LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16
-------------------------------- (1) In tonnellate di zucchero bianco. (2) In tonnellate di materia secca. Qualora la Bulgaria lo chieda nel 2006, i suddetti quantitativi di base A e B di zucchero sono trasferiti ai rispettivi quantitativi di base A e B di isoglucosio della Bulgaria. 2. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da: - 31999 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione, dell'8.3.1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54), - 31999 R 0731: Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7.4.1999 (GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20), - 31999 R 1373: Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47), - 31999 R 2162: Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12.10.1999 (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13), - 31999 R 2637: Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14.12.1999 (GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8), - 32000 R 0531: Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10.3.2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 13), - 32000 R 0909: Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione, del 2.5.2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18), - 32000 R 1249: Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione, del 15.6.2000 (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3), - 32001 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione, del 26.2.2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18), - 32001 R 1441: Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione, del 16.7.2001 (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5), - 32002 R 0486: Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione, del 18.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 9), - 32002 R 1005: Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione, del 12.6.2002 (GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3), - 32002 R 1501: Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22.8.2002 (GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16), - 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8), - 32004 R 1809: Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18.10.2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18). Ove opportuno e secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), la Commissione adotta entro il momento dell'adesione le necessarie modifiche all'elenco Comunitario delle zone di produzione riconosciute figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, al fine in particolare di includere in tale elenco le zone designate di produzione di tabacco bulgare e rumene. -------------------------------- (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. 3. 32003 R 1782: Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. l), come modificato da: - 32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17.12.2003 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8), - 32004 R 0583: Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1), - 32004 D 0281: Decisione 2004/281/EC del Consiglio, del 22.3.2004 (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1), - 32004 R 0864: Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48). a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie affinche' la Bulgaria e la Romania integrino gli aiuti alle sementi ai regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. (i) Tali disposizioni comprenderanno la seguente modifica dell'allegato XI bis "Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3" del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004: "ALLEGATO XI BIS Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3 Parte di provvedimento in formato grafico ii) La ripartizione dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto e' la seguente: Ripartizione concordata dei quantitativi massimi nazionali di sementi per i quali e' erogabile l'aiuto (in tonnellate)
Bulgaria Romania
Sementi di riso (Oryza sativa L.) 883,2 100
Sementi diverse dalle sementi di riso 936 2294
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie per la Bulgaria e la Romania al fine di integrare gli aiuti nel settore del tabacco nei regimi di sostegno di cui al titolo III, capitolo 6 e al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. L'assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco e' la seguente: Assegnazione concordata dei limiti di garanzia nazionali per il tabacco (in tonnellate)
Bulgaria Romania
Totale di cui: 47137 12312
I Flue-cured 9023 4647
II Light air-cured 3208 2370
V Sun-cured 5295
VI Basmas 3106
VIII Kaba Koulak 3800
B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA 31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17). Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Commissione adatta l'allegato I di detta direttiva riguardo alle specie forestali Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. e Tilia tomentosa Moench.
Atto-Allegato V
ALLEGATO V Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione altre disposizioni permanenti 1. DIRITTO DELLE SOCIETA' Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I, Libera circolazione delle merci MECCANISMO SPECIFICO Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilita' di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione e' protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto e' stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso. Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorita', nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo. 2. POLITICA DELLA CONCORRENZA Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza 1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo I del trattato CE: a) misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994; b) misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato; c) misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorita' di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilita della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2. Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, ne' alle attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati. Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel presente Atto e le misure previste nell'allegato VII, capo 4, sezione B del presente Atto. 2. Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto I, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione: a) un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorita' nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e b) ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto da esaminare, conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione. Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiche' le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono gia state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilita' della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni. Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera e) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia gia divenuto membro dell'Unione. 3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1). Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione. ----------------------------------------- (1)GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). 4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni: - le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione. Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto. 5. Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorita' rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilita'. La Commissione puo' sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1° settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione e' di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilita' della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura e' considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione e' presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione. Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformita' del regolamento (CE) n. 794/2004 (1), ed esigibili a decorrere dalla stessa data. ----------------------------------------- (1)Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 3. AGRICOLTURA a) Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo II, agricoltura 1. Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunita' al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 20 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia(1). Tale presa a carico delle scorte pubbliche e' operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunita' e che le scorte rispondano ai requisiti Comunitari in materia di interventi. ----------------------------------------- (1)GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 del 10.9.1996 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10). 2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati. 3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera le scorte normali di riporto. 4. La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile. -------------------------------- (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). b) Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo 88 del trattato CE, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attivita' connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE alle seguenti condizioni: - le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti. Tali misure di aiuto sono considerate aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione. Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti e' considerato nuovo aiuto. 4. UNIONE DOGANALE Trattato che istituisce la Comunita' europea, parte terza, titolo I Libera circolazione delle merci, capo 1, Unione doganale 31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale Comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da: - 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). 31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, deI 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da: - 32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni: PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITA' ALLARGATA 1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunita' allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita' di esportazione nella Comunita' allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunita' allargata purche' sia presente uno dei seguenti requisiti: a) prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali e' stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione); Gli accordi europei: - 21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 1; - 21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa 2; b) uno dei mezzi atti a comprovare la posizione Comunitaria di cui all'articolo 314-quater del regolamento (CEE) n. 2454/93; c) un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro. ----------------------------------------- (1)GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1). (2)GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella GU). 2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per "merci Comunitarie" si intendono le merci: - interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o - importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o - ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino. 3. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI) 4. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che: a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913192, e b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e c) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. 5. La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di "esportatori autorizzati" e' stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che: a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunita', e b) gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi. Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. 6. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. 7. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunita' con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che: a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunita' o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e b) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e c) la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. 8. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA 9. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunita' un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 (1), a condizione che: a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e b) la prova dell'origine sia presentata alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. ----------------------------------------- (1)Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36). 10. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorita' doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorita' per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica. 11. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, e' accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalita di esportazione nella Comunita' o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che: a) per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e b) le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e c) i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e d) il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorita' doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. 12. Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia(1). ----------------------------------------- (1)Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001 che modifica la decisione n. 1/96 recante modalita' di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 30 gennaio 2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51). REGIMI DOGANALI 13. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto e' quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformita' della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto e' considerato risorsa propria della Comunita'. 14. Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione. 15. Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione; - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione; - se la dichiarazione di perfezionamento attivo e' stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa Comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale e' stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione. 16. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione; - qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parita' di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria a decorrere dalla data di adesione. 17. Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - l'articolo 591, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri. ALTRE DISPOSIZIONI 18. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validita' o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione. 19. Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - il recupero e' effettuato alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e' effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione. 20. Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche: - il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa Comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali e' chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio e' effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione. Appendice dell'allegato V Elenco delle misure di aiuto esistenti previste al punto 1, lettera b) del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V Nota: Le misure di aiuto elencate nella presente appendice sono da considerare aiuti esistenti per l'applicazione del meccanismo d'aiuto esistente di cui al capitolo 2 dell'allegato V solo a condizione che rientrino nel campo d'applicazione del primo paragrafo. Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Allegato VI
ALLEGATO VI Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Bulgaria 1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Trattato che istituisce la Comunita' europea 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da: - 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77); 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1); 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14. 2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione. I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali. Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti. I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi. I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti. 3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione. Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. 4. Su richiesta della Bulgaria si potra' effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara. 5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. 6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente. 7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione. Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalita' in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro puo' chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane. Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facolta', in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. 8. Finche' l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attivita' lavorativa: - il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Cio' non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi; - il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di eta' inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data e' precedente. Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure piu' favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali. 9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/CEE 1 non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione e' stata differita in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. 10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtu' delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potra' continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati. 11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potra ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente. 12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformita' dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una liberta di circolazione piu' ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione e' informata di tale decisione. 13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtu' delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attivita' lavorativa in Germania o in Austria e' soggetto a misure nazionali. L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga e' il seguente: - per la Germania:
Settore Codice NACE("), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attivita' collegate 45.1-4; Attivita' elencate nell'allegato della
direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi 74.87 Solo attivita' dei decoratori d'interni
- per l'Austria:
Settore Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Attivita' dei servizi connessi 01.41 all'orticoltura
Taglio, modellatura e finitura della pietra 26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 28.11
Costruzioni, incluse le attivita' collegate 45.1-4; Attivita' elencate nell'allegato della
direttiva 96/71 /CE
Servizi di vigilanza 74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70
Attivita' infermieristica a domicilio 85.14
Assistenza sociale non residenziale 85.32
------------------- * NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, primo comma del trattato CE, in conformita' dei precedenti capoversi, la Bulgaria puo', dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti. L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. 14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro. I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo piu' restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della "preferenza comunitaria", i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari. 2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinche' tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE. 3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI Trattato sull'Unione europea, Trattato che istituisce la Comunita' europea. 1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprieta' di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. 2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Bulgaria puo' mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro puo' ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione ne' un trattamento piu' restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari. Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma. 4. AGRICOLUTRA A. NORMATIVA IN MATERIA AGRICOLA 31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da: - 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3% (m/m) puo' essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) puo' essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa puo' essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo. B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA 32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). a) Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nei capitoli I e II dell'appendice del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non e' stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui e' consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorita' bulgare. b) Finche' gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. c) Gli stabilimenti elencati nel capitolo II dell'appendice del presente allegato, sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/20042 e devono dimostrare la capacita di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione: - prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonche' deposito separato di tali prodotti, - stabilire una procedura per garantire la rintracciabilita della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonche' la responsabilita' per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti, - sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e - adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento. Le autorita' bulgare: - garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte; - conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e - effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformita' con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte. Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purche' siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione. d) Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/19993 solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004. e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009. f) La Commissione puo', secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/20024 , aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio. Le modalita' di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002. 5. POLITICA DEI TRASPORTI 1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1 993, pag. 1), modificato da ultimo da: - 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria. b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1. c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione. Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attivita' di cabotaggio o aggravata da tale attivita', come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro puo' chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalita'. La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessita di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93. Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facolta' in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione. d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento e' sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Cio' puo' includere la possibilita' di una liberalizzazione totale. e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione. 2. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da: - 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35). Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori. Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario: - entro il 1° gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3250 EUR per ciascun veicolo supplementare; - entro il 1° gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3750 EUR per ciascun veicolo supplementare; - entro il 1° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4250 EUR per ciascun veicolo supplementare; - entro il 1° gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4750 EUR per ciascun veicolo supplementare. 3. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da: - 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti Comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti5 . La Bulgaria rispettera' il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio Comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse. Parallelamente all'adattamento, e' garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, e' consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria. Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara. I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione e' trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse e' garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria. Programma di adattamento della rete stradale (km) Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MISURA
RIASSETTO 91 116 114 88 81 40 0
RICOSTRUZIONE 26 42 68 88 96 182 258
NUOVA COSTRUZIONE 18 28 33 64 40 31 94
135 186 215 240 217 253 352 1598 km
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