DECRETO 2 marzo 2006, n. 145

Type Decreto
Publication 2006-03-02
Ultimo aggiornamento 2006-04-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/4/2006

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante «Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, recante «Norme di attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante «Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;

Considerato il carattere di lex specialis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro puo' adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarita' di ciascuna piattaforma tecnologica;

Considerata la necessita' di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralita' tecnologica;

Considerata la necessita' di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilita' di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;

Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;

Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Acquisito il parere della Commissione europea;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, abrogato dal presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218. - Gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, sono i seguenti: «Art. 34 (Interruzione delle telecomunicazioni). - 1. (Omissis). 2. I membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralita' pubblica.». «Art. 35 (Sospensione del servizio). - 1. Ciascun membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei membri tramite il segretario generale.». - Il decreto ministeriale 28 febbraio 1996 e' pubblicato in appendice al decreto ministeriale 26 maggio 1998 nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 6 del 1° giugno 1998 - parte seconda - 3° supplemento. - L'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300, e' il seguente: «Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata). - (Omissis). 25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori. 27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni. (Omissis).». - La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l3 dicembre 2001, n. 289. - La legge 8 aprile 2002, n. 59 (Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2002, n. 86. - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 (Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l8 luglio 2002, n. 167. - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale l5 settembre 2003, n. 214. - Il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005 e' consultabile sul sito del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it). Nota all'art. 1: - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "servizi della societa' dell'informazione": le attivita' economiche svolte in linea - on line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».

Art. 2

Finalita' e oggetto

1.Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.

Art. 3

Tipologie di servizi a sovrapprezzo

Capo II CONTENUTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 4

Principi generali

1.Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.

2.Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera «a)» e «b)», sono fornite informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realta', chiare e complete. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.

3.I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, ne' tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione.

Art. 5

Minori e categorie particolari

2.Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonche' dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo articolo 26.

Art. 6

Inserti pubblicitari

1.Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo tariffati in base alla durata non sono interrotte da inserti pubblicitari, ad eccezione di quelli gia' contenuti in programmi ritrasmessi.

Art. 7

Consulenze professionali

1.Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.

2.Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.

Art. 8

Concorsi e manifestazioni a premio

1.Nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio e' garantita la conformita' al d.P.R. n. 430 del 2001.

2.La conformita' al decreto di cui al comma 1 e' indicata nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.

3.Il prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a premio e' di tipo forfettario e indipendente dalla durata.

Nota all'art. 8: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Art. 9

Servizi per la raccolta dei fondi

1.La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo e' consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Art. 10

Vendita di prodotti e servizi

1.Tramite i servizi a sovrapprezzo e' consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica.

2.Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il pagamento del prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1, acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, e' realizzato mediante la modalita' di cui all'articolo 15.

Nota all'art. 10: - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si veda nota all'art. 1.

Art. 11

Formazione professionale

1.Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunita' di lavoro.

Capo III MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 12

Informazioni obbligatorie

1.Le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un «messaggio di presentazione», chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione e' fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se e' fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se e' fornita tramite videocomunicazione.

3.Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione e' gratuito, mentre nel caso di connessione ad Internet, non e' applicato alcun sovrapprezzo.

4.Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non e' connesso ad altri messaggi ed e' presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.

5.Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio e' fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.

6.L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo e' ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7.Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, comma 6, e' richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalita' di pagamento di cui al comma 2, lettera f).

8.Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti' non si applica il comma 1. Le informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.

10.Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non e' obbligatorio l'inserimento del «messaggio di presentazione» previsto al comma 1.

11.Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lettera c) (servizi di chiamate di massa), non si applica il «messaggio di presentazione» previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata: -- quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa); -- prezzo minutario massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa), o se il costo della chiamata, tassata in modalita' forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.

12.Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.

Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2l giugno 1999, n. 143. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Art. 13

Erogazione e durata del servizio

1.Il servizio a sovrapprezzo e' erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2.La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.

Art. 14

Condizioni economiche di offerta

1.Le condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto dal presente decreto. In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa minutaria, un costo fisso alla risposta, quest'ultimo puo' essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente.

2.I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalita' forfettaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, IVA inclusa. Il predetto importo puo' essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto.

3.Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo sono comunicate conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 15

Fatturazione

1.L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, e' comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.

2.Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.

3.La documentazione della fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del relativo operatore titolare della numerazione.

4.Sia nel caso della modalita' minutaria che nel caso della modalita' forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo e' avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

5.Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito e' subordinato all'effettiva erogazione del servizio.

6.L'importo massimo che puo' essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalita' del comma 2, e' fissato in 12,50 euro, IVA esclusa. Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalita' di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

7.Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilita' di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.

9.Il comma 7 non si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

10.Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN) ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.

Capo IV ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Art. 16

Uso delle numerazioni e delle infrastrutture

1.Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.

2.I centri servizi che ricevono in uso uno o piu' numeri ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi.

3.Gli strumenti di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalita' di connessione principale ne' deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.

4.Gli operatori titolari della numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni: generalita' del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso. Il database aggiornato e' inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicita' trimestrale.

5.I fornitori di servizi di comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database e' inviato al Ministero delle comunicazioni - (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicita' trimestrale.

6.Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.

7.In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale di numerazione, gli operatori titolari della numerazione verificano la conformita' al suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, e' adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.

Art. 17

Dichiarazione

2.Gli operatori titolari della numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta giorni dalla data di riscontro del ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

3.Al fine di consentire una piu' attenta verifica dei contenuti nel caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' esteso a sessanta giorni.

4.I centri servizi hanno sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5.I centri servizi comunicano all'operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), intervenuto successivamente alla data di presentazione della medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.

6.Gli operatori titolari della numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.

7.Nel caso di variazione di cui al comma 1, lettera b), punti 7 e 8, i centri servizi predispongono una nuova dichiarazione che l'operatore titolare della numerazione invia al Ministero delle comunicazioni con le modalita' di cui al comma 1.

8.L'operatore titolare della numerazione comunica al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, eventuali variazioni dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilita' del numero.

Nota all'art. 17: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Art. 18

Responsabilita'

1.Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, e' responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformita' alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.

2.Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e' responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.

3.L'operatore titolare della numerazione e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilita' del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.

Art. 19

Blocco selettivo di chiamata

1.I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi a sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.

2.I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilita' della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonche' alle modalita' per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o piu' opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.

4.In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo e' inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.

Capo V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

Vigilanza e controllo

1.I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali.

2.Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attivita' sia svolta in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 21

Sanzioni per i centri servizi

1.Il Ministero delle comunicazioni e' competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.

2.Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

4.Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.

5.L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22

Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1.Le sanzioni irrogate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori titolari della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.

Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art. 23

Pubblicita'

1.Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2.La pubblicita' relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita' delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalita', offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicita', inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguita' ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

4.La pubblicita' relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.

5.La pubblicita' inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, e' consentita previo consenso espresso dell'interessato.

Note all'art. 23: - Per l'art. 1, commi 25, 26 e 27 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, si vedano note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, si vedano note alle premesse.

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Servizi internazionali

1.Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, concernente la ratifica della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

2.Le numerazioni riferite a servizi internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), mediante le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.

3.Le numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per erogare servizi a sovrapprezzo internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i), non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.

4.Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.

Nota all'art. 24: - Per gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, si vedano note alle premesse.

Art. 25

Protezione dei dati personali e tutela della privacy

1.I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.

2.Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalita' strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

3.La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.

Art. 26

Comitato

1.Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' istituito un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.

Art. 27

Reclami

1.Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito uno sportello unico telematico con il compito di raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in materia.

Art. 28

Norme transitorie

1.Gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 29

Abrogazioni

Il Ministro: Landolfi

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 2, foglio n. 14

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