DECRETO 17 settembre 2007, n. 186
2.Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.
3.E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria innanzi all'autorita' competente.
Art. 12
Flussi finanziari
1.Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne da' comunicazione al concessionario.
2.Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
Art. 13
Autorizzazione del gioco di abilita'
1.Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di abilita', inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilita'.
3.AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita', di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneita' del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilita', che recepisce il progetto stesso.
4.Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.
Art. 14
Progetto del gioco di abilita'
Art. 15
Vigilanza, controlli ed ispezioni
1.AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonche', per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attivita' e funzioni di esercizio dei giochi di abilita'.
2.Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.
Art. 16
Decadenza e revoca
2.Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 233
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