DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, recante la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce, con proprio decreto, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
Visto l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata prevista la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
Visto l'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la disciplina degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;
Visti gli articoli 11, comma 5, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, al fine di recepire le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 ottobre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
Ritenuto di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;
Tenuto conto, in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62, che con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004, sono state specificate le tipologie dei contratti ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura dei beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori per i quali e' ammesso operare in economia;
Tenuto conto, in merito all'osservazione dell'articolo 73, che affidare il controllo di regolarita' amministrativa e contabile per piu' aziende speciali della stessa camera di commercio ad unico organo comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entita', poiche' gli emolumenti attualmente riconosciuti ai collegi dei revisori dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono di limitato importo; peraltro la maggiore responsabilita' e l'aggravio del carico di lavoro portano a concludere che all'unico organo di controllo dovrebbero essere corrisposti anche gli emolumenti dei collegi soppressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi generali
1.La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», e' informata ai principi generali della contabilita' economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', universalita', continuita', prudenza, chiarezza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concerne «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», in particolare il testo dell'art. 17, comma 1 e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.» - Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934. - Il decreto legislativo luogotenziale 21 settembre 1994, n. 315 recante «Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria, e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23 novembre 1944. - La legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 10 ottobre 1966. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994) concernente «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in particolare il testo dell'art. 4, comma 3, e' il seguente: «3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare il testo degli articoli 37 e 38 e' il seguente: «Art. 37 (Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse. 2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere. 3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato». «Art. 38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti: a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico; f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti: a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o piu' camere; b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali; c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale; d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. 3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie: a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali; c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.» - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268: «Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni entedalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) - n) (omissis); o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della RepubbIica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - La legge 30 luglio 1998, n. 274 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998) recante «Disposizioni in materia di attivita' produttive»; in particolare il testo dell'art. 4 e' il seguente: «Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999. Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001). «5. Ai fini della disciplina dei sistema delle procedure in economia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». «Art. 14 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2000, n. 421; i commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120; gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550; l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389; il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442; l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600; il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552; il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354; il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299; il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450; gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451; il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71; il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139; il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36; il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'art. 13; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830; il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393; gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343; l'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481; il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993; il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805; l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; l'art. 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; il comma 1, dell'art. 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: «o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia»; l'art. 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: «o in economia»; l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.». - Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle camere di commercio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004 reca: «Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi». Note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 10, 14 e 20 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa. 3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni.». «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. 2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte. 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. 4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo: a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali; c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza. 6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». «Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresi' al personale delle camere di commercio. 2. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco. 3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo. b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo. 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999: «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».
Art. 2
Disposizioni di carattere generale
1.Il bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, e' disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed e' redatto secondo il principio della competenza economica.
2.Il preventivo di cui all'articolo 6 e' redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che e' conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
3.L'unita' temporale della gestione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3
Criteri sussidiari
1.Se le informazioni richieste dal presente regolamento o da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Nell'ipotesi di incompatibilita' dell'applicazione delle norme previste dal presente regolamento con la rappresentazione veritiera e corretta, si applicano i primi due periodi del quarto comma dell'articolo 2423 del codice civile.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il seguente: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro».
Titolo II PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE Capo I Programmazione e preventivo economico
Art. 4
Programmazione pluriennale
1.Il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonche' delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
Art. 5
Relazione previsionale e programmatica
1.La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui all'articolo 4 ed e' approvata dal consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresi', le finalita' che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
Art. 6
Preventivo
1.Il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica e nella forma indicata nell'allegato A, e' predisposto dalla giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e approvato entro il 30 novembre dal consiglio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2.Al preventivo e' allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 17 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo». «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. 2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte (9/c). 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. 4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo: a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione; b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali; c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza. 6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.». «Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio. 4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresi' una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni. 5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 6. I revisori dei conti rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.».
Art. 7
Relazione al preventivo
1.La relazione al preventivo, predisposta dalla giunta, reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti di cui all'allegato A e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello stesso schema. Essa determina, altresi', le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in relazione ai risultati che si intendono raggiungere.
2.La relazione evidenzia le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'allegato A e l'eventuale assunzione dei mutui.
Art. 8
Budget direzionale
1.Entro il 31 dicembre la giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del consiglio, su proposta del segretario generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B.
2.Le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilita' individuati all'interno delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all'allegato A. Ciascuna funzione istituzionale comprende una o piu' aree organizzative.
3.Il segretario generale, sulla base del budget direzionale di cui al comma 1, assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste.
4.Con il provvedimento di cui al comma 1, la giunta, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, determina i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o attivita' assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative.
Art. 9
Redazione del preventivo e del budget direzionale
1.I proventi di cui all'allegato A, da imputare alle singole funzioni, sono i proventi direttamente riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti a loro connessi.
2.Gli oneri della gestione corrente di cui all'allegato A, da attribuire alle singole funzioni, sono gli oneri direttamente riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti a loro connessi, nonche' gli oneri comuni a piu' funzioni da ripartire sulla base di un indice che tenga conto del numero e del costo del personale assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi di lavoro e di altri eventuali elementi individuati annualmente dalla struttura incaricata del controllo di gestione di cui all'articolo 36.
3.Gli investimenti iscritti nel piano di cui all'allegato A sono attribuiti alle singole funzioni se direttamente riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti. ad esse connessi. I restanti investimenti sono imputati alla funzione: «servizi di supporto».
4.Gli oneri comuni di cui al comma 2 sono assegnati in sede di budget direzionale alle responsabilita' del dirigente dell'area economico-finanziaria.
Art. 10
Formazione del budget direzionale
Capo II Gestione del bilancio - Spese
Art. 11
Gestione provvisoria
1.La gestione provvisoria e' limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non puo' comunque superare il periodo di quattro mesi.
Art. 12
Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale
1.Entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo e' approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonche' dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3.
2.Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1 e' accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3.L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, e' approvato dalla giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo.
4.Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento e' disposto con provvedimento del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 si veda nelle note all'art. 6.
Art. 13
Gestione del budget direzionale
1.La gestione del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, e' affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.L'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1 e' disposto con provvedimento dirigenziale da inviare all'ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI.
3.Nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con riferimento agli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo di cui all'articolo 7, l'utilizzo e' disposto dal dirigente, previa approvazione della giunta, su proposta del segretario generale.
Art. 14
Assunzione di mutui, partecipazioni a consorzi, societa' e associazioni, acquisto e alienazione di immobili
1.L'assunzione di mutui e' disposta dalla giunta, previo parere del dirigente dell'area economico-finanziaria, in merito alla sostenibilita' finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi.
2.La giunta adotta, altresi', i provvedimenti inerenti alle iniziative di cui all'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, all'acquisto e alla alienazione di immobili.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 580 del 1993 si veda nelle note all'art. 6.
Art. 15
Liquidazione
1.La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 2, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
2.L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, e' trasmesso all'ufficio ragioneria che effettua i controlli e i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti.
Art. 16
Ordinazione e pagamento delle spese
1.L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o da rispettivi delegati, all'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, di seguito denominato: «istituto cassiere».
2.L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che e' comunque emesso entro i quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione.
4.I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali, ovvero con quelli pervenuti direttamente alla camera di commercio.
6.La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione e la sottoscrizione dell'istituto cassiere.
7.Le spese derivanti dalle particolari modalita' di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente.
8.I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'ente per l'annullamento.
9.E' consentito, altresi', al presidente o ad un suo delegato, al segretario generale ed ai dirigenti l'utilizzo delle carte di credito ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 1, commi 47 e 48 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1999, e' il seguente: «47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero».
Capo III ; Gestione del bilancio - Entrate
Art. 17
Riscossione delle entrate
1.Le entrate sono riscosse dall'istituto cassiere, mediante reversali di incasso.
2.L'istituto cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che sono versate in favore della camera di commercio, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso, ma richiede subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente ottempera.
3.Le entrate incassate tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono all'istituto cassiere di cui al comma 1, con cadenza almeno quindicinale.
4.Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.
5.Le reversali di incasso, non riscosse entro il termine dell'esercizio, sono restituite dal cassiere alla camera di commercio per l'annullamento.
7.Le reversali di incasso contengono, inoltre, l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla contabilita' speciale fruttifera o infruttifera in cui le entrate incassate affluiscono.
Art. 18
Vigilanza sui flussi monetari
1.Il dirigente dell'area economico-finanziaria controlla se la riscossione e il versamento delle entrate sono effettuati tempestivamente e integralmente e riferisce trimestralmente al segretario generale sulla situazione di cassa motivando i significativi scostamenti rilevati nel trimestre su base annua per le singole voci del preventivo e con riferimento al grado di esigibilita' dei crediti e dei debiti pregressi.
Art. 19
Funzionari delegati
1.Per la realizzazione di particolari iniziative o per l'effettuazione di talune spese il dirigente responsabile autorizza, entro i limiti prestabiliti dal budget direzionale, l'anticipazione di fondi a favore di funzionari incaricati della spesa.
2.Il segretario generale, con proprio provvedimento, determina l'ammontare massimo di spesa e le tipologie di oneri di competenza dei funzionari delegati.
3.I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati, sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile e presentano il relativo rendiconto.
4.Il rendiconto presentato dal funzionario delegato al dirigente che ha disposto l'anticipazione, competente per il controllo di merito, e' ammesso a discarico dopo che ne sia stata riconosciuta la regolarita' contabile da parte dell'ufficio ragioneria. Le somme non ammesse al discarico sono rilevate tra i crediti in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilita'.
5.Ai funzionari delegati e' preclusa qualsiasi attivita' gestionale riguardante le entrate. Le somme eventualmente acquisite, a qualsiasi titolo, sono direttamente e immediatamente versate all'ente.
Titolo III RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE Capo I Bilancio di esercizio
Art. 20
Approvazione del bilancio d'esercizio
1.Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e' approvato dal consiglio, su proposta della giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
Art. 21
Conto economico
1.Il conto economico, redatto in conformita' all'allegato C, dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell'esercizio.
2.Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli oneri, si applica l'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 2425-bis del codice civile e' il seguente: «Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione e' compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.
Art. 22
Stato patrimoniale
1.Lo stato patrimoniale, redatto in conformita' all'allegato D, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio.
2.Le attivita' dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi.
3.Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e l'articolo 2424-bis del codice civile.
Note all'art. 22: - Il testo degli articoli 2424 e 2424-bis del codice civile e' il seguente: «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema: Attivo A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata; B) immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis». «Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo».
Art. 23
Nota integrativa
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati».
Art. 24
Relazione sui risultati
1.Il bilancio d'esercizio e' corredato da una relazione della giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica.
2.Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo di cui all'articolo 6.
Art. 25
Determinazione del risultato economico dell'esercizio
Capo II Criteri di valutazione
Art. 26
Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
1.Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione.
2.Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato.
3.Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; fra le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilita' pluriennale.
4.Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto a tale minore valore.
5.Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e' incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso, inoltre, e' sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.
6.Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.
7.Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta puo' essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente patte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio e' imputato al conto economico.
8.Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
9.I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell'esercizio.
10.I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'ammontare dei crediti iscritto nello stato patrimoniale e' svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.
11.I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
12.Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto al comma 5, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; il minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda nella nota all'art. 23.
Titolo IV SCRITTURE CONTABILI E SISTEMA INFORMATIVO
Art. 27
Scritture contabili
1.Per la rilevazione dei fatti di gestione secondo i principi generali enunciati all'articolo 1, comma 1, nonche' per la redazione dei documenti di bilancio disposti dagli articoli 21 e 22, le camere di commercio tengono il libro giornale previsto all'articolo 2214 del codice civile secondo le modalita' indicate dagli articoli 2215, 2216 e 2217 del medesimo codice.
Note all'art. 27: - Il testo degli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del codice civile e' il seguente: «Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.». «Art. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione». «Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa». «Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
Art. 28
Sistema informativo
Titolo V SISTEMA DEI CONTROLLI Capo I Controlli amministrativi contabili
Art. 29
Compiti del collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalita' di cui al presente capo.
Nota all'art. 29: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 30
Altri compiti dei revisori
1.Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonche' sugli schemi di delibere di giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
2.La relazione al preventivo contiene il parere sull'attendibilita' dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
4.A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei conti i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.
Art. 31
Modalita' del controllo
1.Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresi', il controllo sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
2.I revisori possono provvedere individualmente ad atti di ispezione e controllo su specifico incarico del presidente del collegio riferendo all'organo in seduta collegiale con apposita relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
Art. 32
Verbali
1.Copia del verbale del collegio dei revisori e' inviata, a cura del Presidente, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, nonche', se riscontrate irregolarita', anche al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla regione competente.
Art. 33
Obbligo di denuncia
1.Gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili dei vari servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici a loro sottoposti, di fatti che danno luogo ad azioni di responsabilita' sotto il profilo amministrativo e contabile ne danno comunicazione al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti e ne fanno tempestiva denuncia al procuratore regionale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni. Il segretario generale ne informa tempestivamente la giunta.
2.Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e' fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al segretario generale.
Art. 34
Responsabilita'
1.I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.
2.I revisori dei conti effettuano la denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 33, se chi vi e' obbligato non vi provvede.
Capo II Controllo strategico e di gestione
Art. 35
Valutazione e il controllo strategico
1.L'attivita' di valutazione e controllo strategico, da compiersi con cadenza periodica, e' finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attivita' e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalita' di miglioramento nell'espletamento delle attivita' e dei servizi camerali.
2.L'attivita' e' altresi' finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.
3.La valutazione strategica e' affidata alla giunta, che si avvale di apposito organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati.
4.L'organo di valutazione strategica analizza il funzionamento dell'ente, utilizzando appositi indicatori di attivita' e di risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla giunta e al collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attivita'; effettua un monitoraggio sulla qualita' dei servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce alla giunta elementi di giudizio per la valutazione del segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
5.Per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, l'organo di valutazione strategica utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui all'articolo 36.
6.Gli indicatori di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi al fine di consentire il confronto tra le camere di commercio sono elaborati utilizzando degli standard di calcolo comuni a tutte le camere di commercio. A tale fine e' istituita presso l'Unione italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.
Art. 36
Il controllo di gestione
1.L'attivita' del controllo di gestione verifica periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa camerale prefissati.
2.La struttura incaricata dell'attivita' di cui al comma 1, e' posta alle dirette dipendenze del segretario generale, al quale riferisce nell'ambito delle sue competenze; lo stesso servizio, inoltre, sopporta l'organo di valutazione strategica nell'attivita' di valutazione dei dirigenti.
3.La struttura definisce, altresi', nell'ambito della programmazione operativa, modalita' e tempi del processo di pianificazione della camera di commercio collaborando, altresi', con i dirigenti nella predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative e, secondo la periodicita' fissata dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nell'analisi dei dati di verifica del budget direzionale.
Capo III Conto giudiziale
Art. 37
Conto giudiziale
1.Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, il conto della loro gestione secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento.
Nota all'art. 37: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 274 del 1998, si veda nelle note alla premessa.
Titolo VI GESTIONE PATRIMONIALE E SERVIZIO DI CASSA INTERNO
Art. 38
Provveditorato
Nota all'art. 38: - Per riferimento del decreto 3 dicembre 2004, si veda nelle note alla premessa.
Art. 39
Gestione patrimoniale
1.Il patrimonio della camera di commercio si distingue in beni materiali e immateriali.
5.Per i programmi e le licenze d'uso occorre indicare le attrezzature sulle quali gli stessi sono installati.
6.I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto patrimoniale spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati in apposite sezioni.
7.I beni di classificazione omogenea e di identico valore possono essere inventariati atti un'unica annotazione.
8.Il materiale bibliografico e' contenuto in apposito registro sezionale a cura dell'ufficio biblioteca.
9.Per ogni locale della camera di commercio e' redatta una scheda, firmata dal provveditore o suo sostituto e dall'assegnatario, contenente il numero distintivo del locale e l'elenco dei beni con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di inventario, ed essa e' conservata presso il provveditorato e aggiornata a seguito di ogni spostamento.
10.I beni che si trovano in ambienti di uso comune sono presi in consegna direttamente dal provveditorato.
11.Gli assegnatari dei beni hanno l'obbligo di informare tempestivamente il provveditorato di ogni scomparsa, distruzione o manomissione dei beni di cui sono assegnatari.
12.Il provveditorato ogni dieci anni provvede di norma alla ricognizione dei beni.
13.In occasione della alienazione o permuta dei beni, la cancellazione dall'inventario dei medesimi e' disposta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, su proposta del provveditore e, della stessa, deve essere fatta apposita annotazione nella nota integrativa di cui all'articolo 23.
14.In caso di mancata vendita, i beni possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilita', ovvero avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non a norma.
15.I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l'incendio e la responsabilita' civile verso terzi; i beni mobili, ivi comprese le liquidita', nel loro valore complessivo sono assicurati contro i rischi di incendio e di furto.
16.Il provveditore puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro.
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