DECRETO 28 settembre 2005, n. 222

Type Decreto
Publication 2005-09-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3-11-2005

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,

concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante

norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;

Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e' sostituito dal seguente: "1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.".

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