DECRETO 14 dicembre 2005, n. 292
Art. 64
Azioni di regresso e rivalsa
1.Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.
Capo XIII Disposizioni finali
Art. 65
Abrogazioni
1.Il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 e il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, sono abrogati.
Note all'art. 65: - Per il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, si vedano le note alle premesse. - Il titolo IV del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163 (Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia Guardia di finanza), abrogato dal presente regolamento, recava: «Gestione patrimoniale del naviglio e delle imbarcazioni». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1991, n. 242, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento per l'iscrizione all'albo dei fornitori e degli appaltatori della Guardia di finanza».
Art. 66
Decorrenza
1.Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 176
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