - Punto 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio), - Punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio), - Punto 33c (Regolamento (CEE) n. 2121/98 della Commissione), - Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio), - Punto 39 (Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio), - Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio), - Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio), - Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione), - Punto 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), - Punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio), - Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio), - Punto 66f (Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XIV (Concorrenza): - Punto 2 (Regolamento (CE) n. 2790/99 della Commissione), - Punto 4b (Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione), - Punto 5 (Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione), - Punto 6 (Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione), - Punto 7 (Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione), - Punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), - Punto 11b (Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione), - Punto 11c (Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione). Nell'Allegato XVI (Appalti): - Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio), - Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio), - Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio). Nell'Allegato XVII (Proprieta' intellettuale): - Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio), - Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XX (Ambiente): - Punto 2fa (Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 21aa (Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XXI (Statistiche): - Punto l c (Regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione), - Punto 1f (Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione), - Punto 1g (Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione), - Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio), - Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio), - Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio), - Punto 71 (Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio), - Punto 24 (Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio), - Punto 24a (Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio), - Punto 25b (Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio), - Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio). Nell'Allegato XXII (Diritto societario): - Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), - Punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle societa). Nel Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese: - Articolo 3, paragrafo 1, punto 2 (Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione - Articolo 3, paragrafo l, punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Articolo 3, paragrafo 1, punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio). Nel Protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato: - Articolo 2 (Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio). Nel Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro liberta': - Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al paragrafo 6 dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventu), - Nota (Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio) al paragrafo 10 dell'articolo 5 (Politica sociale). - Settimo trattino (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) del paragrafo 5 dell'articolo 7 (Impresa, imprenditorialita' e piccole e medie imprese), PARTE II ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE Agli allegati dell'Accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche: Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie) Nel punto 4 della parte 1.1 del sottocapitolo 1 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), i punti (16) e (17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27). Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari) Al punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)". Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori 1) Al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) e' sostituito dal testo seguente: "ii) La nota in calce e' sostituita dalla nota seguente: Belgi/belga, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese, britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta." 2) Al punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione), i termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia" sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia". Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): - 1) Gli adattamenti del punto I (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue: a) Negli adattamenti h), i), j), k), I), ), p), q), r), t) e v), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". b) L'elenco nell'adattamento n) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Articolo O della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto. 318. ISLANDA - AUSTRIA Nulla. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 324. ISLANDA - SVEZIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN IRLANDA Senza oggetto. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di' prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza•oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 371. NORVEGIA - AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Articolo 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 377. NORVEGIA - SVEZIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 378. NORVEGIA - REGNO UNITO Nulla." c) L'elenco nell'adattamento o) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Nulla. 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto. 318. ISLANDA - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 18 novembre 1993. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Nulla. 324. ISLANDA - SVEZIA Nulla. 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Nulla. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329, LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. i dell'U agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto. 337. LLEGITENSTEL\T - ITALIA Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'U I novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto. 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Nulla. 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 371. NORVEGIA - AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto 11 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Nulla. 377. NORVEGIA - SVEZIA Nulla. 378. NORVEGIA - REGNO UNITO ' Nulla." d) Nell'adattamento s), il punto "g)" diventa il punto "j)". e) Nell'adattamento u), i punti "13", "14", e "15" diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19". 2) Gli adattamenti del punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue: a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), 1), m) e n), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". b) Negli adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA" sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA". c) L'elenco nell'adattamento g) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Nulla. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo M del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c). 318. ISLANDA - AUSTRIA Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 324. ISLANDA - SVEZIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 325, ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Nulla. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Nulla. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto. 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 357. NORVEGIA - GERMANIA Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternita', infortunio sul lavoro e malattie professionali nonche' spese di controllo medico-amministrative. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ed anche dei costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) 574/72). 371. NORVEGIA - AUSTRIA Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso dei costi delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 377. NORVEGIA - SVEZIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 378. NORVEGIA - REGNO UNITO Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici)." d) L'elenco nell'adattamento j) e' sostituito dal testo seguente: "Islanda e Belgio Islanda e Repubblica ceca Islanda e Germania Islanda ed Estonia Islanda e Spagna Islanda e Francia Islanda e Cipro Islanda e Lettonia Islanda e Lituania Islanda e Lussemburgo Islanda e Ungheria Islanda e Malta Islanda e Paesi Bassi Islanda e Austria Islanda e Polonia Islanda e Slovenia Islanda e Slovacchia Islanda e Finlandia Islanda e Svezia Islanda e Regno Unito Islanda e Liechtenstein Islanda e Norvegia Liechtenstein e Belgio Liechtenstein e Repubblica ceca Liechtenstein e Germania Liechtenstein ed Estonia Liechtenstein e Spagna Liechtenstein e Francia Liechtenstein e Cipro Liechtenstein e Lettonia Liechtenstein e Lituania Liechtenstein e Irlanda Liechtenstein e Lussemburgo Liechtenstein e Paesi Bassi Liechtenstein e Ungheria Liechtenstein e Malta Liechtenstein e Austria Liechtenstein e Polonia Liechtenstein e Slovenia Liechtenstein e Slovacchia Liechtenstein e Finlandia Liechtenstein e Svezia Liechtenstein e Regno Unito Liechtenstein e Norvegia Norvegia e Belgio Norvegia e Repubblica ceca Norvegia e Germania Norvegia ed Estonia Norvegia e Spagna Norvegia e Francia Norvegia e Irlanda Norvegia e Cipro Norvegia e Lettonia Norvegia e Lituania Norvegia e Lussemburgo Norvegia e Ungheria Norvegia e Malta Norvegia e Paesi Bassi Norvegia e Austria Norvegia e Polonia Norvegia e Portogallo Norvegia e Slovenia Norvegia e Slovacchia Norvegia e Finlandia Norvegia e Svezia Norvegia e Regno Unito" 3) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.27 (Decisione n. 136) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". 4) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.37 (Decisione n. 150) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali): 1) I punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc), mentre i punti "l)", "m)" e "q)" sono soppressi. 2) Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), i termini "articoli 19, 19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies". Nell'Allegato XIII (Trasporti): 1) Il punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio) e' modificato come segue: a) Nell'adattamento j), i punti 2.15 e 2.16 diventano rispettivamente i punti 2.26 e 2.27. b) Nell'adattamento j), il punto 3.16 diventa il punto 3.24. c) Nell'adattamento ja), i' punti 5.6 e 5.7 diventano rispettivamente i punti 5.8 e 5.9. d) Nell'adattamento k), i punti 6.8 e 6.9 diventano rispettivamente i punti 6.18 e 6.19. 2) L'allegato VI (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura nell'appendice 6 e' sostituito dal testo che figura nell'appendice del presente allegato. Nell'Allegato XXI (Statistiche): 1) L'adattamento b) del punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente: "L'allegato III e' modificato come segue: 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo seguente: "A. Stati SEE". 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente: "II Stati AELS (EFTA) SEE 26. Islanda 27. Norvegia B. Paesi extra SEE III. Paesi europei extra SEE 28. Svizzera 29. CSI 30. Romania 31. Bulgaria 32. Repubblica federale di Iugoslavia 33. Turchia 34. Altri paesi europei extra SEE IV 35. Stati Uniti d'America V 36. Altri paesi" 2. L'adattamento c) del punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente: "L'allegato III e' modificato come segue: 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo seguente: "A. Stati SEE". 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente: "Il. Stati AELS (EFTA) SEE 26. Islanda 27. Norvegia B. Paesi extra SEE 28. Svizzera 29. Repubblica federale di Iugoslavia 30. Turchia 31. CSI 32. Romania 33. Bulgaria 34. Paesi del Vicino e Medio Oriente 35. Altri paesi" Nell'Allegato XXII (Diritto societario): 1) I punti p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc). 2) I punti p), q) e r) del punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).
Appendice
Appendice "ALLEGATO VI MODELLO DI COMUNICAZIONE previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell' 11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Trasporti di cabotaggio effettuati nel..........(trimestre).......... .....(anno) da vettori stabiliti in ............................... (nome dello Stato AELS EFTA) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
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