DECRETO 7 settembre 2007, n. 174

Type Decreto
Publication 2007-09-07
Ultimo aggiornamento 2007-10-24
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 13: - Gli articoli da 117 a 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinano il regime opzionale di tassazione di gruppi delle societa' residenti e costituiscono la Sezione II (consolidato nazionale) del Capo II (determinazione della base imponibile delle societa' e degli enti commerciali residenti) del Titolo II (imposta sul reddito delle societa) di tale decreto del Presidente della Repubblica. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004, reca le disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 14

Costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ

1.Ai fini dell'applicazione della disciplina sul reddito d'impresa, il costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ, costituenti immobilizzazioni finanziarie, si considera incrementato della parte di utili corrispondente alla gestione imponibile della partecipata e decrementato della parte di tali utili effettivamente distribuita.

2.Agli stessi effetti, il costo fiscale di dette partecipazioni si considera proporzionalmente incrementato dell'importo delle plusvalenze al netto delle minusvalenze assoggettato a imposta d'ingresso sostituiva presso la partecipata ovvero incluso nel reddito d'impresa di questa.

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ detenute al di fuori dell'esercizio d'impresa, ai fini dell'applicazione della disciplina sui redditi diversi.

Art. 15

Disciplina dei conferimenti immobiliari

1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 comma 1, secondo periodo, in caso di conferimenti effettuati nell'esercizio di impresa, l'applicazione dell'imposta sostituiva prevista dall'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 296 del 2006 puo' essere richiesta dal conferente anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.

2.Qualora, prima della scadenza del termine triennale previsto dallo stesso comma 137, la societa' conferitaria, anche se decaduta nel frattempo dal regime speciale, proceda al realizzo degli immobili o dei diritti reali ricevuti in conferimento, si assume come costo fiscale di detti immobili quello ultimo riconosciuto in capo al conferente e l'imposta sostitutiva da questo liquidata all'atto dell'originario conferimento costituisce per la conferitaria credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle societa', ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3.Ai fini della condizione di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente prevista dall'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 296 del 2006, per il primo periodo di applicazione della disciplina si tiene conto, se successivo a tale data, del piu' ampio termine consentito dall'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

4.La condizione di prevalenza richiesta dal primo periodo del comma 138 deve essere verificata alla data in cui ha effetto l'atto di conferimento.

Nota all'art. 15 e 17: - Per il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda la nota all'art. 4.

Art. 16

Operazioni straordinarie

1.Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di rami aziendali alle quali partecipino SIIQ o SIINQ, non comportano di per se' decadenza dal regime speciale.

2.In caso di incorporazione di una SIIQ da parte di una societa' i cui titoli, al momento della delibera della fusione non siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, e' possibile esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della incorporanda, ferma restando l'intervenuta conclusione della procedura di ammissione entro la data di efficacia giuridica della fusione. A prescindere, tuttavia, dalla prosecuzione o meno del regime speciale, la societa' incorporante subentra comunque in tutti gli obblighi e diritti specificatisi in capo alla SIIQ per effetto dell'applicazione del regime speciale.

Art. 17

Imposte sui redditi assolte sugli immobili posseduti all'estero

1.Per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente, e' attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

Nota all'art. 15 e 17: - Per il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda la nota all'art. 4.

Art. 18

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.

5 Economia e finanze, foglio n. 232

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