LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16

Type Legge
Publication 2006-01-09
Ultimo aggiornamento 2006-01-25
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

ALLEGATO VII Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da: - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77); 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1); 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 1. L'articolo III-133 e il primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Romania, da un lato, e ciascuno degli attuali Stati membri, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14. 2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini rumeni al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini rumeni di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti. 3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Romania, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. 4. Su richiesta della Romania si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta rumena. 5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Romania qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, 6. Durante il periodo di sette anni successivo all'adesione, gli Stati membri in cui si applicano, a norma dei punti 3, 4 o 5, gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini rumeni e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini rumeni durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente. 7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da I a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini rumeni possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, Io Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, qualsiasi Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. 8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Romania nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini rumeni, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' economica: - il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi; - il coniuge di un lavoratore e i suoi discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente. Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali. 9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE i non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Romania e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. 10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Romania potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati. 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Romania potra' ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Bulgaria. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Romania a cittadini bulgari per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. 12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta' di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione. ------------------------------------- (1)Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/711CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori rumeni, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare al primo comma dell'articolo III-144 della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Romania, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali. L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Gli aiuti di Stato contribuiscono a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione. L'importo e l'intensita' di tali aiuti devono essere strettamente limitati a quanto assolutamente necessario al fine di ripristinare detta Vitalita'. La Vitalita' e' determinata tenendo conto dei parametri descritti nell'appendice A, parte III. La Romania non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica. 8. Le riduzioni nette complessive di capacita che le societa' beneficiarie dovranno conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1993-2008 ammontano ad almeno 2,05 tonnellate. Tali riduzioni di capacita sono misurate sulla base della chiusura permanente delle strutture interessate di acciaio laminato a caldo, mediante distruzione fisica in modo che le strutture non possano essere rimesse in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una societa' beneficiaria non puo' essere considerata come una riduzione di capacita(1). La riduzione netta minima di capacita di 2,05 milioni di tonnellate e le date di cessazione della produzione e di chiusura permanente delle strutture contemplate sono ottenute conformemente al calendario definito nell'appendice A, parte II. ---------------------------------- (1). Le riduzioni di capacita devono essere permanenti come definito nella decisione della Commissione n. 3010/91 CECA (GU L 286 del 6.10.1991, pag. 20). 9. I piani d'impresa individuali devono ottenere l'approvazione scritta delle societa' beneficiarie. Essi devono essere attuati e includere in particolare: a) Per Ispat Sidex Calati: i) l'attuazione del programma di investimenti per la modernizzazione dei lavori, il miglioramento del rendimento, la riduzione dei costi (specie del consumo energetico) e il miglioramento della qualita'; ii) il passaggio a segmenti del mercato dei prodotti piatti di acciaio aventi un valore aggiunto piu' elevato; iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa iv) il completamento della ristrutturazione finanziaria della societa'; v) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale; b) Per Siderurgica Hunedoara: i) la modernizzazione delle strutture per realizzare il piano di vendite previsto; ii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa; iii) l'attuazione degli investimenti necessari per confonnarsi alla normativa ambientale; c) Per IS Campia Turzii: i) l'aumento della produzione di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato e di prodotti trasformati; ii) l'attuazione del programma di investimenti volto a migliorare la qualita' della produzione; iii) il miglioramento dell'efficienza operativa e della gestione organizzativa; iv) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale; d) Per CS Resita: i) la specializzazione su prodotti semilavorati per rifornire il settore delle tubature a livello locale; ii) la chiusura degli impianti inefficienti; iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale e) Per COS Targoviste: i) l'aumento della quota di prodotti con un valore aggiunto piu' elevato; ii) l'attuazione del programma di investimenti al fine di ottenere una riduzione dei costi, maggiore efficienza ed un miglioramento della qualita'; iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale; f) Per Donasid Calarasi: i) l'attuazione del programma di investimenti per l'ammodernamento dei lavori; ii) l'aumento della quota di prodotti finiti iii) l'attuazione degli investimenti necessari per conformarsi alla normativa ambientale. 10. Eventuali modifiche successive del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio. 11. La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato. 12. La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione del programma di ristrutturazione e dei singoli piani aziendali, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui alle presenti disposizioni ed all'appendice A prima e dopo l'adesione e fino al 2009. In particolare, la Commissione seguira' i principali impegni e le disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 relativi agli aiuti di Stato, alla Vitalita' economica e alla riduzione di capacita, sulla base in particolare dei parametri di ristrutturazione di cui al paragrafo 9 ed all'appendice A, parte III. A tal fine la Commissione riferira' al Consiglio. 13. Il controllo comprende una valutazione indipendente da effettuare annualmente tra il 2005 ed il 2009. 14. La Romania collaborera' pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare: la Romania presentera' alla Commissione relazioni semestrali non piu' tardi del 15 marzo e del 15 settembre di ogni anno, salvo decisione contraria della Commissione. La prima relazione deve essere presentata il 15 marzo 2005 e l'ultima il 15 marzo 2009. - le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacita e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nelle presenti disposizioni e nell'Appendice A sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'Appendice A, Parte IV, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni riguardanti le societa' beneficiarie sara' inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico rumeno, compresi recenti sviluppi macroeconomici. - la Romania deve chiedere alle societa' beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorche' riferisce al Consiglio, la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole societa' non siano rivelate. 15. Un comitato consultivo composto da rappresentanti delle autorita' rumene e della Commissione si riunira' con frequenza semestrale. Il comitato consultivo si puo' inoltre riunire a seconda delle esigenze ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario. 16. Se la Commissione riscontra, sulla scorta dei controlli, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto alle previsioni sugli sviluppi macroeconomici, sulla situazione finanziaria delle societa' beneficiarie o sulla valutazione della Vitalita' economica, puo' chiedere alla Romania di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle societa' beneficiarie in questione. 17. Qualora i controlli rivelino che: a) una delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A non e' stata soddisfatta, o che; b) uno degli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Romania puo' concedere a titolo eccezionale aiuti di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo non e' stato soddisfatto, o che; c) durante il periodo di ristrutturazione la Romania ha concesso alle societa' beneficiarie o ad una societa' siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili, la Commissione adottera' le misure necessarie intese ad esigere dalle societa' interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui alle presenti disposizioni e all'Appendice A. Se del caso, si fara' ricorso alle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 37 del Protocollo o all'articolo 39 del Protocollo. 5. AGRICOLTURA A. NORMATIVA AGRICOLA 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da: 32003 R 1795: Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13.10.2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13). In deroga all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Romania puo' riconoscere i diritti di reimpianto ottenuti dall'estirpazione di varieta' ibride, che possono non essere incluse nella classificazione delle varieta' di viti, coltivate su una superficie di 30.000 ettari. Tali diritti di reimpianto possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2014 ed esclusivamente per impianti di Vitis vinifera. La ristrutturazione e la riconversione di questi vigneti non saranno ammissibili al sostegno Comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tuttavia puo' essere concesso un aiuto di Stato per le spese derivanti da detta ristrutturazione e riconversione. L'aiuto non puo' superare il 75% delle spese complessive per vigneto. B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA I. NORMATIVA VETERINARIA 32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). 32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). a) I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III e sezione V, capitolo I non si applicano agli stabilimenti rumeni elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2009, ferme restando le condizioni fissate in appresso. b) Finche' gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti rumeni ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione e' soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a). c) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parti II e III o non manipolato secondo i requisiti fissati da tale regolamento, purche' le aziende in questione figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' rumene. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti nel migliorare queste aziende lattiero-casearie e il sistema di raccolta del latte. d) La Romania garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a). Entro la data di adesione la Romania presenta alla Commissione un piano di miglioramento, approvato dalla competente autorita' veterinaria nazionale, per ciascuno degli stabilimenti contemplati dalla misura di cui alla lettera a) ed elencati nell'appendice B. Il piano comprende un elenco di tutte le carenze rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) e la data prevista per porvi rimedio. La Romania presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi compiuti in ciascuno degli stabilimenti. La Romania garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009 potranno continuare ad operare. e) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002(1), aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in tale contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti alla luce dei progressi compiuti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio. Le modalita' di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. ------------------------------------ (1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). II. NORMATIVA FITOSANITARIA 31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da: - 32004 L 0099: Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1°.10.2004 (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6). In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Romania puo' prorogare i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Romania e commercializzati esclusivamente nel territorio rumeno contenenti composti di rame (solfato, ossicloruro o idrossido), zolfo, acetocloro, dimetoato e 2,4-D, purche' tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva. I suddetti termini possono essere prorogati al piu' tardi fino al 31 dicembre 2009, salvo per il 2,4-D, sostanza per la quale la proroga e' possibile al piu' tardi fino al 31 dicembre 2008. Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente alle societa' richiedenti che abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2005. 6. POLITICA DEI TRASPORTI 1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da: 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Romania sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Romania. b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1. c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 del regolamento possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione. Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento per ristabilire la normalita'. La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento. Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, del regolamento trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale. e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. 2. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da: 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale rumena fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti rumeni concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali strade di transito di cui all'allegato 5 dell'accordo CE/Romania per il trasporto merci(1) e all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(2) elencate in appresso: 1. Alba Iulia - Turda - Zalau - Satu Mare - Halmeu (strada E 81) 2. Zalau - Oradea - Bors (strade 1 H e E 60) 3. Marasesti - Bacau - Suceava - Siret (strada E 85) 4. Tisita - Tecuci Husi Albita (strada E581) 5. Simeria - Hateg - Rovinari - Craiova Calafat (strada E 79) 6. Lugoj - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Filiasi - Craiova (strada E 70) 7. Craiova - Alexandria - Bucuresti (strada 6) 8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (strada 56 A) 9. Bucuresti - Buzau (strade E 60/E 85) 10. Bucuresti - Giurgiu (strada E 70/E 85) 11. Brasov - Sibiu (strada E 68) 12. Timisoara - Stamora Moravita. -------------------------- (1) Accordo di transito tra la Comunita' europea e la Romania per il trasporto di merci su strada, del 28 giugno 2001 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 75). (2) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1). La Romania rispettera il calendario che figura nella tabella in appresso per l'adattamento della rete stradale secondaria come indicato nella carta riportata di seguito. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente all'adattamento deve essere garantita una progressiva apertura della rete stradale secondaria rumena ai veicoli abilitati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti nella direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria. Dalla data dell'adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE saranno soggetti soltanto a canoni aggiuntivi temporanei sulla rete stradale secondaria rumena se eccedono i limiti di carico per asse nazionali. Detti veicoli non saranno soggetti a tali canoni aggiuntivi temporanei sulla rete secondaria rumena di trasporto stradale se eccedono i limiti nazionali in relazione alla dimensione e al peso totale del veicolo. Inoltre i veicoli adibiti al traffico internazionale conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 36/53/CE e provvisti di sospensioni pneumatiche sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25 %. I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale secondaria non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Romania. I canoni per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE non devono superare il livello dei canoni di cui alla tabella seguente (espresso in cifre 2002). I veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE sono soggetti a canoni inferiori almeno del 25%. Livello massimo dei canoni (cifre 2002) per i veicoli non provvisti di sospensioni pneumatiche conformi ai valori limite prescritti nella direttiva 96/53/CE

Carico per asse dichiarato in un veicolo da - a Importo del canone aggiuntivo per l'utilizzo di un chilometro di strada non adattata (con una capacita massima di carico di 10 tonnellate per asse) in EUR (cifre 2002)

da 10 tonnellate per asse fino a 10,5 tonnellate per asse 0,11

da 10,5 tonnellate per asse fino a 11 tonnellate per asse 0,30

da 11 tonnellate per asse fino a 11,5 tonnellate per asse 0,44

Calendario per l'adattamento della rete stradale secondaria su cui ci sara' un'apertura progressiva ai veicoli conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE

Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

Km in corso(1) 3031 2825 1656 1671 1518 1529 1554

Km messi in servizio(2) 960 1674 528 624 504 543 471

Lavori cumulati (in km) 3916 5590 6118 6742 7246 7789 8260 8260

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)